Categoria: 1956
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 22 dicembre 1956
Validità: dal 15.12.1956
Parti: Sindacato Provinciale Proprietari di Ristoranti e Trattorie-Unione generale dei Commercianti della Provincia di Firenze, Unione Commercianti di Prato e Mandamento e Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa–Filam Sezione di Firenze, Unione Sindacale Provinciale Cisl-Sindacato Lavoratori Pubblici Esercizi, Unione Italiana Lavoratori-Uil
Settori: Commercio, Ristorazione, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Caposquadra.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. - Commissione di qualifica.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Lavoro nella protrazione de l’orario di chiusura.
Art. 9. - Tabella turni.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Feste nazionali.
Art. 12. - Trattamento economico personale non impiegatizio.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Percentuale di servizio.
Art. 15. - Aiuto camerieri.
Art. 16. - Capo servizio.
Art. 17. - Personale extra o di rinforzo rinfreschi e ricevimenti o servizi a domicilio.
Art. 18. - Esercizi di 4ª classe.
Art. 19. - Salario convenzionale.
Art. 20. - Indennità sostitutiva del vitto.
Art. 21. - Esercizi stagionali.
Art. 22. - Ristoranti delle stazioni.
Art. 23. - Controversie individuali e collettive.
Art. 24. - Efficacia e condizioni di miglior favore.
Art. 25. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale
Prospetto retribuzioni

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Firenze, 22 dicembre 1956

L'anno 1956, il giorno 22 dicembre, fra il Sindacato Provinciale Proprietari di Ristoranti e Trattorie [...], assistito da[...]ll’Unione generale dei Commercianti della Provincia di Firenze: l’Unione Commercianti di Prato e Mandamento [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa – Filam Sezione di Firenze [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl rappresentata dal segretario del Sindacato Lavoratori Pubblici Esercizi [...], la Unione Italiana Lavoratori - Uil [...], si è stipulato il presente accordo economico integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente dai ristoranti, trattorie ed esercizi similari della Provincia di Firenze, compreso il Mandamento di Prato con decorrenza 15 dicembre 1956.

Art. 3. - Assunzione del personale.
In riferimento all’art. 5 del Contratto Nazionale il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala e di banco, ad eccezione degli esercizi nei quali già sia in atto per uso o tradizioni.

Art. 5. - Apprendistato.
Si intendono qui integralmente riportate le norme degli artt. 9, 10, 11 e 12 del Contratto Nazionale.
A completamento dell’art. 9 dello stesso Contratto si conviene che il numero degli apprendisti per ogni reparto può essere di uno ogni 3 dipendenti qualificati.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per quanto riguarda la durata de l’orario di lavoro si intendono qui integralmente riportati gli artt. 16, 17, 18 del Contratto Nazionale.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
Fermi restando gli artt. 19, 20 e 21 del Contratto Nazionale precisa che le ore straordinarie quando siano autorizzate dal datore di lavoro che è tenuto ad apporre il proprio visto, dovranno essere registrate sul registro appositamente istituito.
Le ore di lavoro straordinario possono essere autorizzate anche da chi fa le veci del datore di lavoro.

Art. 9. - Tabella turni.
Le Associazioni Provinciali raccomandano la stretta osservanza dell'art. 20 del Contratto Nazionale che fa obbligo della compilazione ed esposizione della tabella ove siano precisati a fianco di ogni nome e qualifica, gli orari di lavoro, i turni di servizio e il riposo settimanale per tutti i dipendenti dell’Azienda stessa.

Art. 10. - Ferie annuali.
Si Intendono riportate Integralmente le disposizioni contenute negli artt. 20-27 del Contratto Nazionale.
[...]

Art. 22. - Ristoranti delle stazioni.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 102 del Contratto Nazionale si precisa che il personale dipendente dai ristoranti delle stazioni è parificato al restante personale contemplato nel presente accordo.

Art. 23. - Controversie individuali e collettive.
Per la risoluzione delle controversie individuali e collettive le organizzazioni provinciali si richiameranno agli artt. 108 e 109 del Contratto Nazionale impegnandosi a costituire le apposite Commissioni Paritetiche.