Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 14 marzo 1955
Validità: 01.02.1955 - 31.12.1956
Parti: Associazione Esercenti Caffè, Bars, Pasticcerie ed Esercizi similari della provincia di Roma e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali di Roma/Filam-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi di Roma-Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Roma/Uilam-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo. Menta e Pubblici Esercizi-Cisnal
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Roma

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifica del personale.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Turni di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Ricorrenze festive.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento economico.
Art. 14. - Percentuale di servizio.
Art. 15. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 16. - Gratifica natalizia per i percentualisti.
Art. 17. - Personale extra e di surroga.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità per i percentualisti.
Art. 20. - Esercizi di stagione.
Art. 21. - Locali notturni.
Art. 22. - Buffets di stazione.
Art. 23. - Commissione vertenze individuali.
Art. 24. - Efficacia, decorrenza e durata dell'accordo integrativo provinciale.
Chiarimenti a verbale
Allegato A Tabella delle retribuzioni
Allegato B Retribuzioni mensili degli apprendisti a barista.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell’art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, della provincia di Roma, 14 marzo 1955

L'anno 1955 il giorno 14 del mese di marzo in Roma, tra l'Associazione Esercenti Caffè, Bars, Pasticcerie ed Esercizi similari della provincia di Roma [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali di Roma, aderente alla Filam-Cgil [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi di Roma, aderente alla Cisl [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Roma, aderente alla Uilam-Uil [...]
L'anno 1955 il giorno 14 del mese di marzo in Roma, tra l'Associazione Esercenti Caffè, Bars, Pasticcerie ed Esercizi similari della provincia di Roma [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo. Menta e Pubblici Esercizi, aderente alla Cisnal [...], assistito dal segretario sindacale dell’Unione Provinciale del Lavoro di Roma della Cisnal [...]
si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per i lavoratori dipendenti e per le aziende (previste dal Contratto Nazionale citato) di Roma e Provincia.

Art. 3. - Assunzione del personale.
(Art. 5 del CNL)
Il personale femminile, di cui 2° comma dell’articolo 5 del CNL potrà essere addetto anche al servizio di sala solo negli esercizi cosidetti caratteristici.
L’assunzione di aiuto camerieri (commisi) è ammessa soltanto da parte delle aziende di cat. Extra e Prima nella proporzione di 1 per i primi 4 camerieri, e 1 ogni 3 camerieri per i successivi.

Art. 4. - Apprendistato.
(Art. 9-10-11-12 del CNL)
a) L'apprendistato è ammesso negli esercizi di qualsiasi categoria e nella seguente proporzione:
Personale impiegatizio: 1 ogni 3 dipendenti di cat. C.
Personale non impiegatizio: 1 ogni 2 dipendenti qualificati (baristi e/o aiuto baristi) per turno di lavoro.
Nel computo sono compresi anche il proprietario della azienda ed i suoi familiari quando prestino la loro opera come gli altri dipendenti.
b) La durata dell'apprendistato è quella massima fissata dall'art. 11 del CNL.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
(Artt. 17 e 18 del CNL)
Il tempo per la consumazione dei pasti, da escludersi dall'orario normale di lavoro, è fissato in mezza ora al pasto, per tutto il personale indistintamente.

Art. 6. - Turni di lavoro.
(Artt. 16 e 24 del CNL)
Nelle aziende in cui il servizio viene svolto secondo turni di lavoro, che si alternino settimanalmente, è ammesso che per lo stesso lavoratore un turno possa essere compensato, ai fini dell’orario normale di lavoro, dal turno successivo, purché la somma dei due turni non superi il doppio dell'orario normale giornaliero previsto dagli artt. 16 e 17 del CNL.

Art. 9. - Riposo settimanale.
(Art. 23 del CNL)
a) Fermo ristando quanto stabilito dalla legge e dal CNL, nel caso che il riposo settimanale non possa essere goduto per ragione di forza maggiore, esso verrà retribuito dividendo la retribuzione mensile per 26 ed applicando una maggiorazione del 10 %.
[...]

Art. 21. - Locali notturni.
(Artt. 96 e 97 del CNL)
Le organizzazioni stipulanti il presente accordo si impegnano reciprocamente di stipulare nel più breve tempo possibile l’accordo integrativo riguardante i locali notturni ed i buffets di stazione.

Art. 22. - Buffets di stazione.
(Art. 100 del CNL)
Le organizzazioni stipulanti il presente accordo si impegnano reciproca metile di stipulare nel più breve tempo possibile l’accordo integrativo riguardante i locali notturni ed i buffets di stazione.

Art. 23. - Commissione vertenze individuali.
(Art. 106 del CNL - Art. 11 Reg.)
È costituita una Commissione per l’amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro, con i poteri e secondo le norme previste dal Contratto Nazionale di Lavoro e dell’apposito Regolamento.
I membri di tale Commissione, per la cui nomina non è richiesta alcuna formalità, debbono rivestire cariche direttive od essere funzionari qualificati delle Associazioni interessate.