Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1958
Validità: dal 01.09.1958
Parti: Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Sindacato Provinciale Caffè, Bars, Ristoranti e Trattorie e Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia, Cisl-Unione Sindacale Provinciale di Arezzo, Uil-Camera Provinciale di Arezzo
Settori: Commercio, Esercizi pubblici, ristorazione, Arezzo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Ferie percentualisti.
Art. 6. - Ricorrenze festive.
Art. 7. - Trattamento economico.
Art. 8. - Indennità di contingenza e caropane.
Art. 9. - Personale dipendente da ristoranti e trattorie - Vitto.
Art. 10. - Percentuale di servizio.
Art. 11. - Personale extra o di rinforzo rinfreschi o ricevimenti e servizi a domicilio.
Art. 12. - Esercizi di 3ª e 4ª categoria.
Art. 13. - Salario medio convenzionale per il personale a percentuale.
Art. 14. - Esercizi di stagione.
Art. 15. - Buffets di stazione.
Art. 16. - Indennità di presenza personale percentualista.
Art. 17. - Computo indennità di anzianità di servizio.
Art. 18. - Efficacia e condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Riferimento contratto nazionale.
Art. 19-bis.
Art. 20. - Decorrenza.
Nuove tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare della provincia di Arezzo, 30 settembre 1958

L’anno 1958 e questo di 30 del mese di settembre, in Arezzo, presso la Sede dell’Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Sindacato Provinciale Caffè, Bars, Ristoranti e Trattorie, rappresentata dal Presidente dell’Associazione stessa [...] e dai Presidenti dei Sindacati suddetti [...]; assistiti dal Direttore dell’Associazione Commercianti [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia [...], la Cisl - Unione Sindacale Provinciale di Arezzo [...], la Uil - Camera Provinciale di Arezzo [...], si è stipulato il presente Contratto Integrativo ai Contratti Nazionali di lavoro, per il personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare.

Art. 3. - Apprendistato.
Si intende riportato per intero quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del Contratto Collettivo Nazionale, mentre per l’art. 12 - trattamento economico - valgono le tabelle allegate al presente accordo.

Art. 4. - Lavoro straordinario.
[...] Per lavoro straordinario intendesi quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere o 48 settimanali per il personale impiegatizio e oltre le 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il personale non impiegatizio.

Art. 9. - Personale dipendente da ristoranti e trattorie - Vitto.
Tutto il personale dipendente da ristoranti o trattorie ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore a 1/4 di litro. La somministrazione del vitto è obbligatoria, tuttavia in casi di riconosciuta necessità, in sostituzione di essa il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità sostitutiva che viene fissata in L. 120 a pasto. [...]

Art. 11. - Personale extra o di rinforzo rinfreschi o ricevimenti e servizi a domicilio.
Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà il medesimo trattamento del personale assunto per la durata della surroga.
[...]

Art. 15. - Buffets di stazione.
Il presente accordo integrativo provinciale vale anche per i buffets di stazione, fatte salve le norme di cui all’art. 100 del CCN.

Art. 19. - Riferimento contratto nazionale.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento ai rispettivi contratti nazionali stipulati in Roma il 23 ottobre 1954.

Art. 19-bis.
Fintanto che non sarà provveduto in sede nazionale alla stipulazione del contratto di categoria, le parti convengono di estendere tutte le norme del presente accordo provinciale come pure quelle del contratto nazionale per i dipendenti da caffè e bars del 23 ottobre 1954, anche ai dipendenti dai laboratori di pasticceria ad esclusione dell’orario di lavoro che resta fissato in otto ore giornaliere o 48 settimanali e del trattamento economico che è stato fissato nella apposita tabella allegata al presente accordo.