Categoria: 1955
Visite: 8492

Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 aprile 1955
Validità: 01.05.1955 - 31.12.1956
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, Associazione dei Commercianti di Fermo e Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi-Federazione Provinciale addetti al Commercio/Unione Sindacale Provinciale Cisl, Sindacato Provinciale Albergo e Mensa-Cgil/Camera del Lavoro
Settori: Commercio, Ristorazione, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 4. - Ferie annuali.
Art. 5. - Festività nazionali.
Art. 6. - Malattie.
Art. 7.
Art. 8. - Indennità di contingenza.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10.
Art. 11. - Esercizi di stagione.
Art. 12. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 13.
Art. 14. - Classificazione degli esercizi.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Ascoli Piceno, 20 aprile 1955

L’anno millenovecentocinquantacinque addì 20 del mese di aprile in Ascoli Piceno, presso l’Ufficio provinciale del Lavoro e M.O., si sono riuniti [...] Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, [...] Associazione dei Commercianti di Fermo e [...] Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, assistito da [...] Federazione Provinciale addetti al Commercio e [...] Unione Sindacale Provinciale Cisl, [...] Sindacato Provinciale Albergo e Mensa, aderente alla Cgil, assistito da [...] Camera del Lavoro, per stipulare il contratto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Ascoli Piceno.
[...]
Per quanto di pertinenza delle parti in sede di accordo provinciale, concludono le seguenti norme e chiarimenti, esplicazione e adeguamento di quelle cui si fa riferimento.

Art. 1.
(Art. 5 Con. Naz.)
Il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala, né negli esercizi siti in località turistiche né in tutti gli altri esercizi.

Art. 2. - Apprendistato.
(Art. 9 Con. Naz.)
In ogni esercizio non potrà essere assunto più di un apprendista, sempreché sia in servizio il personale qualificato della categoria cui aspira l’apprendista.
L’apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato nella categoria C, per quelle impiegatizie e nella terza categoria, per quelle non impiegatizie, escluso il personale di fatica.