Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 gennaio 2014
Validità: 01.05.2013 - 31.08.2016
Parti: Federalberghi, Faita - Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio,Turismo
Fonte: fisascat.it

Sommario:

Premessa al CCNL turismo
Integrale applicazione della contrattazione
Stagionalità
Riqualificazione dell'offerta
Ammortizzatori sociali
Enti Bilaterali
Semplificazione amministrativa
Buoni vacanza
Servizio di alloggio per i lavoratori dipendenti
Politiche fiscali (IVA)
Contrasto all'abusivismo
Decontribuzione e detassazione
Dichiarazione congiunta
Titolo 1 - Sfera di applicazione
Titolo II - Capo I (Diritti di informazione)
Titolo II - Capo III (Secondo livello di contrattazione)
Titolo II - Capo V (Formazione)
Titolo II - Capo VII (Attività sindacale)
Titolo IV - Mercato del lavoro
Titolo IV - Capo I (Apprendistato)
Titolo IV - Capo III (Lavoro a tempo determinato)
Titolo IV - Capo IX (Appalto di servizi)
Titolo V - Capo III (Orario di lavoro)
Titolo V - Capo IX (Quadri)
Titolo VI - Capo II (Paga base nazionale)
Extra
Titolo VI - Capo IX (Assistenza sanitaria integrativa)
Titolo IX (Vigenza contrattuale)
Articolo 199 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Stesura del CCNL
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo I (Classificazione del personale)
Allegati
Allegato D/l - Vitto e alloggio
Protocollo sulla bilateralità
Linee guida per gli enti bilaterali del settore turismo in materia di analisi dell'apprendimento non formale e dell'apprendimento informale
Protocollo sull'esposizione universale del 2015

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo, 18 gennaio 2014

Il giorno 18 del mese di gennaio 2014, la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita, con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio Imprese per l’Italia e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settore Turismo.

Premessa al CCNL turismo
L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria:
- il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia;
- i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
- il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti.
Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana.
In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente.
Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni.
L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che in riguardano tanto il sistema Paese quanto il sistema delle imprese.
Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l’obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura in atto.
Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i foro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore,
In particolare, le parti richiedono al Governo e alte altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.

Integrale applicazione della contrattazione
Le parti ritengono che il CCNL Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il CCNL debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e fenomeni di dumping sociale.
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.

Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e dì consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori dì lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.

Contrasto all'abusivismo
L'autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, etc.) è solitamente motivata con l'esigenza integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all'attività principale.
Il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall'originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.
Le parti chiedono che tali attività siano soggette ad un efficace sistema di controlli e che la relativa disciplina sia modificata al fine di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole.
Le parti rinnovano la censura di ogni forma di attività imprenditoriale svolta senza il rispetto delle norme di legge ed a tal fine si impegnano a costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL delle "Commissioni bilaterali Anti abusivismo" presso gli Enti Bilaterali Territoriali, coordinate dall’Ente Bilaterale Nazionale.

Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle partì stipulanti il presente contratto.

Titolo 1 - Sfera di applicazione
All'articolo 1, comma 1, punto I, lettera a) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola «locande» sono inserite le parole «, affittacamere, bed and breakfast;»

Titolo II - Capo I (Diritti di informazione)
Dopo l'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ... - Monitoraggio congiunturale

(1) Le parti, in considerazione della difficile situazione in atto, concordano di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo scambio di informazioni sull'andamento del settore.
(2) A tal fine stabiliscono che - per tutto il periodo di vigenza del presente accordo - gli incontri previsti al comma 2 dell'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 si svolgeranno con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui gli stessi vengano richiesti da una delle parti stipulanti il presente accordo.
[...]

Titolo II - Capo V (Formazione)
I commi 1 e 2 dell'articolo 28 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.

Titolo II - Capo VII (Attività sindacale)
Dichiarazione a verbale
In caso di modifiche della regolamentazione della rappresentanza sindacale, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Dopo la premessa al titolo IV, è inserita la seguente dichiarazione:
Dichiarazione a verbale

In caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.

Titolo IV- Capo I (Apprendistato)
Il comma 4 dell'articolo 6 dell’accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato.
I commi 3 e 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati.
Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del17 aprite 2012 è inserito il seguente:

Articolo 14 bis
(1) La durata della formazione di cui all'articolo 14 e, conseguentemente, la durata massima del rapporto di apprendistato di cui all'articolo 13 possono essere rideterminate come segue:

livello di inquadramento durata rapporto
(mesi)
durata formazione**
(ore medie annue)
2*, 3* 46 60
4* 40 60
2, 3, 4, 5, 6s 34 60
6 22 45

* per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano (articolo 1, comma 17, legge n. 92 del 2012; allegato 4, accordo 17 aprile 2012).
** resta inoltre fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, per i quali la formazione sarà determinata nella misure previste dall'articolo 14
(2) I valori indicati al comma 1 sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come "apprendimento formale";
b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come "apprendimento non formale";
c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale".
(3) Le parti, nel riservarsi di aggiornare la disciplina della materia dopo l'attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, stabiliscono che, ai fini di cui al precedente comma 2:
- la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione;
- il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che, in sede di stesura dei nuovo testo contrattuale, il testo dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sarà recepito all'interno del titolo IV del CCNL Turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti, visto quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 99, si riservano di valutare la necessità di modificare la disciplina contrattuale dell'apprendistato, anche al fine di tenere conto delle linee guida che potranno essere adottate in sede di Conferenza Stato Regioni.

Titolo IV - Capo IX (Appalto di servizi)
Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserito il seguente:
(2bis) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente contratto.
Al comma 5 dell'articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola "camere" sono inserite le parole "ed altri servizi".
Dopo l'articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserita la seguente:
Dichiarazione a verbale
Al fine di ridurre l'incertezza interpretativa delle norme sull'appalto, nonché di prevenzione del contenzioso in materia, le parti concordano di istituire una commissione paritetica che esamini, anche avvalendosi del supporto operativo dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 4, comma 31, lettera a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo V - Capo III (Orario di lavoro)
Dopo l'articolo 114 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ... - Orario medio in regime di flessibilità

(1) Le organizzazioni stipulanti si danno atto che l'andamento altalenante ed irregolare della domanda turistica comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio ed induce il frazionamento della durata dei rapporti di lavoro.
(2) Le parti conseguentemente concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare in via sperimentale nell'arco della vigenza del presente contratto, la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
(3) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL.
(4) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario. Tali prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà liquidata.
(5) Al fine di perseguire l'obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13 settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi), le compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà consentire che la data esatta di scadenza sia determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi di cui al comma 4 del presente articolo e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 non goduti. In tal caso, in luogo del trattamento di cui all'articolo 122 e al comma 4 del presente articolo, si terrà conto della maggiore durata del rapporto ai soli fini del calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
(6) Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente CCNL nonché la possibilità che le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l'esame congiunto delle eventuali problematiche applicative.
(7) Il numero massimo di settimane di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere elevato sino a:
a) 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati dall'effettiva applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 111 del presente CCNL; in tal caso, sarà resa una previa informativa alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU o delegato aziendale), le quali potranno richiedere lo svolgimento di un incontro, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, finalizzato al raggiungimento di intese;
b) 52 settimane, previo accordo, da definirsi in sede aziendale, interaziendale o territoriale, con l’assistenza delle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, prevedendo l'elevazione del monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 111 sino a 128 ore annue.
Nelle ipotesi diverse da quelle previste dal presente comma, il numero di permessi di cui all'articolo 111 che può essere utilizzato ai sensi del comma 3 del presente articolo, non potrà essere superiore a:
- 72 ore annue a compensazione delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2015;
- 64 ore annue a compensazione delle prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2016.
(8) Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(9) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punti I (aziende alberghiere), II (complessi turistico ricettivi dell'aria aperta), VII (porti ed approdi turistici), VIII (rifugi alpini) del presente CCNL.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, fermo restando l'applicabilità delle clausole elastiche e flessibili di cui agli articoli 73 e seguenti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
(11) La contrattazione integrativa può stabilire previsioni diverse.
(12) Il comma 8 dell'articolo 114 nonché gli articoli 115 e 123 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati, fatti salvi gli accordi di secondo livello raggiunti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti opereranno una valutazione congiunta dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in occasione dei rinnovo del CCNL.

Titolo IX (Vigenza contrattuale)
Stesura del CCNL

Le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2014 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL.
Le parti concordano di allegare al CCNL Turismo il testo del protocollo contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la dichiarazione congiunta sul lavoro non dichiarato sottoscritta da Hotrec, Effat il 3 dicembre 2010.

Protocollo sulla bilateralità
Il 18 gennaio 2014 a Roma, la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs
Enti Bilaterali
All'articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
o) svolge i compiti di Organismo Paritetico Nazionale ai sensi dell'articolo 12, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente CCNL In tale ambito, l'Ebnt istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente i seguenti compiti:
- esaminare i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti;
- esaminare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome
- elaborati per le aziende multilocalizzate.
In calce all'articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserita la seguente
Dichiarazione a verbale

Le Parti concordano di dare avvio alle attività di implementazione, in seno all'Ente bilaterale nazionale, della banca dati per l'effettiva facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego di cui al precedente articolo 18, secondo comma, lettera e).
All’articolo 20 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
h) svolge i compiti di Organismo Paritetico territoriale ai sensi dell'articolo 13, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente CCNL. In tale ambito, l'Ebt istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente il compito di valutare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata; contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome.
L'articolo 21 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo ... - Statuto tipo
(1) È istituita una commissione paritetica che avrà il compito di proporre alle parti gli opportuni aggiornamenti dello statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo e dello statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, recependo le innovazioni introdotte dal presente accordo e dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ed eventuali intese relative ai temi della rappresentanza.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
Fondi bilaterali [...]
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente in caso di evoluzione del quadro normativo ed istituzionale di riferimento.

Linee guida per gli enti bilaterali del settore turismo in materia di analisi dell'apprendimento non formale e dell'apprendimento informale
Il 18 gennaio 2014 a Roma, la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs;
Al fine di favorire un'applicazione omogenea delle disposizioni contrattuali concernenti la verifica e l'attestazione della situazione dell'apprendista in merito all'apprendimento non formale ed all'apprendimento informale, concordano che nelle more dell'attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, gli enti bilaterali del turismo potranno utilizzare i seguenti criteri:
apprendimento non formale
La sussistenza degli elementi previsti dall'articolo 14 bis dell'accordo 17 aprile 2012 potrà essere attestata qualora l'apprendista abbia partecipato ad iniziative formative attinenti il turismo o la propria area di attività, promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, per una durata complessiva di almeno 60 ore
apprendimento informale
La sussistenza degli elementi previsti dall'articolo 14 bis dell'accordo 17 aprile 2012 potrà essere attestata qualora l'apprendista abbia maturato esperienze attive (stage, project work, tirocini, esperienze di lavoro) attinenti il turismo o la propria area di attività, per una durata complessiva di almeno due mesi.