Tipologia: Contratto collettivo comunale
Data firma: 24 luglio 1951
Validità: 01.05.1951 - 30.04.1952
Parti: Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone-Unione Provinciale Commercianti di Frosinone e Filam-Cgil/Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi-Cisl/Unione Provinciale Sindacale di Frosinone
Settori: Commercio, Esercizi pubblici, Fiuggi

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 9. - Conservazione del posto.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Percentuale di servizio.
Art. 12. - Commissioni paritetiche.
Art. 13. - Lavori extra.
Art. 14. - Consegne.
Art. 15. - Piccoli alberghi, piccole pensioni e locande.
Art. 16. - Controversie individuali.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonché dai ristoranti, caffè e bars annessi, del comune di Fiuggi, 24 luglio 1951

L'anno 1951, nel giorno 24 del mese di luglio in Fiuggi, tra l'Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone [...], assistiti dal[...]l’Unione Provinciale Commercianti di Frosinone e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) aderente alla Cgil [...], assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Frosinone [...] e dal lavoratori [...], il Sindacato Provinciale lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi aderente alla Cisl [...], assistiti da[...]ll’Unione Provinciale Sindacale di Frosinone, si è stipulato il presente contratto integrativo del CCNL 18 dicembre 1949 da valere per le aziende alberghiere del Comune di Fiuggi.

Art. 1. - Decorrenza e durata.
Il presente accordo, da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande del comune di Fiuggi, nonché del ristoranti, caffè e bars annessi, entrerà in vigore, con effetto dal 1° maggio 1951. Esso resterà in vigore fino al 30 aprile 1962 [...]

Art. 2. - Assunzione.
In conformità di quanto stabilito dall’art. 61 del CCNL li personale, salvo patto diverso, si intenderà assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 3. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti avrà le seguenti limitazioni:
Cucina
Un apprendista per ogni due cuochi.
Sala
Un apprendista per ogni quattro camerieri.
Portineria
Un apprendista por ogni quattro addetti alla portineria.
Il personale proveniente dalle scuole e corsi alberghieri è considerato apprendista a tutti gli effetti.
Fermo restando il periodo di apprendistato stabilito dall’art. 8 del CCNL si conviene che il periodo stesso possa essere compiuto anche con periodi di effettivo servizio non continuativi.

Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
In riferimento agli articoli 16 e 18 dei CCNL si conviene che l'orario giornaliero del personale resta fissato come segue:
nove ore per operai addetti al guardaroba e ausiliari;
dieci ore per tutto il rimanente personale.
Detto orario si riferisce all'effettivo servizio con esclusione pertanto del tempo occorrente per la consumazione dei pasti.
Qualora il personale effettuasse, su richiesta del datore di lavoro, una ulteriore ora di servizio, tale ora supplementare (decima o undicesima a seconda della qualifica) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le ore normali [...]

Art. 6. - Riposo settimanale.
In conformità di quanto stabilito dall’art. 57 del CCNL il riposo settimanale nel periodo di stagione e comunque per un periodo non superiore ai 75 giorni, che può essere diviso in due o tre periodi, sarà concesso a termini di legge, in dieci ore oltre il periodo normale di riposo di 8 ore giornaliere. I lavoratori non dovranno essere richiesti di alcuna prestazione di servizio nel giorno dì riposo settimanale. Tuttavia, qualora per esigenze eccezionali venissero richiesti dì prestare la propria opera, essi avranno diritto al riposo compensativo da usufruire entro 15 giorni successivi.

Art. 12. - Commissioni paritetiche.
In riferimento agli articoli 5, 35 e 68 del CCNL, viene istituita la Commissione paritetica provinciale con i compiti previsti dagli articoli su richiamati. La Commissione è composta, per metà, da rappresentanti dell’Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone e l'altra metà da rappresentanti delle stipulanti Organizzazioni sindacali ilei lavoratori.

Art. 16. - Controversie individuali.
Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro che alla sua cessazione, devono essere sottoposte alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per il tentativo di amichevole componimento.