LINEE OPERATIVE DI INDIRIZZO ELABORATE DAL GRUPPO DI LAVORO “STRESS LAVORO CORRELATO” INSERITO NELL’AMBITO DEL COMITATO ART. 7 D.Lgs. 81/08 DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Marzo 2011
Premessa
L’articolo 28 comma 1 del Decreto Legislativo 81/08 prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali, tenga conto, tra l’altro, dei possibili rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato considerando i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
In attuazione all'articolo 6 comma 8 lettera m-quater e all’articolo 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/08, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha approvato in data 17 novembre 2010 delle indicazioni in merito alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
La Commissione consultiva ha avuto il compito di elaborare delle indicazioni metodologiche in merito alla suddetta valutazione anche in ragione delle diverse difficoltà segnalate in merito alle corrette modalità di valutazione.
Nel novembre 2010, nell’ambito del Comitato Provinciale art. 7 del D.Lgs 81/08 di Pavia, è stato costituito il gruppo di lavoro “Stress lavoro correlato”. Il gruppo di lavoro, costituito da alcuni dei rappresentanti degli Enti e delle parti sodali già componenti del Comitato provinciale (ASL, INAIL, DPL, CISL, Unione degli Industriali, Confartigianato, CNA, ANCE, CPT), ha il compito di raccogliere le istanze territoriali sul tema specifico e di promuovere iniziative volte ad aiutare le imprese e i lavoratori nell’affrontare il delicato tema dello stress lavoro correlato.
Tra le iniziative intraprese dal gruppo di lavoro, vi è stata quella di elaborare il seguente documento condiviso da tutti i componenti del gruppo.

Finalità e struttura del documento
Scopo del presente documento è quello di fornire uno strumento operativo utile alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato come previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08.
Il documento, tenendo in considerazione i dettami legislativi, i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva, vuole fornire indicazioni utili e pratiche ai fini della valutazione precisando però che le indicazioni fornite dal presente documento vanno intese come indicazioni di requisiti minimi e non esaustivi.

Percorso metodologico per la valutazione
L'intero processo valutativo deve essere promosso e gestito direttamente dal datore di lavoro eh deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, ove nominato, e del RLS/RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
La collaborazione del medico competente, come previsto dalla Legge (art. 29 D.Lgs 81/08), non può ridursi alla mera sottoscrizione del documento, ma deve prevedere il suo diretto coinvolgimento nel processo valutativo (coinvolgimento nella scelta dei criteri di valutazione; raccolta e messa a disposizione di tutti i dati derivati dalla sorveglianza sanitaria, in forma anonima e collettiva, utili ai fini della valutazione; coinvolgimento ai fini di una adeguata informazione dei lavoratori; predisposizione di tutte le eventuali misure di tutela dei lavoratori).
Si ricorda che il RLS/RLST in ogni caso e indipendentemente dal suo coinvolgimento nella specifica valutazione dello stress, deve essere comunque consultato preventivamente e tempestivamente come previsto all’art. 50 del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro, qualora lo ritenga opportuno e oltre alle figure sopra elencate, può avvalersi della consulenza di esperti (es. psicologo, sociologo del lavoro, medico del lavoro).
Nel processo di valutazione occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST coinvolgendoli fin dalle fasi iniziali della valutazione anche in considerazione dell’obbligatorietà dell’informazione e della formazione prevista per legge.
In riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010 (Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato artt. 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i) il documento di valutazione inerente lo stress lavoro correlato che deve costituire parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, deve contenere:
una valutazione preliminare che prevede la rilevazione di indicatori oggettivi (vedi tabella); il datore di lavoro nella scelta degli indicatori da valutare deve considerare quelli più attinenti alla propria realtà lavorativa escludendo eventualmente quelli non pertinenti, ma aggiungendone altri, anche non compresi in tabella, qualora questi non risultassero sufficienti.

Area indicatori aziendali
(EVENTI SENTINELLA)
Area indicatori contesto del lavoro Area indicatori contenuto del lavoro

1. indici infortunistici;
2. assenteismo;
3. assenza per malattia;
4. ferie non godute;
5. rotazione del personale;
6. cessazioni rapporti di  lavoro/turnover;
7. procedimenti / sanzioni  disciplinari;
8. richieste visite mediche straordinarie;
9. segnalazioni stress lavoro;
10. istanze giudiziarie

1. funzione e cultura organizzativa;
2. ruolo nell’ambito dell'organizzazione;
3. evoluzione della carriera;
4. autonomia decisionale - controllo del lavoro;
5. rapporti interpersonali sul lavoro;
6. interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro.

1. ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro;
2. pianificazione dei compiti;
3. carico di lavoro - ritmo di lavoro;
4. orario di lavoro.

 

La mera raccolta dei dati non costituisce una valutazione, questa scaturisce dall’analisi degli stessi. Ad esempio può essere condotta un’analisi di tipo comparativo confrontando i dati ottenuti con banche dati esistenti (es. dati infortunistici rapportati alle banche dati INAIL per comparto) oppure confrontando i dati ottenuti con quelli relativi agli anni precedenti (es. andamento infortunistico dell’azienda nel corso degli anni).
Il datore di lavoro può utilizzare anche modelli di valutazione purché applicabili alla realtà aziendale e che poggino su basi scientifiche valide.
Raccolti e valutati i dati oggettivi e sentiti i lavoratori e/o il RLS/RLST il datore di lavoro riporta nel Documento di Valutazione dei Rischi l’esito di tale valutazione; qualora da tale valutazione non emergano situazioni di rischio non è necessario procedere alla fase di valutazione approfondita, il datore di lavoro è comunque tenuto a predisporre un piano di monitoraggio.
Le modalità con cui il datore di lavoro intende sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST è a sua scelta ma in ogni caso deve essere verificabile.
Qualora dalla valutazione preliminare emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato, il datore di lavoro pianifica e adotta interventi correttivi atti ad eliminare tali elementi.
Se a seguito di verifica tali interventi correttivi (interventi organizzativi, tecnici e procedurali) non dovessero risultare efficaci, il datore di lavoro dovrà provvedere ad effettuare una valutazione approfondita.
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori; gli strumenti che possono essere utilizzati per tale analisi sono diversi (es. questionari, focus group, interviste semistrutturate etc.) e devono essere utilizzati da persone competenti in materia (medico competente, psicologo del lavoro, sociologo del lavoro). Nel caso ad esempio si voglia utilizzare i questionari (i questionari soggettivi, non hanno la funzione di identificare problemi di singoli lavoratori ma di consentire la rilevazione delle percezioni dei dipendenti aggregate per area/reparto/servizio in merito a fattori stressanti), occorre che questi siano validati scientificamente e somministrati da personale esperto in materia che provvederà anche alla loro analisi.
La valutazione approfondita può essere condotta anche su gruppi omogenei di lavoratori purché rappresentativi della realtà aziendale.

Imprese fino a 10 dipendenti
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08). Questo esime il datore di lavoro solo dal redigere il documento di valutazione ma non dall’effettuare la valutazione per cui l’autocertificazione deve essere corredata da un’adeguata documentazione comprovante l’avvenuta valutazione (es. rilevazione dei dati oggettivi quali gli eventi sentinella, gli orari di lavoro, dati della sorveglianza sanitaria, eventuali sottoscrizioni da parte delle figure preposte alla valutazione, di verbali di riunioni sul tema, eventuali sottoscrizioni da parte dei lavoratori di verbali di riunioni o di avvenuta informazione e formazione sul tema) nonché l’esito della stessa.

Documentazione utile

Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (Bruxelles 8 ottobre 2004)
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legmob/legmob20002009doc/legmob20002009acc/acc20041008.pdf

Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all’art. 28 comma 1 bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Ministero del lavoro e delle politiche sociali Roma 18/11/2010

Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004 - Regione Lombardia

Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro sullo stress lavoro correlato concluso l’8 ottobre 2004 concluso tra UNICE/EUAPME, CEEP e CES
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2E3F3293-7AAB-4B2E-B4CE-C439D22BBD8E/0/Accordointerconfederalestress9062008.pdf

ISPESL - Dossier rischio psicosociale
http://www.¡spesi.it/pubblicazioni/dossier.asp?q=rp

INAIL - Opuscolo patologia psichica da stress (2005)
http://www.inail. it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGEPUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIO

Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro. Stress e rischi psicosociali (guide, pubblicazioni, buone pratiche, ecc.)
http://osha.europa.eu/it/topics/stress

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Safety and Health Topic: Stress at work
http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/

Institut National de Recherche et de sècurité (INRS) Stress e risques psychosociaux: concepts et préventions (Dossier Medico-Tecnico, INRS 2006)
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/tc%20108/$file/tc108.pdf

Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Documento per un consenso sulla valutazione, prevenzione e correzione degli effetti nocivi dello stress da lavoro (2005)
http://www.simlii.net/

Associazione Ambiente Lavoro
www.amblav.it/stress.asp

Componenti del gruppo di lavoro:
Cristina Gremita (SPSAL ASL Pavia)
Donatella Mancin (SPSAL ASL Pavia
Elena Rita Maga (CISL)
Silvia De Maso (Confartigianato PV)
Pietro Rizzi (Confartigianato PV)
Fabio Fugazza (UNIND)
Daniela Mino (INAIL) y
Cinzia LaVitola (INAIL)
Giulia Gatti (Confartigianato Lomellina)
Ernesto Quaglia (Confartigianato Lomellina)
Maurizio Negrini (CNA PV)
Maria Grazia Beretta (CNA PV)
Alfredo Roveda (ANCE)
Fernando Di Fiore (DPL)
Giovanni Claudio Succi (CP

Pavia, 4 aprile 2011


Fonte: asl.pavia.it