Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3
“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.D.G. n. 01646/13 del 5 settembre 2013

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
VISTO l’art. 7, c. 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del Decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’all. I;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH );
VISTO l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza“ che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato emanato il “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19”, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2 individua l’Autorità Competente Regionale;
VISTI in particolare i punti f) e g) dell’all. 1 al Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 con cui l’Autorità Competente Regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;
RITENUTA opportuna l’emanazione di “linee guida” al fine di garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP” allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATO 1);

 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS parte 1.

Palermo lì - 5 settembre 2013

Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Leonardo Ditta)

Il Dirigente Generale
Ignazio Tezzo


ALLEGATO 1

Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH & CLP

INDICE

1. Premessa

2. Finalità

3. Campo di applicazione

4. Aggiornamento

5. Programmazione del controllo ufficiale

6. Gruppo di coordinamento dell'attività di controllo

7. Metodologia di individuazione e di selezione dell'azienda

8. Modalità di effettuazione del controllo

9.Controlli analitici

10.Tariffe e sanzioni

11. Rilevazione attività e reportistica

12.Assetti organizzativi

13. Comunicazione

14. Fonti legislative

Allegati

1 - Premessa
Per attuare il sistema di controlli ufficiali previsti dal reg. REACH è stato stipulato l'Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente II sistema del controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (G.U. n. 285 del 07/12/2009), recepito in Regione Sicilia con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11. Con detto decreto è previsto di:
1. mantenere in capo alla Regione Sicilia, attraverso il DASOE, il ruolo di Autorità per i controlli sul REACH e CLP, con funzioni di programmazione, coordinamento dei controlli sul territorio regionale e raccordo istituzionale con l'Autorità Competente Nazionale - Ministero della Salute;
2. individuare nelle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) le articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale, tramite il Dipartimento di Prevenzione, sulla applicazione del Regolamento REACH e norme collegate;
3. confermare che competono alla Regione le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (CLP);
Esulano dalle presenti linee guida le richieste di indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria (AG).

2 - Finalità
Il presente documento fornisce al personale addetto all'attività ispettiva e di indagine - così come definite all'allegato A dell'Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009 - indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai Regolamenti REACH, CLP e norme correlate. Le attività di controllo programmate sono condotte in coerenza con le previsioni dell'accordo sopra citato, con le indicazioni provenienti dal Forum for Exchange of Information on Enforcement (Forum) dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e in adesione ai Piani Nazionali dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH
La finalità del presente documento è quella di garantire che i controlli siano effettuati sui territorio
regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.

3 - Campo di applicazione
Le presenti Linee guida si riferiscono ai controlli ufficiali eseguiti dai personale delle AA.SS.PP., fornito di specifica formazione per Ispettori REACH, nei confronti di fabbricanti, importatori di sostanze in quanto tali o componenti di miscele, degli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele nonché dei produttori e importatori di articoli, come definiti all'art. 3 del reg. REACH ed in generale di tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento come individuata al punto 2.2 dell'Accordo del 29/10/2009.
In particolare il presente documento descrive le modalità di programmazione e di conduzione dei controlli al fine di verificare la conformità puntuale alla normativa vigente dei soggetti controllati.

4 -Aggiornamento
L'aggiornamento del presente documento è a cura del DASOE, quale Autorità Competente Regionale (ACR) per i controlli sul REACH e CLP ed è effettuato in occasione dell'emanazione di norme o linee guida da parte dell'Autorità Competente Nazionale - Ministero della Salute che incidono sulle strategie e/o modalità operative di conduzione del controllo ufficiale.
Sono elementi per l'aggiornamento delle linee guida:
• modifica delle strategie europee, nazionali e regionali;
• coerenza degli obiettivi rispetto alla strategia definita e l'eventuale adeguamento degli stessi;
• esiti del controllo ufficiale sul Regolamento REACH eseguito a livello regionale;
• esiti dei controlli effettuati dalle ASL/ASP in materia di sostanze e miscele pericolose (Reg. CLP)
• esiti del controllo ufficiale sul reg. REACH eseguito dall'Autorità Competente Nazionale;
• rapporti ECHA concernenti il riepilogo delle attività di controllo ufficiale eseguiti da parte degli Stati Membri;
• indicazioni operative provenienti dal Forum dell'ECHA (REACH Enforcement);
• indicazioni operative provenienti dal Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al DM 22/11/2007, ed in particolare dal gruppo di lavoro sulla vigilanza;
• indicazioni operative provenienti del gruppo tecnico di esperti sul reg. REACH del Coordinamento interregionale della Prevenzione e dal laboratorio di approfondimento Rischio Chimico;
• variazioni normative;
• evidenze scientifiche;
• emergenze/segnalazioni.

5 - Programmazione del controllo ufficiale
Le attività di controllo sono programmate coerentemente con gli indirizzi dei Piani di controllo nazionali.
I controlli di conformità ai regolamenti REACH e CLP sono effettuati secondo le indicazioni provenienti dall'ECHA, dall'Autorità nazionale e dall'Autorità regionale e secondo gli specifici progetti elaborati dal Forum ECHA (REACH en force).

6 - Gruppo di coordinamento delle attività di controllo
Presso il DASOE viene istituito un Gruppo di Coordinamento delle attività di controllo composto dal Dirigente preposto per materia o suo delegato, e da quattro Ispettori REACH abilitati all'accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT).
Il Gruppo di Coordinamento avrà cura di:
1. individuare e selezionare le Aziende da sottoporre a controllo programmato secondo le metodologie di cui al paragrafo 7;
2. individuare, di volta in volta, gli ispettori da inviare per l'attività ispettiva e/o di indagine sul territorio regionale, in funzione dell'ambito provinciale sede di ispezione, tenuto conto della complessità dell'attività ispettiva richiesta e della professionalità specifica dei singoli operatori.
Le richieste di indagini (processo reattivo in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità) che giungono presso le singole AA.SS.PP. dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ACR che provvederà per il tramite del Gruppo di Coordinamento ad attuare quanto stabilito al superiore punto 6.2.

7 - Metodologia di individuazione e di selezione dell'azienda
In coerenza agli indirizzi dei Piani di controllo nazionali e secondo gli specifici progetti elaborati dal Forum ECHA, al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, il Gruppo di Coordinamento individuerà le Aziende da sottoporre a controllo programmato (processo proattivo pianificato e di routine) avvalendosi delle seguenti fonti informative:
- Archivi ASP e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO)
- Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale
- Elenco UNIONCAMERE
- EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende)
I nominativi delle Aziende individuate, suddivise per provincia di appartenenza, vengono trasmessi per competenza territoriale ai Dipartimenti di Prevenzione delle singole AA.SS.PP..
I Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP, per il tramite dell'ispettore territoriale, inviano a ciascun Azienda ed indirizzate al rappresentante legale una scheda informativa, secondo il modello allegato (A). Le schede informative, debitamente compilate e firmate dal rappresentante legale dell'impresa, sono rese entro 20 gg dalle Aziende all' ASP territorialmente competente. Le stesse dovranno essere trasmesse tempestivamente al Gruppo di Coordinamento delle attività di controllo presso l'ACR per la successiva selezione delle Aziende da sottoporre a controllo.
La selezione origina dalla valutazione oltre che dalle informazioni rese dall'Azienda attraverso la scheda informativa, dei seguenti criteri quali:
1. congruità delle informazioni;
2. volumi delle sostanze utilizzate dando priorità alle imprese che utilizzano e immettono sul mercato più di 100 tonnellate di sostanze;
3. proprietà tossicologiche delle sostanze utilizzate, intendendo da considerarsi prioritarie le sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione (CLP) e soprattutto le sostanze CMR di categoria 1 o 2 e le sostanze pericolose per l'ambiente (PBT e vPvB);
La metodologia di cui sopra non si applica alle richieste di indagini (processo reattivo non di routine). A titolo esemplificativo rientrano tra questi ultimi i controlli disposti in via autonoma dall' ACR, quelli derivanti da segnalazioni ritenute congrue e pervenute dai cittadini e/o trasmesse dai Carabinieri, NOE, NAS etc.
Qualora l'Azienda non dovesse rispondere alla richiesta di informazioni, gli ispettori comunicheranno il mancato riscontro al Gruppo di Coordinamento REACH.

8- Modalità di effettuazione del controllo
Nel rispetto delle indicazioni dei Piani Nazionali dei controlli che recepiscono i progetti elaborati dal Forum ECHA (Reach en force ..) il controllo ha lo scopo in particolare di verificare:
- l'avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
- l'esistenza e l'efficacia di un sistema di gestione e controllo delie sostanze, miscele e articoli;
- la presenza e la conformità, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
- la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con ia sintesi degli scenari di esposizione;
- il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, nonché delle misure per il controllo dell'esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della SDS;
- l'idoneità e l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
- l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
- la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/2003;
- l'avvenuta presentazione della notifica di cui agli art. 40 e 49 del Reg. CLP.
Il controllo prevede che durante l'ispezione sia verificata l'esistenza di un sistema di gestione delle informazioni, sia esso cartaceo che informatico, comunque efficace ed adeguato in ordine all'accessibilità e ai tempi di interrogazione, che contenga almeno le seguenti informazioni:

1. PER LE SOSTANZE FABBRICATE

1.1 Nome chimico

1.2 Nome commerciale

1.3 Principali identificatori: n° CAS (se disponibile) e n° EC (EINECS, ELiNCS, NLP) (se disponibile), N° di registrazione, N° di pre-registrazione, N° di inquiry,....

 

1.4 Status della sostanza ai fini del REACH (è opportuno indicare se si tratta di: sostanza "phase in", "non phase in", esentata , intermedio, polimero,per i PPORD indicare n° di notifica e relativa scadenza, disporre di giustificazione documentata). Per quanto possibile lo status della sostanza deve essere supportato da documenti tecnici (schede tecniche, certificati di analisi, ecc.).

1.5 Tonnellaggio/annuo (è opportuno avere evidenza del calcolo effettuato per la determinazione della fascia di tonnellaggio in fase di pre-registrazione e monitoraggio del tonnellaggio annuo ai fini della registrazione)

1.6 Classificazione ed etichettatura

1.7 Indicazione di SVHC (già incluse in Candidate List - art. 59.1)

1.8 Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o consumatori)

1.9 Indicazioni di eventuali restrizioni/autorizzazioni (per le autorizzazioni è opportuno indicare n° di autorizzazione e relativa scadenza)

2. PER LE SOSTANZE IMPORTATE DA EXTRA UE

2.1 Nome chimico

2.2 Nome commerciale

2.3 Principali identificatori: CAS (se disponibile) e Numero EC (EINECS, ELINCS, NLP) (se disponibile), N° di registrazione, N° di pre-registrazione, N° di inquiry

2.4 Tonnellaggio/annuo (è opportuno avere evidenza del calcolo effettuato per la determinazione della fascia di tonnellaggio in fase di pre-registrazione e monitoraggio del tonnellaggio annuo ai fini della registrazione)

2.5 Classificazione ed etichettatura

2.6 Indicazione di SVHC (art. 59.1)

2.7 Status della sostanza ai fini del REACH (è opportuno indicare se si tratta di: sostanza "phase in", "non phase in", intermedio, per i polimeri identificare i monomeri e altre sostanze presenti in forma legata come riportato all' art. 6.3 ed evidenza della pre-registrazione o registrazione dei monomeri effettua da un attore a monte). Per quanto possibile lo status della sostanza deve essere supportato da documenti tecnici (schede tecniche, certificati di analisi, ecc.).

2.8 Indicazioni di eventuali restrizioni/autorizzazione (per le autorizzazioni è opportuno indicare n° di autorizzazione e relativa scadenza)

2.10 Indicazione di un eventuale OR - Rappresentante Esclusivo- (è opportuno avere evidenza del documento che attesti la nomina dell'OR)

3. PER LE SOSTANZE ACQUISTATE IN UE

3.1 Elenco fornitori (nazionali o europei ) di sostanze in quanto tali (è opportuno avere corrispondenza sostanza - fornitore e contratti di fornitura).
Se la sostanza è "coperta" da OR è necessario avere evidenza di tale status

4. PER LE MISCELE FABBRICATE

4.1 Nome commerciale della miscela

4.2 Classificazione e etichettatura

4.3 Dati formulativi delle miscele necessari per la quantificazione delle sostanze

4.4 Scheda di sicurezza se la miscela è pericolosa

4.5 Comunicazione della formulazione alla banca dati preparati pericolosi (art. 15 D.Lgs 65/03) se la miscela è pericolosa

4.6 Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o consumatori)

4.7 Indicazione della presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione > 0,1% p/p

4.8 Scheda di sicurezza se la miscela è pericolosa riportante al punto 1 l'identificazione di una società europea.

4.9 Comunicazione della formulazione alla banca dati preparati pericolosi (art. 15 D.Lgs 65/03) se la miscela è pericolosa.

5. PER LE MISCELE IMPORTATE DA EXTRA UE

5.1 Nome commerciale

5.2 Quantitativo annuo

5.3 Dati formulativi delle miscele necessari per la quantificazione delle sostanze

5.4 Classificazione e etichettatura

5.5 Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o consumatori)

5.6 Indicazione della presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione > 0,1% p/p

6. PER LE MISCELE ACQUISTATE IN UE

6.1 Elenco fornitori (nazionali o europei ) di miscele (è opportuno avere corrispondenza sostanza - fornitore).

6.2 Le schede di sicurezza aggiornate di tutte le miscele pericolose

7. PER GLI ARTICOLI PRODOTTI

7.1 Elenco degli articoli prodotti

7.2 Indicazione per ciascun articolo della presenza di eventuali sostanze intenzionalmente rilasciate, e relativa quantità

7.3 Indicazione della presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione > 0,1% p/p e la relativa quantità annua

7.4 La notifica (ai sensi dell'art. 7.2 REACH) all'ECHA delle sostanze della Candidate List contenute negli articoli in quantità > 0.1% peso/peso e quantità > 1 t/a (a condizione che la sostanza NON sia stata già Registrata da una qualsiasi azienda per lo specifico uso)

8. PER GLI ARTICOLI IMPORTATI

8.1 Elenco degli articoli importati

8.2 Indicare per ciascun articolo , se del caso, la presenza di eventuali sostanze intenzionalmente rilasciate, e la relativa quantità

8.3 Indicazione del a presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione > 0,1% p/p e la relativa quantità annua

8.4 La notifica (ai sensi dell'art. 7.2 REACH) all'ECHA delle sostanze della Candidate List contenute negli articoli in quantità > 0.1% peso/peso e quantità > 1 t/a (a condizione che la sostanza NON sia stata già Registrata da una qualsiasi azienda per lo specifico uso)

9. PER LA LEGAL ENTITY

9.1 UUID number

9.2 Sedi legali e siti produttivi e relativa attività (congruenza con informazioni contenute su Documento Valutazione dei Rischi - DVR o Rapporto di Sicurezza - RdS)

Sono inoltre da verificare:
1. disponibilità delle SDS (Schede Dati di Sicurezza) di sostanze/miscele presenti in azienda (art. 31) per:
a. sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 99/45/CE e regolamento 1272/2008/CE - CLP;
b. sostanze PBT e/o vPvB;
c. sostanze identificate come SVHC (Substance of Very High Concern) e inserite nella Candidate List per motivi diversi da quanto indicato ai punti a) e b);
2. la possibilità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti sostanze e miscele utilizzate
o ai quali possono essere esposti;
3. l'esistenza di funzioni aziendali e di referenti in materia REACH e CLP, attraverso l'acquisizione di organigrammi e deleghe.
Potranno, infine, essere verificati:
- contratti di produzione conto terzi, contratti/accordi di distribuzione;
- atti comprovanti acquisizioni, cessioni di ramo d'azienda, di assets (stabilimenti);
- comunicazioni eventuali da e verso ECHA;
- memorie a supporto di eventuali esenzioni (es. esenzione da registrazione in base ai criteri dell'All. IV e V);
- memorie a supporto dello status di phase-in;
- dichiarazioni dei fornitori sulla REACH compliance dei loro prodotti;
- inventario clienti;
- comunicazioni da e verso i clienti su SVHC già incluse nella Candidate List.

9- Controlli analitici
Il presente documento non prevede l'effettuazione di controlli analitici fatti salvi eventuali controlli ritenuti necessari da parte dell'ispettore; lo stesso preliminarmente comunica al Gruppo di Coordinamento le necessità ravvisate. Conseguentemente il Gruppo di Coordinamento esprimerà parere sull'opportunità e modalità di procedere all'effettuazione del campionamento, previa verifica sulla fattibilità dell'esecuzione del controllo analitico presso i Laboratori di Sanità Pubblica, di ARPA Sicilia o di ARPA di altre Regioni e PPAA.

10- Tariffe e sanzioni
Nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale relativo alle tariffe da applicarsi per i controlli effettuati nell'ambito del Regolamento REACH, in relazione alla nota di trasmissione del Ministero della Salute prot. 16249 del 5 luglio 2011, occorre invitare la ditta a corrispondere un importo pari a euro 2000 (duemila/00) da versare sul conto corrente postale n. 2622148 intestato: Tes. Roma Succ.le - Min Salute vers art. 7, co 6 quinquies, D.Lgs n. 145 del 28.07.2008.
Inoltre, per quanto riguarda i proventi delle sanzioni pecuniarie, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.A. del 22/07/2011.
A seguito delle violazioni amministrative accertate, gli ispettori così come previsto dal decreto sanzioni in via di emanazione, inviano all' ACR il verbale di illecito amministrativo delle violazioni contestate e notificate all'azienda ispezionata per la irrogazione delle relative sanzioni in ordine all'art. 19 D. L.vo 133/99, art. 14 decreto Legislativo 186/11 e come indicato dal D.A. del 22/07/2011.

11- Rilevazione attività e reportistica
Al termine dell'attività di controllo gli ispettori incaricati, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di appartenenza, rendicontano sullo svolgimento e sugli esiti della stessa inviando all'ACR una breve relazione; nella stessa potranno essere indicate eventuali criticità riscontrate durante l'iter ispettivo.
L'ACR sulla base delle rendicontazioni ricevute predisporrà annualmente report regionale sull'attività svolta, funzionale alla revisione del presente documento e alla riprogrammazione delle attività di controllo e ai fini dell'assolvimento del debito informativo verso l'Autorità competente nazionale REACH di cui al punto 6.4 dell'Accordo di CSR del 29/10/2009.

12 - Assetti organizzativi
I requisiti raccomandati per la qualifica di "ispettore REACH" sono costituiti dall'avere ricevuto una adeguata formazione, con relativo aggiornamento, sui Regolamenti REACH e CLP che consenta di espletare i propri compiti con efficienza e coerenza ed in linea con le proposte di formazione del Gruppo tecnico di esperti delle regioni e provincie autonome di cui al paragrafo 4.3 lettera a) dell'Accordo CSR del 29/10/2009. Ai fini dell'identificazione, ciascun ispettore sarà fornito di tesserino di riconoscimento che attesti la nomina di "Ispettore REACH".

13 - Comunicazione
Il DASOE provvederà a diffondere le presenti linee guida a tutti i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. e loro articolazioni.

14- Fonti legislative
Normativa europea
1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
2. Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
3. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
4. Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
5. Regolamento (CE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
6. Regolamento (CE) n. 453/2010 della Commissione del 20/05/2010, recante modifica regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Normativa nazionale
1. decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;
2. decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni ed integrazioni;
3. decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali»
4. decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute riguardante «piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46
5. decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, recante «attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche»
6. Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d. Igs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 (G.U. n. 285 del 07/12/2009)
7. decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Normativa regionale
1. Decreto Assessorato della Salute della regione Siciliana n. 1374/11 del 22/07/11 che recepisce l'accordo Stato- Regioni per l'individuazione dell'Autorità competente Regionale REACH e con cui l'Autorità Competente Regionale individua il personale addetto ai controlli in materia di REACH e CLP sul territorio regionale.
2. Decreto Assessorato alla Salute n. 2666/11 del 21/12/2011, pubblicato su GURS parte I n.6 del 10.02.2012, costituzione del Comitato Tecnico Regionale (CTR) - REACH di cui all'all.to 1 del D.A. del 22.07.11.

ALLEGATO A

RICHIESTA D’INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA VISITA ISPETTIVA PER L’OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006, DEL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008, DEL D.LGS 52/1997 E DEL D.LGS 65/2003

Spett.le
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L'Autorità Competente Regionale (ACR) REACH, con la finalità di effettuare i controlli ufficiali previsti dal Regolamento REACH e dalle norme correlate, ivi compreso il Regolamento CLP, nel rispetto del Piano Nazionale dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH, ha individuato un campione di imprese, potenzialmente passibili di ispezione.
La compilazione delle schede allegate (Al, A2 e A3), che Vi si richiede, consentirà la raccolta e la valutazione delle informazioni per l'eventuale successivo controllo presso la Vs sede, che sarà effettuato dallo scrivente Organo di controllo.
Le informazioni, base informativa per l'attività ispettiva, devono essere rese entro 20 gg dal ricevimento della presente. Si raccomanda un'attenta e puntuale compilazione della scheda riassuntiva in lingua italiana.
In particolare:
- tutti gli elementi aggiuntivi a supporto della scheda riassuntiva devono essere forniti in forma di allegato alla medesima;
- gli eventuali allegati devono avere l'esatto riferimento all'ordine della scheda riassuntiva (sezione e numero). Le singole pagine dell'allegato, in lingua italiana , devono essere numerate e rilegate;
- qualora si richiedano dati non pertinenti, nella relativa sezione deve essere inserito "n.p.".
Per eventuali ulteriori dettagli, si prega di contattare: (referenti ASP)

NB: il testo sopra riportato potrà essere utilizzato dall'ispettore REACH - modificato/integrato secondo i diversi modelli organizzativi e le esigenze del caso - quale traccia di lettera per l'invio all'impresa della scheda riassuntiva.


ALLEGATO A1 – SCHEDA INFORMATIVA
ALLEGATO A2: ELENCO SOSTANZE FABBRICATE E/O IMPORTATE (voce 6.1 e 6.2)
ALLEGATO A3 ELENCO MISCELE FABBRICATE E/O IMPORTATE (voce 6.3)


Fonte: pti.regione.sicilia.it