Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3
“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.A. 6 settembre 2013,  n. 1659/13
Sanzioni amministrative REACH e CLP


L’ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana e s.m.i., in particolare gli articoli 17 e 20;
VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1191 - semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
VISTO l’art 6 comma 1 lettera i) della legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernenti le competenze dello Stato per le funzioni amministrative per la produzione, la registrazione, il commercio e l’impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l’equilibrio biologico ed ecologico;
VISTO l’art. 7 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernenti le funzioni delegate alle regioni per l’esercizio delle funzioni amministrative dei controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 - legge di depenalizzazione;
VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 “norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 - legge di depenalizzazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
VISTO l’art. 40 della L.R. 30 del 1993 come modificato dall’art. 18 commi 8 e 9 della Legge Regionale 33/94 concernente funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernete classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose“;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/160/CE relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18/12/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE ) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE 93/105/CE e 2000/21/CE;
VISTA la legge 6 aprile 2007 n. 46 “conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 1, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi - comunitari ed internazionali”;
VISTO il Decreto 22 novembre 2007 "piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5 / bis del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007 n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all5etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale“;
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazione alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
VISTO l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009;
VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 374/11 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell’Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2 individua l’Autorità Competente Regionale;
VISTO in particolare il punto h) dell’all. 1 al Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 con cui l’Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), individua gli uffici competenti per le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale e derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento “REACH” e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 concernente la disciplina sanzionatoria per le violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006;
CONSIDERATO che l’art. 19 del Decreto legislativo 133/09 e l’art. 14 del Decreto legislativo 186/11 non prevedono l’applicabilità del pagamento in misura ridotta di cui alla legge 689/81;
RITENUTO necessario individuare l’Ufficio Competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo 133/09 e dal Decreto legislativo 186/11 e per le violazioni amministrative al Decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e al Decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 s.m.i. nonché definire attraverso un atto di indirizzo le modalità operative;

DECRETA

Art. 1

È individuato, presso il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato Regionale della Salute, l’Ufficio Regionale Competente a ricevere il rapporto previsto dall’art. 17 1° comma legge 689/81, per le sanzioni previste dal Decreto legislativo 133/09 (REACH) e dal Decreto legislativo 186/11 (CLP).

Art. 2

Gli Ispettori REACH, incaricati con apposito atto di determinazione dirigenziale generale dall’Autorità Competente Regionale (ACR), a seguito delle violazioni amministrative accertate per la mancata applicazione degli adempimenti previsti dai regolamenti REACH e CLP inviano, al DASOE, il verbale di sopralluogo (allegato 1) ed il verbale di illecito amministrativo (allegato 2) delle violazioni contestate e notificate per la irrogazione delle relative sanzioni in ordine all’art. 19 del Decreto legislativo 133/99 e art. 14 del Decreto legislativo 186/11.

Art. 3

I destinatari del verbale di illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 18 l° comma legge 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione, possono far pervenire all’Autorità Competente Regionale REACH (ACR), a norma dell’art. 17 legge 689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Le memorie difensive dovranno essere inoltrate al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato Regionale della Salute, via M. Vaccaro n. 5, c.a.p. 90154 Palermo.

Art. 4

Per i compiti previsti dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81, su delega dell’ACR, con apposito provvedimento viene costituito dall’ACR un gruppo di lavoro composto dallo stesso dirigente preposto competente per materia del DASOE, o suo delegato, e da quattro Ispettori REACH scelti tra quelli di cui all’art 2, con esclusione degli Ispettori che hanno contestato la violazione, e da un funzionario amministrativo del Dipartimento ASOE.

Art. 5

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alla Regione secondo quanto previsto rispettivamente dall’art. 6 del D.A. 22 luglio 2011 e dall’art. 13 del Decreto legislativo 186/11.

Art. 6

Con successivo atto verrà richiesta l’istituzione di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a cui affluiranno le somme versate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata applicazione dei regolamenti REACH e CLP.

Art. 7

I verbali di ispezione ed i verbali di illecito amministrativo sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 8

L’Autorità Competente Regionale dispone la notifica del presente atto all’Autorità Competente Nazionale (ACN), presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali/Commissari Straordinari e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati, e la pubblicazione del presente decreto nella GURS parte I.

6 settembre 2013

Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Leonardo Ditta)

 

 

 

 

Il Dirigente Generale
Ignazio Tozzo

 

L’Assessore
(Dott.ssa Lucia Borsellino)

 


Allegato 1
Allegato 2


Fonte: pti.regione.sicilia.it