Regione Sicilia
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3

“TUTELA della SALUTE e SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO”
Circolare n. 1309
D.A.S.O.E./Serv. 3 Prot. n. 0084877/13 dell’11 novembre 2013

Ulteriori chiarimenti in merito all’attuazione del Decreto N. 9386 del 22 dicembre 2006 e del D.D.G. n. 1866 del 22 luglio 2010.
“Programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto nei lavoratori interessati”



In data 22 dicembre 2006 è stato emanato dall’ispettorato Regionale Sanitario un Decreto, recante “Programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 febbraio 2007, n. 6, parte prima. Successivamente, in data 22 luglio 2010 è stato emanato il D.D.G. n. 1866, avente ad oggetto: “Modifica del decreto 22 dicembre 2006, concernente programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 agosto 2010 n. 38.
Ad ulteriore chiarimento ed integrazione nella suddetta Circolare si specifica quanto segue:
■ Così come già previsto dal Decreto del 22 dicembre 2006, si conferma che i corsi operativi possono essere organizzati da:
- Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., della Regione Sicilia, tramite gli S.Pre.S.A.L., che si possono avvalere anche delle UU.OO. di formazione interne all’AA.SS.PP.;
- Enti di formazione professionali legalmente riconosciuti ed accreditati dalla Regione;
- Organizzazioni di categorie datoriali e sindacali.
■ Si ribadisce che ai sensi del Decreto N. 9386 del 22 dicembre 2006, i corsi che suddetti organismi possono organizzare sono:
a) Ai sensi dell’art. 3: Corsi Operativi;
b) Ai sensi dell'art. 12: Corsi di Aggiornamento;
c) Ai sensi dell’art. 6: Corsi Gestionali.
■ Per tutti i superiori corsi, nonché per la verifica finale del grado di acquisizione delle conoscenze di merito sui rispettivi programmi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla sicurezza e prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto, è prevista la costituzione di una apposita Commissione, che potrà essere regolarmente convocata solo dopo che i Dipartimenti e gli Enti Formatori interessati di cui sopra, avranno dato assicurazioni, con comunicazione scritta al Dipartimento ASOE, della presenza di tutti i componenti della Commissione esaminatrice, così come definita dall’art. 9 del Decreto del 22 dicembre 2006.
■ A chiarimento dell’art. 1 del D.D.G. n. 1866 del 22 luglio 2010, in merito ai corsi di aggiornamento di cui all’articolo n. 12 del Decreto n. 9386 del 22 dicembre 2006, si specifica che anche per i corsi di aggiornamento in questione, la verifica finale del grado di acquisizione delle abilità e competenze dovrà essere effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui sopra, cosi come previsto dallo stesso art. 12 seguendo la procedura dell’art. 9 del Decreto del 22 dicembre 2006.
■ Il Dipartimento ASOE, acquisita la suddetta comunicazione, nonché la richiesta di nomina del Presidente della Commissione esaminatrice, provvederà a comunicare la data della verifica finale.
■ Il superamento dell’esame finale di verifica delle abilità e competenze acquisite nei suddetti corsi di formazione da parte dei singoli partecipanti, sarà certificato da un apposito attestato di abilitazione, il cui fac-simile (All. 1), dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal Direttore del corso e successivamente trasmesso al Dipartimento ASOE, che dopo aver effettuato tutti i controlli e le verifiche documentali necessarie, avrà cura di completare l’iter procedimentale con la firma del Presidente della Commissione.
■ Ai sensi dell’art. n. 10, del Decreto del 22 dicembre 2006 - modificato con il D.D.G. del 22 luglio 2010 e comunicato a tutti gli S.Pre.S.A.L.; agli Enti Formatori, con nota Prot. n. 29957/11 del 30 marzo 2011, è stata trasmessa dal Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, una nota dove si comunicava l’istituzione del “Registro regionale dei soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”, (Registro Amianto) strumento di notevole importanza nel quadro delle iniziative di tutela dei lavoratori, considerata la gravità dei rischi derivanti da manipolazione di manufatti contenenti amianto. Il suddetto registro è consultabile on-line, all’interno del sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - DASOE ed è suddiviso, per Provincia e in tre sezioni così come meglio specificato precedentemente alle lettere a); b) e c).
■ Al fine di uniformare il suddetto Registro Amianto si allega alla presente circolare fac-simile di attestato di cui sopra, affinché i dati inseriti, nello stesso, possano essere trasferiti, coerentemente, nel Registro Amianto on-line. A tal fine si invitano tutti gli Enti Formatori ad esaminare scrupolosamente il contenuto degli attestati, prima dell’invio al Dipartimento ASOE. Egualmente, si invitano gli stessi Enti a segnalare eventuali errori e/o omissioni presenti nel predetto Registro Amianto, con relativa comunicazione scritta al Dipartimento.
■ Al fine di prevenire eventuali tentativi di falsificazione degli attestati, gli Enti Formatori interessati, a far data dall’emissione e pubblicazione della presente Circolare, sono invitati, a garanzia dell’autenticità ed unicità degli atti in questione, ad utilizzare per il rilascio degli attestati in originale, non più fogli di carta uso copie o similari, bensì cartoncino filigranato in formato A4 con su apposto a dx il logo della Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Salute e a sx il logo dell’Ente Formatore, entrambi colorati in quadricromia con i rispettivi colori che li caratterizzano, infine, sull’originale rilasciato all’interessato, gli Enti Formatori sono tenuti ad apporre il proprio timbro a secco, con relativa firma del Direttore del Corso.
■ Per ogni corso, così come già previsto dall’art. 13 del Decreto del 22 dicembre 2006, tutti gli enti organizzatori si faranno carico di tutti i costi organizzativi, nonché dei costi dei docenti e della commissione di esame. Per il Presidente della Commissione, giusta circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 9 del 3/6/2009, si dovrà tenere conto della stessa, avendo cura di compilare debitamente in tutte le sue parti, il documento di cui all’allegato alla predetta circolare (All. 2). assolvendo agli oneri dovuti per l’espletamento dell’incarico da parte del Dirigente preposto, quale incarico aggiuntivo in posizione di Presidente della Commissione esaminatrice dei corsi di formazione amianto, ai sensi dei Decreto del 22 dicembre 2006 e del D.D.G. 22 luglio 2010, mediante riscontro della copia di quietanza di versamento allegata alla comunicazione del terzo erogante. Il mancato assolvimento a quest’ultimo adempimento da parte degli enti organizzatori costituirà motivo ostativo nel caso di nuove richieste di nomine di Presidenza della Commissione dei corsi di cui sopra
■ I corsi svolti dopo la pubblicazione della presente Circolare esplicativa, in difformità da quanto previsto dalla stessa, sono da ritenersi invalidi, così come i relativi attestati di abilitazione, rilasciati, non validi e non inseribili, coerentemente, nel sopradetto “Registro regionale dei soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”.
■ Ai fini di un controllo di compatibilità dei suddetti dati presenti e da inserire nel Registro Amianto e in conformità a quanto già previsto dall’art. 15 del Decreto del 22 dicembre 2006, gli S.Pre.S.A.L. , quali organi di vigilanza nell’ambito del territorio regionale, con cadenza semestrale, dovranno verificare e comunicare alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - DASOE, i dati relativi agli Enti organizzatori dei corsi, al numero dei partecipanti e di quelli che hanno superato la verifica finale dei corsi, trasmettendo un apposito elenco dettagliato, completo di tutti i dati anagrafici e fiscali, di tutti i partecipanti a cui è stato rilasciato il relativo attestato di abilitazione.
■ Inoltre, alla luce delle recenti disposizioni sulle certificazioni antimafia introdotte dal D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012, di cui alla nota esplicativa della Prefettura di Palermo del 12/02/2013 prot. N. 0011491, preliminarmente all’organizzazione di tutti i corsi, per tutti i soggetti formatori, l’Assessorato Regionale della Salute - DASOE, dovrà acquisire dal legale rappresentante e dai soggetti indicati nella citata normativa le dichiarazioni sostitutive di certificazione “Comunicazione antimafia”, per la successiva richiesta delle certificazioni antimafia a cura della Prefettura competente;
La presente Circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Leonardo Ditta
Il Dirigenti Generale
Ignazio Tozzo


Allegato 1
Allegato 2


Fonte: pti.regione.sicilia.it