Tipologia: Ipotesi rinnovo
Data firma: 24 gennaio 2014
Validità: 01.01.2013 - 31.03.2016
Parti: Anaepa- Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai, e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato
Fonte: fenealuil.it

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Art. 3 Periodo di prova
Art. 15 Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
Art. 30 Aspettativa
Art. 31 Anzianità professionale edile
Art. 42 Accordi locali
Art. 77 Classificazione dei lavoratori
Art. 85 Aspettative
Art. 93 Contratto a termine
Art. 95 Somministrazione di lavoro
Art. 97 Lavoro a tempo parziale
Art. 103 Decorrenza e durata
Art. 104 Esclusiva di stampa
Art. 105 Lavori usuranti - Lavori pesanti
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro
Protocollo sulla Bilateralità

Ipotesi rinnovo CCNL Edilizia 2013

Verbale di accordo
Roma 24 gennaio 2014 tra Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai, e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.

Premessa
Le parti, nel ribadire la gravità della situazione di crisi strutturale che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali che si è tradotta nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro, consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell’ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non favorevole.
Attraverso il presente rinnovo contrattuale, le Parti ritengono infatti necessario - concordando in tal senso - attuare congiuntamente misure ed iniziative per il rilancio del settore anche con riferimento all’elevato costo del lavoro che penalizza la redditività delle imprese e che influenza pesantemente e negativamente i rinnovi contrattuali e per il contrasto al lavoro irregolare.

Art. 42 Accordi locali
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.
Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
[...]
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello
richiesto dalla manodopera immigrata;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
[...]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
[...]
r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[...]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
[...]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[...]
Dichiarazione a verbale
Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Art. 77 Classificazione dei lavoratori
... omissis ...
Abilitazione per operatori macchine complesse.
Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti si applicano le disposizioni contenute nell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 73 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).
Le Parti confermano che al Formedil nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitatone o patentino
Le Parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

Art. 93 Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Resta ferma la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[...]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
[...]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente CCN.

Art. 95 Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
g) per lavori subacquei con respiratori;
h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 104 Esclusiva di stampa
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.

Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro
Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nel settore delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).
A tal fine le Parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti Bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.
In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le Parti impegnano le rispettive Associazioni Territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole Professionali Edili e/o dei Comitati Paritetici per la salute e sicurezza Territoriali o Regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse Edili Artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle Parti firmatarie del presente accordo.
Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all'interno del sistema nazionale che fa riferimento a Cncpt e Formedil utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.
Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa Edile partecipata dall’organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.
Al fine e per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell’ambito territoriale.
Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle Parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente CCNL è stabilito dalle Parti Nazionali suddette.
Per una maggior efficienza ed efficacia degli enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le Parti demandano al prossimo rinnovo del CCNL l’analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali, potranno valutare, nell’ambito degli accordi in essere e dei relativi enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.
Le Parti nazionali predisporranno, con il supporto degli enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell'art. 83 del suddetto CCNL, già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.
Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT o l’ente unificato, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un’adeguata e specifica formazione. L’informazione e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le organizzazioni firmatarie il presente CCNL provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.
È affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.
Il CPT e l’Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l’attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.
Tali coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

Protocollo sulla Bilateralità
Legittimazione contrattuale.
L’applicazione su tutto il territorio nazionale dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei lavoratori, nonché del riconoscimento degli enti da parte delle istituzioni pubbliche.
In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.
Conseguentemente tutti gli enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell’edilizia delle parti sottoscrittrici il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.
La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.
Ne consegue che gli Enti Bilaterali/Organismi Paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.
Razionalizzazione degli Enti territoriali.
L’attuale momento congiunturale del comparto pone l’esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni Artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.
Rispetto alle esigenze di razionalizzare l’attuale struttura degli Enti territoriali, le Parti Sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l’operatività degli enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo ente bilaterale e sarà definito dalla PPSS interessate.
Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario, perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.
Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.
Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle Parti sociali.
Rispetto alla questione dell’efficienza, le Parti Sociali, ritengono irrinunciabile l’applicazione da parte di tutte le Casse Edili e su tutto il territorio nazionale, del CCNL sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da Feneal, Filca e Fillea nonché dei relativi Contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.
Le Parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all’attuazione di quanto previsto dall’accordo del ‘98 in materia di condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di inclusività e rappresentatività di tutte le Parti, per consentire che gli Enti Bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile.
Le Parti Sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.
Rappresentatività ed enti bilaterali
Al fine di assicurare in maniera uniforme l’applicazione del presente CCNL sull’intero territorio nazionale, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell’accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti Tipo, ovvero laddove non venga garantita l’adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA, con nomine diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.
Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.
Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell’autonomia contrattuale del comparto artigiano.
Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti)
Tutti gli enti Bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l’applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.
Per l’applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell’applicazione del presente paragrafo sull’intero territorio nazionale.
Sistema Bilaterale delle Costruzioni.
Il sistema bilaterale dell’artigianato si riconosce nel sistema nazionale degli enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.
Le attuali commissioni nazionali, Cnce, Formedil e Cncpt, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.
Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30 settembre 2014; a decorrere dal 1 ottobre 2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.
Statuti
Nell’ambito di tale processo, le Parti Sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli Statutari condivisi, oltre che per le Casse Edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti Unificati.
Si ribadisce che Cnce, Formedil e Cncpt sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle Parti sociali.
In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscano il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PPSS firmatarie i CCNL.
Bilanci.
Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli enti.
SBC si accollerà l’onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.
Si evidenzia, che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscano sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull’andamento dell’ente.
Coordinamenti regionali o interregionali.
Si rende pressante l’esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.
Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.
Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.
Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità.
Ferma restando l’autonomia contrattuale, le Parti Sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la Bilateralità.
Le Parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della Bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l’impianto.
Tanto più che, vista l’esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le Parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.