Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Struttura Speciale di Supporto
“TUTELA DELLA SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO”
Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/363521 - Fax. 0862/363518
Via Passo Lanciano, 75 - 65100 Pescara - Tel. 085/767.2515 - Fax 085/767.2516

Il Datore Unico di Lavoro

 

L'Aquila, 13 aprile 2011
Prot. RA/83588

 

Al

COMANDO PROVINCIALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via delle Fratte
67100 L'AQUILA

 

Al

COMANDO PROVINCIALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via Ponte San Giovanni 64100
TERAMO

 

Al

COMANDO PROVINCIALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via Asinio Herio
66100 CHIETI

 

Al

COORDINAMENTO DISTRETTUALE CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via De Nicola 67051
AVEZZANO

 

Al

COORDINAMENTO DISTRETTUALE CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via Salvemini 67039
SULMONA

 

All’

UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI
V.le Riviera
65123 PESCARA

 

All'

UFFICIO AMMINISTRAZIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI
Via Sangro 45
67031 CASTEL DI SANGRO

 

E, p.c. alla

Direzione POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO
Via Catullo, 17
65127 PESCARA

 

Al

MEDICO COMPETENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
per le sedi di Pescara e Chieti
Dr. Enrico Scassa c/o Azienda U.S.L.
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA
Via Renato Paolini 47
65124 PESCARA

 

Al

MEDICO COMPETENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
per le sedi di L'Aquila e Teramo
Dr.ssa Loreta TOBIA c/o Università degli studi dell'Aquila
Cattedra di Medicina del Lavoro
67100 L'AQUILA

 

 

 

Oggetto: Disciplina dei rapporti con il Corpo Forestale dello Stato per la Sorveglianza Sanitaria del personale dei vivai forestali e delle altre strutture e beni di proprietà regionale secondo i dettati del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., recante l'approvazione del T.U. della salute e sicurezza dei lavoratori, nell'opera di riordino e di riforma della legislazione concernente la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ha previsto, tra gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente all'art. 18 comma 1 lett. c), che essi devono “nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Inoltre il predetto decreto all'art. 25, tra gli obblighi del Medico Competente, prevede che egli programmi ed effettui “la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Tutto ciò premesso si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle Strutture in indirizzo, in particolare, sui contenuti dei sottoelencati provvedimenti che prescrivono l'effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari per alcune categorie di lavoratori in relazione a particolari rischi per l'incolumità propria e di terzi:
- Provvedimento datato 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata tra lo Stato e le Regioni recante “Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza “ (G.U. n. 266 del 15.11.2007), che all'art. 1 detta:
“le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi sono quelle riportate nell'allegato 1; per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria “

Allegato 1

Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi:

...Omissis...
Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E
..omissis...
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci



- Accordo datato 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” (G.U. n. 236 del 8.10.2008);
Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 81/08, nel richiamare ciascun lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute ed anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, stabilisce che i lavoratori devono in particolare sottoporsi ai controlli sanitari previsti nel decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
Si richiama inoltre la precedente nota di questa struttura prot. RA/121932 del 25.06.2010 con la quale si disponeva che, limitatamente al personale assegnato in servizio presso i vivai forestali e/o le foreste demaniali regionali, lo stesso personale, se chiamato a visita fornisse al medico competente fotocopia del tesserino delle vaccinazioni antitetaniche nel tempo eseguite, e si precisava che analogo adempimento dovesse essere eseguito nei confronti del personale già in servizio presso i vivai forestali della Regione, al fine di completare la documentazione di rito da acquisire per la tenuta della cartella sanitaria da parte del Medico Competente.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché al fine di porre in essere le iniziative di raccordo più opportune con i competenti Uffici Amministrazioni Foreste Demaniali Regionali e con i Comandi Provinciali del C.F.S. per garantire la più corretta gestione della Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sia del personale in ruolo che di quello stagionale, da assumere per le esigenze dei vivai forestali e delle altre strutture e beni di proprietà regionale gestite dal Corpo Forestale, si reputa necessario che le strutture in indirizzo, nel momento in cui formulano le richieste inerenti alle misure di sorveglianza sanitaria da intraprendere nei confronti del predetto personale, forniscano a questa struttura regionale le seguenti informazioni ed elementi conoscitivi concordati d'intesa con i Medici Competenti della Giunta Regionale d'Abruzzo:

  • Indicazione della mansione specifica dei singoli operatori assegnati in servizio presso i vivai forestali e le foreste demaniali regionali e del restante personale regionale da sottoporre a visita medica con specificazione di mezzi, prodotti ed attrezzature da utilizzare per l'espletamento dell'attività lavorativa (occorre indicare inoltre se il personale in questione sia abilitato a condurre macchine agricole e/o automezzi per i quali sia necessario procedere alla Verifica, ai sensi della normativa sopra richiamata, di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti attraverso esami clinici a cura e spese del datore di lavoro).

  • Trasmissione al Medico Competente del certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica e/o di fotocopia del tesserino delle vaccinazioni antitetaniche nel tempo eseguite (solo per i vivaisti).


I medici Competenti comunicano, al momento dell'effettuazione della visita medica, al personale interessato agli accertamenti della tossicodipendenza e della alcol dipendenza, le modalità ed i tempi per l'effettuazione degli esami clinici e biologici.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a completa disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DATORE UNICO DI LAVORO
della GIUNTA REGIONALE
(Dott. Fausto FANTI)

 


Fonte: regione.abruzzo.it