Tipologia: CCNL
Data firma: 7 agosto 1991
Validità: 01.08.1991 - 31.05.1995
Parti: Assica, Aidi, Assolatte, Assalzoo, Federvini, Assobibe, Mineracqua, Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti, Associazione degli industriali della birra e del malto, Anicav, Aiipa, Italmopa, Unipi, Airi, Pescaconserve, Assozucchero, Una, Intersind, e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilia-Uil, Cisnal-Alimentazione*
Settori: Agroindustriale, Alimentari
Fonte: CNEL
Note*:Cisnal protocollo 06.12.1991

Sommario:

  Nota di esplicitazione su Accordo rinnovo 7 agosto 1991
Stesura contratto
Relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale di settore
Occupazione e investimenti
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
B) Sistema di informazione
Formazione professionale
C) Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Nota a verbale per le società aderenti all'Intersind
Allegato I Roma, 15 luglio 1977
Mobilità
Dichiarazione comune
Art. 1. - Sistema contrattuale.
Art. 1 bis. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione - Precedenze - Documenti.
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 5 - Stagionalità.
Art. 6 - Tutela delle lavoratrici madri.
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 7 - Donne, fanciulli e adolescenti.
Art. 8 - Disciplina dell'apprendistato.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 9 - Classificazione dei lavoratori.
I - Classificazione
Nota a verbale per il settore saccarifero
II - Mobilità professionale
III - Quadri
IV. Commissione paritetica nazionale per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 10 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Art. 11 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Art. 12 - Passaggi di qualifica
Art. 13 - Orario di lavoro.
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Flessibilità degli orari
Part-time.
Art. 14 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
Tabelle delle maggiorazioni
Art. 15 - Riposo per i pasti
Nota a verbale
Art. 16 - Riposo settimanale.
Art. 17 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 18 - Interruzione del lavoro.
Art. 19 - Recuperi.
Art. 20 - Trattamento in caso di sospensione e di riduzione dell'orario di lavoro.
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 21. - Sospensione del lavoro.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Minimi tabellari mensili.
Art. 25. - Indennità di contingenza.
Art. 26. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 27. - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 28 - Premio di produzione.
Industrie degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti
Disposizioni aggiuntive per i premi in atto
Conserve vegetali
Industria risiera
Industrie alimentari varie
Mugnai e pastai
Conserve ittiche
Disposizioni di attuazione, di coordinamento o transitorio sul premio di produzione
Art. 29. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 30 - Indennità varie: per uso di mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna.
Mezzi di trasporto
Settore saccarifero
Indennità di disagio
Industria lattiero casearia.
Industria dolciaria.
Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria dolciaria. Allegato al CCNL del 15 dicembre 1960.
A) Indennità disagio freddo.
B) Indennità disagio caldo.
Industria carni.
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati.
Indennità disagio caldo
Assobibe (già Abg e Unibg).
Assobirra.
Industria risiera
Mugnai e pastai.
A) Industria della macinazione.
B) Industria della pastificazione.
Conserve ittiche.
Settore saccarifero.
Indennità speciale di campagna (conserve vegetali).
Art. 31. - Cottimi.
Art. 32. - Assenze Permessi.
Nota per i viaggiatori o piazzisti
Art. 33. - Servizio militare.
Art. 34. - Congedo matrimoniale.
Nota a verbale per il settore saccarifero
Art. 35. - Trasferte.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 36. - Trasferimenti.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 37. - Infortunio sul lavoro.
Art. 38. - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 39. - Visite mediche di controllo.
Art. 40. - Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 41. - Regolamento aziendale e norme speciali.
Art. 42. - Disciplina aziendale.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 45. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 46. - Mense aziendali.
Nota a verbale per il settore saccarifero
Art. 47. - Prestiti.
Art. 48. - Indumenti di lavoro e generi in natura.
Indumenti di lavoro
Industria degli alimenti zootecnici.
Industria delle carni.
Industria dolciaria.
Industria lattiero casearia.
Industria delle acque e bevande gassate.
Industrie delle acque minerali e bibite in acque minerali.
Industrie della distillazione di alcoli e di acquaviti.
Industrie della birra e del malto.
Conserve vegetali.
Industria risiera.
Industrie alimentari varie.
Mugnai e pastai.
Conserve ittiche.
Settore saccarifero.
Lieviterie.
Acido lattico.
  Servizi generali.
Generi in natura [CCNL 15 luglio 1977, art. 48.]
Industria delle carni
Industria lattiero casearia
Lavorazione del pecorino:
Altre lavorazioni
Industria delle acque e bevande gassate
Industrie delle acque minerali e bibite in acque minerali
Industrie della birra e del malto
Industria risiera
Mugnai e pastai
Accordo 22 dicembre 1948.
Settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 49. - Utensili di lavoro.
Art. 50. - Spogliatoi.
Art. 51. - Visite di inventario e visite personali di controllo.
Art. 52. - Istruzione professionale.
Art. 53. - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 54. - Diritto allo studio.
Art. 55. - Ambiente di lavoro.
Art. 56. - Appalti.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 57. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Nota a verbale per Assobirra.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 58. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 59. - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia.
Art. 59 bis. - Prestazioni integrative.
Art. 60. - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 61. - Indennità in caso di morte.
Art. 62. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda.
Art. 63. - Consiglio di fabbrica.
Art. 64. - Assemblea.
Art. 65. - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive.
Art. 66. - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 67. - Affissioni.
Art. 68. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 69. - Controversie individuali e plurime.
Art. 70. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 71. - Trattamenti di migliore favore.
Art. 72. - Sostituzione degli usi.
Art. 73. - Norme generali.
Art. 74. - Controversie collettive.
Art. 75. - Fondo di solidarietà.
Art. 76. - Contrattazione aziendale.
Art. 77. - Decorrenza e durata.
Art. 78. - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Art. 79. - Disposizione finale.
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Sistema di informazione
Relazioni industriali
Art. 1. - Qualifiche.
Sviluppo professionale
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 4. - Provvigioni.
Art. 5. - 13ª mensilità e 14ª.
Art. 6. - Maneggio denaro.
Art. 7. - Cauzione.
Art. 8. - Diarie e rimborsi spese.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Prestazione lavorativa settimanale e annuale.
Art. 10 bis. - Trasferimenti.
Art. 11. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 12. - Posto di lavoro.
Art. 13. - Norme di comportamento.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15. - Rischio macchina.
Art. 16. - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.
Art. 17. - Contrattazione aziendale.
Art. 18. - Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 19. - Organi di coordinamento delle RSA
Art. 20. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 21. - Affissioni.
Art. 22. - Assemblea.
Art. 23. - Procedura per controversie applicative.
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Flessibilità
Part-time
Protocollo aggiuntivo
Allegato 1 (delega contributi sindacali)
Allegato 2 (ritiro delega contributi sindacali) Norme integrative Allegato A
Norme integrative
Dichiarazione aggiuntiva
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera
Accordo integrativo per il settore saccarifero 31 luglio 1983
Tabelle minimi contrattuali
Allegato 1
Dichiarazione congiunta su «disposizione finale»
Allegato 2
Allegato 3
Legge 23 luglio 1991, n.223 in materia di mercato del lavoro allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Dichiarazione congiunta su « trattative interconfederali »
Allegato 7
Protocollo aggiuntivo per l'Intersind
Allegato 8
Dichiarazione comune del 16 gennaio 1978
Allegato 9
Sezione macellai avicoli industriali
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Dichiarazione comune su invalidi e handicappati
Allegato 13
Dichiarazione comune su indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Allegato 14
Circolare n. 35 Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direz. Gen. Rapporti Lavoro DIV. VI Roma, 14 gennaio 1964
Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lettera c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Allegato 15
Dichiarazione congiunta sul lavoro supplementare
Allegato 16
Protocollo 6 dicembre 1991

Tra l'Associazione degli industriali delle carni (Assica)[…];
l'Associazione industrie dolciarie italiane (Aidi)[…];
l'Associazione italiana lattiero casearia (Assolatte)[…];
l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)[…];
la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acqueviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini)[…];
l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe)[…];
la Federazione delle industrie delle Acque Minerali e delle Bevande Analcooliche (Mineracqua)[…];
l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti (Distillatori)[…];
l'Associazione degli industriali della birra e del malto[…];
l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav)[…];
l'Associazione italiana industriali prodotti alimentari (Aiipa)[…];
l'Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia (Italmopa)[…];
l'Unione industriali pastai italiani (Unipi)[…];
l'Associazione industrie risiere italiane (Airi)[…];
l'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (Pescaconserve)[…];
l'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito (Assozucchero)[…];
l'Unione nazionale dell'avicoltura (Una)[…];
con l'assistenza di Federalimentare[…]
con l'assistenza di Confindustria[…](1);
l'Associazione sindacale Intersind[…];
e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil […]e una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre OO.SS. e di delegati;
si è stipulato il presentecontratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcool e del lievito, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati;
e in separata sede con la Federazione nazionale dei lavoratori della Cisnal-Alimentazione[…]; con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) […].
(1)Relativamente ai punti degli accordi di rinnovo 15 luglio 1977, 31 maggio 1980, 31 luglio 1983, 22 giugno 1987 e 7 agosto 1991.

Tra le Associazioni nazionali di categoria dei settori alimentari sopra elencate e la Cisnal Alimentazione si è proceduto alla stesura del CCNL 7 agosto 1991 - settori alimentari - il cui testo viene allegato al presente protocollo, con la precisazione che:
1) vengono confermati gli articoli 56 e 57 (per Assica - Aidi - Assalzoo- Assolatte e Una) e 55 e 56 (per le rimanenti Associazioni esclusa Assozucchero) dei precedenti contratti del 1974 stipulati con la Cisnal che sostituiscono rispettivamente gli articoli 63 e 65 del CCNL 7 agosto 1991 citato;
2) ogni qualvolta nel testo contrattuale allegato si fa ulteriore riferimento ad altro Sindacato dei lavoratori tale riferimento deve intendersi valido anche per la Cisnal Alimentazione, in quanto compatibile, tenendo conto, in particolare, di quanto concordato nel protocollo sottoscritto il 6 dicembre 1991.


Relazioni industriali
Le relazioni industriali auspicate dovranno ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, della sistematicità di rapporti sui temi di comune interesse e della ricerca del superamento delle occasioni di conflitto.
Sono strumenti di realizzazione delle finalità di cui sopra l'Osservatorio nazionale, il sistema di informazione e le procedure per la composizione delle controversie.
A) Osservatorio nazionale di settore
Le Associazioni degli industriali e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette, per:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse ed a favorire un coerente andamento dell'occupazione:
concordano - in via sperimentale - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, di realizzare un Osservatorio sulle problematiche generali del settore, con particolare riguardo al Mezzogiorno, sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:
[…]
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
[…]
- il rapporto fra questo [salario] e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del protocollo
Occupazione e investimenti.
Le analisi di cui sopra si svolgeranno in appositi incontri attivati dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Ulteriori modalità operative e/o relative alla raccolta dei dati, al reperimento delle fonti - anche con riferimento a specifiche aree territoriali (interregionali, regionali o subregionali) ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare - nonché alla individuazione delle materie aggiuntive di analisi, qualora ritenute necessarie, potranno essere concordate nel corso degli incontri di cui sopra.
Specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi delle medesime tematiche per quanto di rispettiva competenza, potranno essere realizzati, qualora ritenuti necessari, previo accordo tra le singole Associazioni di categoria e le OO.SS. dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL.
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive Cee recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo -donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà, a decorrere dal 1 gennaio 1992, una apposita Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie Nazionali di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uilias-Uil) alla quale è affidato il compito di:
[…]
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
[…]
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
[…]
2) Sempre nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, potranno essere attivate, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle provincie di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali.
Alle Commissioni è affidato il compito di:
[…]
d) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
[…]
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.
B) Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le singole Associazioni imprenditoriali di categoria forniranno a Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil nazionali congiuntamente stipulanti - su richiesta delle stesse - in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive produttive, i turni, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o i rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i programmi di investimento e ristrutturazione e/o riconversione di cui alle leggi di programmazione.
In relazione a tale informazione, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sulle prevedibili implicazioni circa le prospettive produttive, i livelli di occupazione, le condizioni ambientali di lavoro e la tutela dell'ambiente esterno.
[…]
Informazioni saranno anche fornite sull'andamento quantitativo del lavoro
stagionale e, con particolare riguardo al Mezzogiorno, l'andamento
dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione
lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti.
[…]
2) Annualmente - di norma nel primo quadrimestre - la delegazione industriale del settore alimentare fornirà ai sindacati regionali della Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil congiuntamente stipulanti, su richiesta degli stessi, informazioni globali riferite alle prospettive produttive del complesso delle attività industriali del settore alimentare nella regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare) ed alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela dell'ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
La delegazione industriale suddetta darà inoltre informazioni globali sui finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, sugli investimenti globali per la ricerca, sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso delle Associazioni degli imprenditori, sul fenomeno del decentramento produttivo, sulla realtà industriale nel territorio con riferimento al complesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, e sull'andamento quantitativo del lavoro stagionale.
Informazioni potranno essere date sul complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità regionale o interregionale di particolare rilevanza di cui alla legge 675/1977 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali, sull'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto ai contratti di formazione lavoro e dell'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti.
[…]
Qualora nella Regione sussistano significative concentrazioni di aziende appartenenti a particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO.SS. le informazioni anzidette saranno fornite in maniera aggregata, ma riferite ai comparti suddetti. In tale ipotesi la specifica richiesta potrà essere soddisfatta decorsi quattro mesi dalla ricezione della domanda.
3) Annualmente - di norma nel primo quadrimestre - i gruppi industriali - - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore alimentare come rappresentato dalle Associazioni di categoria firmatarie, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel comparto industriale in cui opera - forniranno a Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil nazionali congiuntamente stipulanti, su richiesta delle stesse, con l'assistenza della competente organizzazione nazionale di categoria, informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali, loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione.
Nel corso di tale incontro saranno rese informazioni su trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni e investimenti globali per la ricerca.
Sempre nel corso di tale incontro saranno fornite informazioni sulle tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e sulle innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, sull'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti.
[…]
Verranno anche rese informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
A fronte di processi di ristrutturazioni e/o di innovazioni tecnologiche aventi significativi e rilevanti riflessi occupazionali, il momento dell'informazione sarà quello richiesto dai fatti specifici e comunque prima della loro realizzazione.
Nel corso di appositi incontri potranno essere espresse autonome valutazioni di tipo tecnico-specifico, mentre, da parte aziendale, in apertura degli incontri anzidetti, verrà, volta a volta, indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
A richiesta di una delle parti seguirà un incontro tra le stesse sui programmi di investimenti, andamento produttivo e occupazionale, condizioni ambientali del lavoro e sulla tutela dell'ambiente esterno.
4) Annualmente - di norma nel primo quadrimestre - le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno ove richieste al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche della organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione.
Nel corso di tale incontro saranno rese informazioni su trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti; informazioni sugli investimenti globali per la ricerca nonché informazioni sul numero degli addetti per sesso e fasce di età.
Sempre nel corso di tale incontro saranno fornite informazioni sulle tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e sulle innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sul l'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro sull'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione lavoro e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti:
Informazioni saranno, inoltre, fornite:
[…]
- sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
A fronte di processi di ristrutturazione e/o di innovazioni tecnologiche aventi significativi e rilevanti riflessi occupazionali, il momento dell'informazione sarà quello richiesto dai fatti specifici e comunque prima della loro realizzazione.
Nel corso di appositi incontri potranno essere espresse autonome valutazioni di tipo tecnico-specifico, mentre, da parte aziendale, in apertura degli incontri anzidetti, verrà, volta a volta, indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
A richiesta di una delle parti, seguirà un incontro tra le stesse sui programmi di investimenti, andamento produttivo e occupazionale, condizioni ambientali del lavoro e sulla tutela dell'ambiente esterno.
Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente, anche con riferimento alle norme di legge, l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro i Gruppi industriali e le Aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) della precedente lettera B) (sistema di informazione) forniranno al C.d.F. informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda.
C) Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 69 e 74 del CCNL
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti a norma del punto 3 dell'articolo 1 del CCNL anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti ai sensi dei sopracitati artt. 69 e 74 del CCNL

Art. 1. - Sistema contrattuale.
1) Il presente contratto ed il protocollo aggiuntivo relativo ai viaggiatori o piazzisti fissano l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate; si richiama comunque quanto disposto dall'art. 76.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Consigli di fabbrica o gli Esecutivi dei Consigli di fabbrica medesimi (per i viaggiatori o piazzisti i rispettivi organi rappresentativi previsti dal protocollo aggiuntivo) e dall'altro le Direzioni aziendali salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni provinciali e/o nazionali.
[…]

Art. 2. - Assunzione - Precedenze - Documenti.
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite gli Uffici di
collocamento in conformità alle disposizioni in vigore(1).
(1) Vedasi anche allegato n. 3.

Art. 6 - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
[…]

Art. 7 - Donne, fanciulli e adolescenti.
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli
adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 8 - Disciplina dell'apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di
legge salvo quanto disposto nei comma seguenti.
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole

Art. 9 - Classificazione dei lavoratori.
[…]
II - Mobilità professionale
[…]
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere obiettivi di efficienza produttiva e di valorizzazione delle capacità professionali e della qualità della produzione.
Le sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro tra le parti su richiesta anche di una di esse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno esaminate tra la Direzione ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: ricomposizione ed arricchimento delle mansioni, rotazione su diverse posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili anche con fasi di lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico organizzative in essere nel processo produttivo, con le relative esigenze di produttività supportate, se necessario, da programmi di formazione professionale e corsi di addestramento.
Il sistema potrà prevedere anche una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
[…]
IV. Commissione paritetica nazionale per lo studio della classificazione dei lavoratori
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, con obiettivi di analisi, verifica e proposta in materia di inquadramento professionale dei lavoratori, compresi i viaggiatori e piazzisti.
In questo quadro la Commissione avrà il compito di:
a) valutare la portata di intervenuti e/o prevedibili significativi processi di introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) svolgere attività di studio, ricerca e confronto intorno alla classificazione dei lavoratori al fine di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad approfondire il rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) svolgere attività di ricerca sulle esperienze intorno alla classificazione realizzate nell'ambito dell'industria manifatturiera italiana;
d) esaminare eventuali fattispecie di innovazioni organizzative, maturate nei paesi a maggiore sviluppo industriale nel campo alimentare, purché a valenza generale, tali da coniugare obiettivi di efficienza produttiva e di qualità della produzione con la valorizzazione delle capacità professionali;
e) individuare ogni utile meccanismo di valutazione della professionalità, in relazione agli esiti degli studi ed esami di cui ai precedenti punti a), b), e) e d) e, laddove se ne ravvisi la necessità, ipotesi di integrazione o modifica dell'attuale assetto classificatorio, se ritenuto opportuno anche sulla base di una diversa articolazione della struttura dell'inquadramento con riferimento, ad esempio, all'eventuale collegamento degli attuali livelli sulla base di verificati e condivisi criteri di omogeneità professionale, o alla definizione di eventuali profili anche con riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, o alla introduzione di nuovi eventuali livelli di inquadramento.
La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie Nazionali di Fat-Cisl, Flai-Cgil, e Uilias-Uil.
[…]

Art. 14 - Lavoro supplementare(1), straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare, oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]
(1) Cfr. dichiarazione congiunta (all. 15).

Art. 15 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 13 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Nota a verbale
Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti all'Anicav, all'Aiipa (conserve vegetali), all'Airi, all'Italmopa, all'Unipi ed alla Associazione conservieri ittici e delle tonnare.

Art. 30 - Indennità varie: per uso di mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna.
[…]
Indennità di disagio
Industria lattiero casearia.
1. Stufatori di emmenthal. - In considerazione dell'elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione agli operai che eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità particolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.
2. Cellisti. - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 per cento della paga globale di fatto.
3. Lavanderie a mano. - Agli addetti alle lavanderie a mano verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7 per cento della paga globale di fatto.
Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali aumenti di merito, più contingenza.
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minor o maggior disagio derivante dalla temperatura ambiente, verrà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata «di disagio» da calcolarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza:
percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da 0 a 6 gradi centigradi;
percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da oltre 6 fino a 15 gradi centigradi;
percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta superiore ai 35 gradi centigradi.
La determinazione delle indennità anzidette (dal 3 al 6 per cento e dal 3 al 5 per cento), in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriali degli industriali ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori supplementari o straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.

Industria dolciaria.
Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria dolciaria. Allegato al CCNL del 15 dicembre 1960.
A) Indennità disagio freddo.
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente inferiore a 7° sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata «disagio freddo » nella seguente misura: lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7° sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
Detta indennità spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori.
B) Indennità disagio caldo.
Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata « disagio caldo » di lire 7 orarie.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro supplementare o straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun effetto.
Operai comuni. - Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad essi verrà corrisposta una maggiorazione di lire 5 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro. Detta indennità non sarà considerata nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro supplementare o straordinario, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Industria carni.
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati.
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata «di disagio » da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sulla indennità di contingenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 per cento al 7 per cento per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10 per cento per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
Indennità di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6 per cento.
Indennità disagio caldo: percentuale dal 4 per cento al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi.
La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorso nelle attività anzidette, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.
Le frazioni superiori alla mezz'ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
Le indennità di cui al presente articolo non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro supplementare o straordinario, né saranno considerate utili ad alcun effetto contrattuale.

Assobibe (già Abg e Unibg).
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere, per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità denominata «indennità disagio freddo » pari al 6 per cento del minimo tabellare e della contingenza del 6° livello.
Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.

Assobirra.
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla saldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta una indennità suppletiva ordinaria denominata «di disagio» da stabilirsi dal 9 al 13 per cento del minimo tabellare e della indennità di contingenza del livello di appartenenza. La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriale, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori supplementari o straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Industria risiera.
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all'insacco ciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10 per cento della paga globale di fatto.
Le due indennità per gli addetti all'una o all'altra mansione, non sono cumulabili.

Mugnai e pastai.
A) Industria della macinazione.
Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l'ambiente dalla polvere:
sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una indennità nella misura dal 7 per cento all'11 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3ª categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2ª categoria) e quello di 6° livello (ex 3ª categoria).
B) Industria della pastificazione.
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali per esigenze di lavoro, la temperatura e l'umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75 per cento, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, una indennità nella misura dal 10 per cento al 16 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3ª categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2ª categoria) e quello di 6° livello (ex 3ª categoria).

Conserve ittiche.
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle frigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata «di disagio » da calcolarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Disagio freddo:
percentuale dal 4 al 6 per cento per temperatura da 5 gradi sotto zero a 5 sopra zero;
percentuale dal 6 al 9 per cento per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle associazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell'indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorsi nell'attività anzidetta, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.

Settore saccarifero.
Premi alle stazioni disagiate.
É prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un «premio per disagio» da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate(1) quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
Il «premio per disagio» di cui sopra sarà contrattato nell'ambito compreso tra la misura minima del 2,60% e la misura massima del 5,20% del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di miglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra concordato.
Nelle more delle trattative per l'istituzione del premio sarà versato agli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.
(1)Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:

1) Silos bietole tradizionali gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette dei silos ed al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico
2) Forno a calce dove il caricamento del forno e/o lo sfornamento è fatto a mano
3) Idratazione calce (latte calce) addetti all'alimentazione a mano degli spegnitori a calce (Mik) e/o addetti allo sgombero dei decantatori latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico
4) Diffusione classica gli addetti ai diffusori
5) Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura idraulica a scarico a mano
6) Filtri a sacco filtri a sacco di raffineria filtri Danek e Mares
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano dalla parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo
8) Forni elettrici disagiata
9) Casse e celle di reazione lo scarico a mano del saccarato
10) Forni potassa (salino) disagiata.


Indennità speciale di campagna (conserve vegetali).
Viene corrisposta una indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi. La misura di detta indennità è fissata nel 6,5 per cento dei minimi tabellari in vigore alle singole scadenze.
Dichiarazione a verbale
La indennità speciale di campagna sarà conservata ai lavoratori stagionali addetti alla lavorazione e alla trasformazione di altri prodotti freschi laddove la stessa risulti già corrisposta. La indennità speciale di campagna sarà inoltre conservata ai lavoratori fissi che già ne fruivano.

Art. 37. - Infortunio sul lavoro.
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 40. - Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione del Consiglio di fabbrica o dell'esecutivo dello stesso. A tal fine le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
[…]

Art. 41. - Regolamento aziendale e norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[…]

Art. 42. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare al l'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per la pari opportunità ai sensi del punto e), numero 1), lettera A) del protocollo sulle relazioni industriali.

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
[…]

Art. 44. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 45. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
[…]

Art. 48. - Indumenti di lavoro e generi in natura.
Indumenti di lavoro
Industria degli alimenti zootecnici.
Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex categorie operaie una tuta all'anno.

Industria delle carni.
Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.
Ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti) verranno forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.

Industria dolciaria.
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili. Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.

Industria lattiero casearia.
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per il lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.
Lavorazione del pecorino
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.

Industria delle acque e bevande gassate.
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il personale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;
c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).

Industrie delle acque minerali e bibite in acque minerali.
Per quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.

Industrie della distillazione di alcoli e di acquaviti.
Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di lavoro all'anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.
Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli addetti alla manipolazione di acidi qualunque sia l'anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.

Industrie della birra e del malto.
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati; stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell'interno dei serbatoi stessi; maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito ed ai filtratori; grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.
Le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Le aziende forniranno in uso ai lavoratori fissi e stagionali una tuta all'anno.

Conserve vegetali.
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende si conviene che ai lavoratori che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria risiera.
Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.

Industrie alimentari varie.
Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto compatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.

Mugnai e pastai.
Le aziende sono tenute:
a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, telecerate di protezione dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno;
d) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.

Conserve ittiche.
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini, un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.

Settore saccarifero.
L'Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pilé: guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
- Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.

Lieviterie.
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.

Acido lattico.
- A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli.

Servizi generali.
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e zoccoli.
- Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari. L'Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Generi in natura [CCNL 15 luglio 1977, art. 48.]
Settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
In sede aziendale verrà contrattato fra Direzione e Consiglio di fabbrica o esecutivo dello stesso la eventuale corresponsione di generi in natura e la distribuzione di indumenti di lavoro.

Art. 55. - Ambiente di lavoro.
Al Consiglio di fabbrica è riconosciuta, previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di accertamento di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecniche elettroniche, biologiche e chimiche.
A tal fine il Consiglio di fabbrica potrà avvalersi di esperti e tecnici autonomamente scelti nell'ambito dei seguenti Enti:
- Istituti Universitari;
- Enpi;
- Inail;
- Servizi igienico sanitari degli Enti locali e delle Regioni;
- Cnr;
- Istituto superiore di sanità;
- Istituto nazionale conserve alimentari oppure appartenenti ad altri Enti specializzati scelti di comune accordo con la Direzione aziendale.
Gli esperti e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati in apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica.
La competenza per la contrattazione delle materie e la definizione degli strumenti (registri dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica, è demandata al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici e dalle rilevazioni concordati ed eseguiti da uno degli Enti di cui al II comma, secondo i criteri ivi previsti, saranno a carico delle aziende.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le Aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi con le quali il lavoratore può venire a contatto e suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Fermo restando l'impegno delle aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la caratterizzazione dell'industria alimentare, la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, in presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, concorderanno provvedimenti che valgano a superare tali fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori.
Nell'ambito degli incontri settoriali previsti, le parti esamineranno le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva Cee n. 86/188 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro.
Nel rispetto delle compatibilità tecnico-organizzative e con gli stessi presupposti, limiti e modalità previsti dall'art. 54 potranno essere prese in esame richieste di lavoratori interessati a frequentare corsi organizzati dalle strutture del S.s.n. e/o dalle Regioni in materia di ambiente di lavoro, ergonomia, prevenzione infortuni e malattie professionali.

Art. 56. - Appalti.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
[…]
Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'articolo 56 è il seguente:
" Le aziende non potranno dare in appalto le opere ed i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano essere programmati come tali.
Le aziende non potranno affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario, anche se l'opera o il servizio per il quale i lavori o le prestazioni vengono impiegate non facciano parte del ciclo produttivo dell'impresa o delle attività continuative a questa collegate.
Le aziende non potranno affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi e società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori d'opera assunti o retribuiti da tali intermediari"

Art. 63. - Consiglio di fabbrica.
Il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, salvo quanto previsto al riguardo dall'allegato protocollo per i viaggiatori o piazzisti.

Art. 67. - Affissioni.
Il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso hanno diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 73. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 76. Contrattazione aziendale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, punto 2) del presente contratto, la contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte;
convengono che, con decorrenza dal 1 ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti.
Sistema contrattuale.
Affissione del contratto.
Assunzione - Precedenza - Documenti.
Periodo di prova.
Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Tutela delle lavoratrici madri.
Donne, fanciulli e adolescenti.
Classificazione dei lavoratori.
Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Riposo settimanale.
Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali.
Trattamento in caso di sospensione e di riduzione dell'orario di lavoro.
Sospensione del lavoro.
Ferie.
Minimi tabellari mensili.
Indennità di contingenza.
Aumenti periodici d'anzianità.
Servizio militare.
Congedo matrimoniale.
Visite mediche di controllo.
Regolamento aziendale e norme speciali.
Disciplina aziendale.
Provvedimenti disciplinari.
Ammonizione - Multe - Sospensione.
Licenziamento per cause disciplinari.
Visite di inventario e visite personali di controllo.
Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami di lavoratori studenti.
Trattamento di fine rapporto.
Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia o piazzisti.
Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Indennità in caso di morte.
Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda. Trasferimenti di azienda.
Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
Versamento dei contributi sindacali.
Controversie individuali e plurime.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Trattamenti di miglior favore.
Sostituzione degli usi.
Norme generali.
Controversie collettive.
Fondo solidarietà.
Contrattazione aziendale.
Decorrenza e durata.
Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Disposizione finale.
Allegato 13.

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazioni di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica o l'Esecutivo dello stesso, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con il Consiglio di fabbrica o con l'Esecutivo dello stesso la distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Le indennità per turni avvicendati competono a quei lavoratori che prestino attività continuativa a turno, avvicendandosi l'un l'altro agli stessi impianti ed alla stessa lavorazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui gli orari nei turni non subiscano rotazione;
[…]
Protocollo aggiuntivo
15 - L'Art. 37 - Infortunio sul lavoro e l'art. 38 - Malattie ed infortunio non sul lavoro - sono sostituiti dal seguente:
A) Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.
[…]
I lavoratori che fossero trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
[…]
Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
[…]
Dichiarazione aggiuntiva
[…]
25 - Assicurazione contro i rischi del lavoro
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'Azienda dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell'Azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
a)a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b)a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'Azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Allegato 8
Dichiarazione comune del 16 gennaio 1978
Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il disposto della legge 9 dicembre 1977 n. 903, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne, le parti concordano che daranno corso ad apposito incontro in sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per esaminare tra l'altro:
a) la individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti, secondo la norma di rinvio di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge citata;
b) la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui all'art. 15 del CCNL 15 luglio 1977.