Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1956
Validità: 01.01.1956 - 31.12.1958
Parti: Sindacato Proprietari Affittuari conduttori della Associazione Agricoltori della Provincia di Ravenna e Sindacato Provinciale Dirigenti e Impiegati di Aziende Agricole-Associazione Agricoltori, Associazione Provinciale dei Tecnici Agricoli, Sindacato Provinciale Impiegati e Tecnici Agricoli-Federterra, Uil di Ravenna, Cisl di Ravenna
Settori: Agroindustriale, Az, agricole, Ravenna, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 2. - Generi in natura.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Indennità di alloggio - Indennità di cassa - Indennità di trasporto.
Art. 5. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 6. - Tredicesima mensilità.
Art. 7. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali.
Art. 8. - Ferie annuali e congedo matrimoniale.
Art. 9. - Malattie ed infortuni.
Art. 10. - Computo indennità di licenziamento.
Art. 11. - Norme generali.
Art. 12. - Condizioni di maggior favore.
Art. 13. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo per gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole della provincia di Ravenna, 20 dicembre 1956

Il giorno 20 dicembre 1956, in Ravenna, tra il Sindacato Proprietari Affittuari conduttori della Associazione Agricoltori della Provincia di Ravenna, e il Sindacato Provinciale Dirigenti e Impiegati di Aziende Agricole, aderente alla predetta Associazione Agricoltori, l’Associazione Provinciale dei Tecnici Agricoli, il Sindacato Provinciale Impiegati e Tecnici Agricoli aderente alla Federterra, l’Unione Italiana del Lavoro (Uil) di Ravenna, la Cisl di Ravenna, è stato stipulato il seguente accordo salariale da valere per gli Impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da Aziende agricole In provincia di Ravenna.

Art. 7. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali.
[...]
Tuttavia anche per detti giorni festivi e di mezza festività l’impiegato non dovrà trascurare di disporre le operazioni inerenti alla continuazione dell’attività aziendale ed altresì di curare l’esecuzione di lavori di eccezionalità e di urgenza senza che perciò gli sia dovuto compenso straordinario.

Art. 8. - Ferie annuali e congedo matrimoniale.
La maturazione del diritto alle ferie avviene dopo un anno di servizio.
Le ferie sono concesse nella misura seguente:
Impiegati con anzianità da 1 a 5 anni, giorni 15;
Impiegati con anzianità da 5 a 10 anni, giorni 20;
Impiegati con anzianità da 10 a 15 anni, giorni 25;
Impiegati con anzianità oltre 15 anni, giorni 30.
Il periodo annuale di riposo è, normalmente, continuativo, ma, ove le esigenze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato potranno concordare di sostituire al congedo continuativo riposi brevi, purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo come sopra stabilito.
[...]
Ove per esigenze dell’azienda o per cause di forza maggiore non sia stato possibile all'impiegato usufruire delle ferie, queste dovranno essergli corrisposte in denaro, in base al trattamento complessivo spettantegli, ivi compresi i generi in natura e ciò al 31 dicembre di ogni anno.
[...]

Art. 11. - Norme generali.
Per quanto non è qui contemplato, le parti si rimettono alle norme generali vigenti al momento della stipulazione del presente contratto.