Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 dicembre 1950
Validità: 11.05.1950 - 10.05.1952
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Proprietari Conduttori e Unione Sindacale Provinciale, Confederterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Asti

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Patti aggiunti.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Qualifica.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Recupero ore lavorative.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Feste nazionali ed infrasettimanali.
Art. 10. - Permessi straordinari.
Art. 11. - Lavoro svolto fuori azienda.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 14. - Categorie di lavori.
Art. 15. - Vitto.
Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Minorati o invalidi (Esclusi i mutilati e invalidi di guerra e del lavoro)
Art. 19. - Giovani adibiti a categorie superiori.
Art. 20. - Norme disciplinari.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Controversie.
Allegato

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi e semifissi della provincia di Asti, 2 dicembre 1950

Addì due dicembre millenovecentocinquanta, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, in Asti, via Orfanotrofio n. 7 [...], tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Provinciale Proprietari Conduttori [...] e l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Confederterra Provinciale [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi e semifissi da valere in tutto il territorio della provincia di Asti.

Art. 2. - Patti aggiunti.
Salvo condizioni più favorevoli ai lavoratori, ogni altro patto contrario alle norme del presente contratto di lavoro sarà nullo.

Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Qualifica.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque al fine settimana.
Per braccianti semifissi ed obbligati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali vengano garantite dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno o di una frazione di anno, saltuariamente, secondo il bisogno dell’azienda [...]
Del pari il lavoratore garantisce all’azienda la sua prestazione ogni qualvolta questa venga richiesta.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà di norma eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali.
A titolo indicativo, la durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
novembre, ore sette;
dicembre, ore sei; gennaio, ore sei;
febbraio, ore sette;
marzo, ore otto;
aprile, ore otto;
maggio, ore otto;
giugno, ore dieci;
luglio, ore dieci;
agosto, ore nove;
settembre, ore nove;
ottobre, ore otto.
La martellatura della falce fienaia rientra nell’orario di lavoro.

Art. 7. - Recupero ore lavorative.
Quando per le intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro quale è stabilito nell’articolo precedente, il datore di lavoro può recuperare entro sette giorni successi dell’avvenuta sospensione del lavoro il tempo perduto elevando di due ore il limite dell’orario normale senza la maggiorazione di cui all'articolo 8.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre il normale orario di lavoro [...]
Le ore di lavoro straordinarie non potranno superare di norma le due ore giornaliere e le dodici settimanali, salvo accordo fra le parti di effettuare un orario superiore.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba, sarà retribuito con una maggiorazione [...]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e per il lavoro domenicale quando venga concesso il riposo compensativo.
[...]

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 14. - Categorie di lavori.
I lavori vengono classificati nelle seguenti categorie:
a) mietitura e trebbiatura di cereali;
b) lavori speciali, scasso, irrorazione, falciatura con uso della falce fienaia, pigiatura e trasporto dell’uva, spurgo fossi e pozzi neri, abbattimento di piante di alto fusto, ortofrutticoltura;
c) lavori comuni, tutti gli altri lavori agricoli non compresi nella lettera precedente.

Art. 15. - Vitto.
[...]
Il vitto eventualmente somministrato al lavoratore deve essere sano ed abbondante e qualora gli venga concesso l’alloggio questo deve essere decente sotto ogni rapporto secondo le normali leggi di igiene.

Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18. - Minorati o invalidi (Esclusi i mutilati e invalidi di guerra e del lavoro)
Qualora nell’azienda vengano assunti minorati o invalidi, le parti concorderanno caso per caso il salario da corrispondere e con l’approvazione delle organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 20. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal Conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questo ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati, a reciproco ricetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. La disciplina, la correttezza, l’urbanità, la solerzia, e l’onestà sono requisiti assolutamente indispensabili per il buon andamento dell’azienda e l'incremento della produzione.
L’inosservanza di una delle suesposte condizioni da parte del salariato può dar luogo a sanzioni disciplinari che vanno dal rimprovero semplice scritto sul libretto dei conti salariali alla rescissione in tronco del contratto.
Danno luogo alla rescissione in tronco del contratto i seguenti motivi: furti, danneggiamenti dolosi al bestiame ed attrezzi, vie di fatto contro il conduttore o chi lo sostituisce.
[...]

Art. 22. - Controversie.
[...]
Per le controversie di carattere individuale e collettivo dipendenti da applicazioni del presente contratto, saranno osservate le norme di legge statutarie.