Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 febbraio 1952
Validità: 02.02.1952 - 01.02.1953
Parti: Associazione provinciale Agricoltori, Federazione provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti provinciale, Unione Sindacale provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Garzoni di campagna, Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Qualifica.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Categoria dei garzoni di campagna.
Art. 4. - Mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo.
Art. 7. - Riposo settimanale e festivo.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 10. - Personale a salario ridotto.
Art. 11. - Malattia ed infortunio.
Art. 12. - Mutualità malattia ed assicurazione sociale.
Art. 13. - Permessi retribuiti.
Art. 14. - Indennità di anzianità.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Rapporto di lavoro.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Controversie individuali.
Art. 19. - 13ª mensilità.
Art. 20. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 21. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
Norma transitoria.

Contratto collettivo di lavoro per i garzoni di campagna della provincia di Vercelli, 2 febbraio 1952

Art. 1. - Qualifica.
Per garzone di campagna si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine.
La durata di tale rapporto può essere annua, semestrale, trimestrale o mensile.

Art. 4. - Mansioni.
Le mansioni cui debbono essere adibiti i garzoni, sono quelle di tutto fare nei limiti e nella competenza delle lavorazioni agricoli.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro è di 8 ore per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, e di 10 ore per gli altri mesi, distribuito in due periodi intercalati da un periodo di riposo.
Il riposo deve coincidere con l’orario normale per il riposo di mezzogiorno, salvo i casi eccezionali per particolari esigenze di servizio

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo.
Qualunque lavoro compiuto oltre l’orario normale ai sensi di quanto stabilito all’art. 5, verrà compensato con la retribuzione prevista per i salariati fissi.
Nella stessa misura prevista per i salariati fissi dovrà essere retribuito il lavoro festivo, sempreché non si tratti di lavoro di governo bestiame.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere retribuito settimanalmente e debitamente registrato.

Art. 7. - Riposo settimanale e festivo.
Ai garzoni di campagna è concesso un riposo settimanale da usufruirsi possibilmente di domenica. Nei giorni di festa o in quelli di riposo settimanale, i garzoni, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a prestare la loro opera in campagna.

Art. 9. - Retribuzione del lavoratore.
[...]
Oltre al salario in denaro, l’agricoltore deve a titolo di salario in natura fornire gratuitamente il vitto e l’alloggio, come pure deve provvedere, e sempre gratuitamente, alla pulizia e rammendo degli indumenti personali del lavoratore.

Art. 10. - Personale a salario ridotto.
I ragazzi non potranno essere assunti se non dopo aver compiuto il 14° anno di età, ferme restando le deroghe di legge.
[...]

Art. 11. - Malattia ed infortunio.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[...]

Art. 12. - Mutualità malattia ed assicurazione sociale.
Per l’assistenza malattia e per le altre assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, infortuni, assegni familiari, ecc.), valgono le norme di legge.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
I garzoni di campagna hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato tutti gli attrezzi ed in genere tutto quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro, il quale è tenuto a farne consegna secondo le necessità inerenti al lavoro che il lavoratore è chiamato a compiere. Il garzone risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 16. - Rapporto di lavoro.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda; essi dovranno attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 17. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, dovranno essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.

Art. 18. - Controversie individuali.
Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti insorgenti tra datori di lavoro e prestatori d’opera, saranno deferite per la risoluzione amichevole e conciliazione alle Organizzazioni contraenti.

Art. 20. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 21. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
[...]
Il presente contratto ha valore obbligatorio ed esclusivo ai sensi di legge per tutti gli agricoltori e per tutti i garzoni di campagna ilei la Provincia di Vercelli.