Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 febbraio 1960
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1960
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Cisl-Unione Sindacale Provinciale, Cgil-Camera Confederale di Cuneo e Provincia, Uil-Camera Sindacale Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto - Disdetta.
Art. 2. - Definizione delle categorie.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavori comuni - Lavori disagiati e pesanti - Braccianti agricoli specializzati.
Art. 10. - Zone della Provincia.
Art. 11. - Mercedi - Retribuzioni.
Art. 12. - Periodi dell’annata agraria.
Art. 13. - Tariffe.
Paga oraria
Art. 14. - Classificazione e retribuzione per età e sesso.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Previdenza ed assistenza sociale.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Riferimento contratto collettivo nazionale.
Art. 22. - Obbligatorietà del contratto collettivo.
Art. 23. - Contingenza - Valore del punto.
Art. 24. - Braccianti fissi - Condizioni particolari.
Art. 25. - Corresponsione vitto.
Art. 26. - Contributi contrattuali.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli fissi, semifissi ed avventizi della provincia di Cuneo, 10 febbraio 1960

Addì 10 febbraio 1960, nella sede della Unione Provinciale Agricoltori in Cuneo - corso IV novembre n. 8, tra la Unione Provinciale Agricoltori [...], anche a nome per conto dei Sindacati provinciali di categoria aderenti [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Cisl - Unione Sindacale Provinciale [...], la Cgil - Camera Confederale di Cuneo e Provincia [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale [...], con i buoni uffici e l’assistenza dell’Ufficio del Lavoro e della Massima occupazione [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli fissi semifissi ed avventizi, dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Cuneo, contratto che avrà effetto con l’anno agrario 1959-60, e cioè dall’11 novembre 1959.

Art. 2. - Definizione delle categorie.
I lavoratori vengono classificati nel modo seguente:
a) Braccianti Agricoli Avventizi - Per braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori assunti a «giornata», senza vincolo di durata; anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana;
b) Braccianti Agricoli Semifissi - Per braccianti agricoli «semifissi» si intendono quei lavoratori per i quali è assicurato, nel ciclo di un anno agrario e presso la stessa Azienda o datore di lavoro, un periodo minimo di occupazione, anche discontinuo, di almeno 100 giornate;
c) Braccianti Agricoli Fissi - Per braccianti agricoli «fissi» si intendono quei lavoratori per i quali è assicurato il lavoro, sullo stesso fondo e presso lo stesso datore di lavoro, in tutti i giorni nei quali è possibile la normale lavorazione agricola fuori «tetto» e che hanno comunque la «garanzia» di un numero di almeno 200 giornate lavorative, presso la stessa «azienda» e nel ciclo dell'anno agrario.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione a lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa, di conseguenza, l’assunzione al lavoro di ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro, tenute presenti le disposizioni del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, nei vari mesi dell’anno è stabilito nel seguente modo;
dall’11 novembre al 10 febbraio, ore 7;
dall’11 febbraio al 10 maggio, ore 8;
dall’11 maggio al 10 agosto, ore 9;
dall’11 agosto al 10 novembre, ore 8.
Qualora esigenze di lavoro, di coltura o di produzione lo richiedano, l’agricoltore ha facoltà di richiedere ai lavoratori avventizi, fissi e semifissi un maggior orario di lavoro fino ad un massimo di due ore al giorno. I lavoratori non potranno sottrarsi, salvo impossibilità documentata da necessità straordinarie, alla richiesta del datore di lavoro.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro, di cui all’art. 6;
b) Lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) Lavoro festivo, quelle eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 8, nonché il giorno della Festa del Patrono del luogo ed il giorno successivo.

Art. 9. - Lavori comuni - Lavori disagiati e pesanti - Braccianti agricoli specializzati.
1) Sono considerati lavori «disagiati o pesanti»:
а) uso continuativo della falce fienaia;
b) trattamenti antiparassitari od anticrittogamici ai fruttiferi o ad altre colture;
c) spargimento concimi chimici corrosivi (calciocianamide);
d) spurgo pozzi neri, canali, fossi, ecc. ed in genere i lavori in acqua;
e) abbattimento piante di alto fusto per i bisogni dell’azienda;
f) irrorazioni alle viti con pompe a spalla;
g) guida continuata di trattori;
h) trebbiatura semi minuti.
2) Sono considerati lavori comuni tutti i lavori compiuti nelle aziende agricole, ad eccezione di quelli contemplati al precedente punto 1) e quelli specifici dei «braccianti specializzati» contemplati ai seguente n. 3).
3) Si intendono «braccianti specializzati» quei lavoratori che, muniti di titolo o di riconosciuta competenza e capacità, ed assunti come tali, esplichino attività proprie e specifiche di:
a) Portatori; b) Giardinieri; c) Floricoltori d) Vivaisti; e) Innestatori.

Art. 11. - Mercedi - Retribuzioni.
[...]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali, infrasettimanali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari quali la gratifica natalizia, ferie, ecc., perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro E rispondere delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 16. - Previdenza ed assistenza sociale.
Per tutte le assicurazioni sociali; per gli infortuni, le malattie, gli assegni famigliari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme di logge.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
[...]

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di conciliazione.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale, saranno demandate ad esaminate dalle Associazioni contraenti, per il sollecito amichevole compimento.

Art. 21. - Riferimento contratto collettivo nazionale.
Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente contratto le parti contraenti si richiamano al vigente Contratto Nazionali' normativo di Categoria.

Art. 22. - Obbligatorietà del contratto collettivo.
Il presente contratto collettivo ha valore obbligatorio per tutti gli agricoltori datori di lavoro e per tutti i braccianti agricoli avventizi, fissi e semifissi della Provincia di Cuneo.