Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 giugno 1960
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione provinciale Coltivatori Diretti e Cisl-Unione Sindacale Provinciale, Cgil-Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia, Uil-Camera Sindacale Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati e garzoni, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Durata del Contratto collettivo provinciale.
Parte prima Salariati fissi
Art. 2. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Donne e ragazzi.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Definizioni del salariato fisso - Categorie.
Art. 8 - Compiti e mansioni.
Art. 9. - Capo uomo - Capo stalla.
Art. 10. - Cambiamento di mansioni e passaggio di categoria.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Ore di recupero.
Art. 14. - Lavoro straordinario - Feriale - Notturno - Festivo.
Art. 15. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 16. - Retribuzioni.
Art. 17. - Casa ed annessi al salario.
Art. 18. - Sovvenzioni mensili.
Art. 19. - Boari a paga - Consegna bestiame - Forfait.
Art. 20. - Bestiame all’alpeggio - Indennità.
Art. 21. - Indennità - Compensi.
Art. 22. - Addetti alla irrigazione.
Art. 23. - Risoluzioni consensuali.
Art. 24. - Tariffe.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Malattie ed infortuni.
Art. 27. - Previdenza, assistenza.
Art. 28. - Tutela della maternità.
Art. 29. - Permessi straordinari.
Art. 30. - Chiamata alle armi.
Art. 31. Trapasso di azienda.
Art. 32. - Norme disciplinari.
Art. 33. - Notifica provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Morte del salariato.
Art. 35. - Indennità di anzianità.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Parte seconda Salariati in casa (Garzoni di campagna)
Art. 37. - Definizione.
Art. 38. - Contratti individuali - Contratti a termine.
Art. 39. - Periodo di prova.
Art. 40. - Zone della Provincia.
Art. 41. - Salari.
Art. 42. - Qualificati.
Art. 43. - Specializzati.
Art. 44. - Vitto ed alloggio.
Art. 45. - Norme comuni ai «salariati fissi» ed ai «salariati in casa».
Norme generali
Art. 46. - Condizioni di maggior favore.
Art. 47. - Controversie individuali.
Art. 48. - Controversie collettive.
Art. 49. - Contributi contrattuali.
Paghe orarie «base» agli effetti della liquidazione dei lavori straordinari, festivi e straordinario festivo e notturno festivo (Art. 14)
Allegati

Contratto collettivo per i salariati fissi ed i salariati in casa (garzoni di campagna) della provincia di Cuneo, 23 giugno 1960

Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 1960, in Cuneo, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori, corso IV novembre n. 8, si sono riuniti i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali Provinciali: [...] l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione provinciale Coltivatori Diretti [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl - Unione Sindacale Provinciale [...], la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil - Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia [...], la Unione Italiana del Lavoro - Uil - Camera Sindacale Provinciale [...], i quali, a nome e per conto delle rispettive Organizzazioni Sindacali, e con i buoni uffici dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], hanno stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro per «Salariati fissi» e «Salariati in casa (Garzoni di campagna)», dipendenti dalle Aziende agricole della provincia di Cuneo e da valere per gli anni agrari 1959-60 e 1960-61.

Parte prima Salariati fissi
Art. 4. - Donne e ragazzi.

Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7. - Definizioni del salariato fisso - Categorie.
Ter «salariato fisso» si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata «normalmente» non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del periodo presso la stessa azienda agricola, ove risiede, fruendo dell’abitazione e degli annessi.
[...]

Art. 9. - Capo uomo - Capo stalla.
Nelle aziende in cui il numero di dipendenti sia almeno di 5 unità per gli addetti alle colture e di altrettante 5 unità per gli addetti alla stalla (margari), sarà istituita, a scelta del datore di lavoro, la qualifica, per uno di essi, di «Capo uomo» e di «Capo stalla».
Capo uomo: Guida il personale nelle aziende condotte in economia, lavora con lo stesso, osserva l’orario di lavoro e lo fa osservare. Impartisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro o da chi per esso. Annota e sognala le inadempienze dei sottoposti.
Capo stalla: Oltre al governo del bestiame affidatogli dal contratto, nell’ambito delle sue attribuzioni, è responsabile del buon andamento della stalla, deve osservare e fare osservare tutte le buone norme che presiedono al buon governo del bestiame. Particolarmente attende e sorveglia la mungitura, la preparazione dei lettimi e dei mangimi; l’abbeveramento del bestiame, ecc.
[...]

Art. 10. - Cambiamento di mansioni e passaggio di categoria.
Il «salariato fisso» deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro, può, in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con la indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, a utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilito nel modo seguente:
dall'11 novembre al 10 febbraio, ore 7;
dall’11 febbraio al 10 maggio, ore 8;
dall’11 maggio al 10 agosto, ore 9;
dall’11 agosto al 10 novembre, ore 8.
Mentre per i salariati fissi che hanno in consegna il bestiame l’orario di lavoro si intende iniziato in cascina, per i salariati addetti alle colture e che non hanno in consegna bestiame, l’orario si intende iniziato sul posto di lavoro.
Ad ogni margaro addetto alla custodia e governo di bestiame tenuta in stabulazione permanente, (intendesi per tale quello portato al pascolo solo in via eccezionale e per i periodi limitati, sarà affidato il governo e la mungitura di un numero di vaccine lattifere non superiore a 15, oltre agli allievi).
Ad ogni margaro addetto alla custodia del bestiame non tenuto in stabulazione permanente, ma condotto al pascolo per un periodo non inferiore a mesi tre, sarà affidato il governo e la mungitura di un numero di vaccine lattifere non superiore a 18, oltre agli allievi.
In tutti i due casi, almeno tre vaccine affidate al margaro debbono essere asciutte.
Qualora per mancanza del numero di vaccine si dovessero assegnare ai «margari» delle manze, si conteggeranno due manze, di età superiore all'anno oppure tre manze o manzette, inferiori all'anno e
3 vitelli stallati per ogni vaccina. Dal conteggio restano esclusi i vitelli da latte. I tori vengono equiparati alle manze di età superiore all'anno.
Se durante l’anno agrario il datore di lavoro dovesse per una qualsiasi causa diminuire o sopprimere la margheria, il margaro dovrà essere adibito ad altro lavoro come salariato, compatibilmente con le proprie capacità e conserverà il diritto al salario della propria categoria. [...]
[...]
Al margaro potrà essere affidata la custodia ed il governo del bestiame «suino» nel qual caso «una» vaccina (agli effetti salariali) sarà commisurata a 18 (diciotto) maiali magroni-grassi, più «una» scrofa e di «lattonzoli», quand’essi servano alla «rimonta» dell’allevamento aziendale.

Art. 13. - Ore di recupero.
Quando per le intemperie non fosse possibile durante la giornata l’orario normale, quale è stabilito dall’art. 10, il datore di lavoro può recuperare entro la quindicina il tempo perduto, elevando sino a due ore il limite orario della giornata o giornate successive.
Non è consentito il recupero nei giorni festivi.

Art. 14. - Lavoro straordinario - Feriale - Notturno - Festivo.
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 12;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 15, nonché la festa del Patrono del luogo ed il giorno successivo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo nei casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 15. - Riposo settimanale e giorni festivi.
[...]
I salariati non addetti al bestiame dovranno regolarmente godere del riposo festivo.
Qualora per esigenze inerenti al buon andamento delle colture fossero richiesti di prestare la loro opera anche nei giorni festivi, avranno il diritto a percepire la maggiorazione di cui all’art. 14 salvo godere nel corso della settimana del riposo non goduto nel giorno festivo. Se per circostanze del tutto eccezionali tale riposo non potesse venire concesso, il salariato dovrà essere compensato di tale maggior lavoro in base alla tabella di cui all’art. 14.
I salariati addetti al bestiame dovranno curare, anche nei giorni festivi il governo e la mungitura del bestiame.
Per tale prestazione il datore di lavoro dovrà corrispondere il salario normale, senza alcuna maggiorazione per lavoro festivo, oppure nel corso della settimana successiva, uguale periodo di riposo. Sono tuttavia ammessi accordi diretti fra le parti per la liquidazione di un congruo periodo di ferie, per il lavoro prestato dall’addetto al bestiame nei giorni festivi, durante l’anno agrario. Tale periodo di ferie retribuite, non potrà essere inferiore a giorni 24.
La falciatura e il trasporto del foraggio necessario per i giorni festivi verranno effettuati nel pomeriggio del giorno precedente a quello festivo.
In caso di due giorni consecutivi di lavoro di falciatura e di trasporto alla cascina sarà effettuato durante il primo giorno festivo.
Tale lavoro sarà compensato (salvo il caso di cui al 3° comma del presente articolo) in base alla tariffa stabilita per il lavoro svolto nei giorni festivi e di cui all'art. 14.

Art. 16. - Retribuzioni.
[...]
Qualora nelle aziende venissero assunti lavoratori di «minorata capacità» lavorativa le parti concorderanno caso per caso, il salario da corrispondere, il quale sarà definitivo solo quando sarà ratificato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto (una dei datori di lavoro ed una dei lavoratori).

Art. 17. - Casa ed annessi al salario.
Ad ogni famiglia di salariati sarà data una abitazione proporzionata ai bisogni della famiglia ed in condizioni di abitabilità, come prescritto dai vigenti regolamenti sanitari. [...]

Art. 19. - Boari a paga - Consegna bestiame - Forfait.
Ai «boari» aventi governo di bestiame da lavoro, spetta per detta prestazione, da eseguirsi oltre il normale orario di lavoro un compenso annuo a «forfait di L. 13.200».
Per governo di bestiame si intende foraggiamento, l’abbeveratura, la pulizia dei capi in consegna, della stalla, la bardatura, ecc.

Art. 20. - Bestiame all’alpeggio - Indennità.
I margari comandati all’alpeggio hanno diritto ad un compenso in danaro ed in natura di L. 13.200 per ogni unità uomo e di L. 9.300 per ogni unità donna, per tutta la durata dell’alpeggio.
[....]

Art. 22. - Addetti alla irrigazione.
Il salariato (acquaiolo) incaricato dell’irrigazione dovrà attendere al regime delle acque e quando sarà obbligato a lavorare di notte avrà il diritto al riposo durante il giorno successivo.
ivi- tale lavoro gli verrà corrisposto un compenso «forfaitario» di L. 110 per ogni giornata di superficie di terreno irrigata, per tutto il periodo di irrigazione. Il datore di lavoro dovrà fornire al salariato incaricato dell'irrigazione un paio di stivaloni atti alla bisogna.
[...]

Art. 25. - Ferie.
Ai salariati fissi, spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 (dieci) e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]

Art. 26. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità del pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponi.

Art. 27. - Previdenza, assistenza.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, e, gli assegni famigliari, nonché per il versamento, dei relativi contribuii da parte del datore di lavoro ed i diritti di «rivalsa» nei confronti dei lavoratori, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 28. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda, e tra questi ed il loro datore di lavoro, o da chi per esso, debbono essere inspirati a reciproco rispetto, e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificare il motivo si assenti o abbandoni il lavoro;
che tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]
3) Con il licenziamento immediato nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. [...]

Parte seconda Salariati in casa (Garzoni di campagna)
Art. 37. - Definizione.

Per «salariati in casa» o «garzoni di campagna» si intende quel salariato, uomo o donna, assunto per un periodo di tempo «determinato» di regola inferiore ad un anno, e che gode del vitto, dell’alloggio, della cura del vestiario, ecc. presso la famiglia del «datore di lavoro».
Di norma è addetto a tutti i lavori dell’azienda agraria, in normalità di coltura e di allevamenti, e la sua retribuzione è quella prevista dal successivo art. 45. Quando sia viceversa assunto e permanentemente addetto a lavori per lo svolgimento dei quali sia richiesta una precisa «qualificazione» o «specializzazione» professionale (art. 45), spetteranno le maggiorazioni salariali di cui sui successivi art. 42 e 43.

Art. 41. - Salari.
[...]
Qualora nelle aziende venissero assunti lavoratori di «minorata capacità» lavorativa le parti contraenti concorderanno, caso per caso, il salario da corrispondere, il quale sarà definitivo solo quando sarà ratificato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto (una dei datori di lavoro ed una dei lavoratori).

Art. 44. - Vitto ed alloggio.
Oltre alla «retribuzione» di cui agli articoli 41, 42 e 43 spetta ai «salariati in casa», il vitto, l'alloggio e la pulizia del vestiario. Il vitto dovrà essere sano, di buona qualità e sufficiente quantità, nella misura somministrata alla famiglia del datore di lavoro.

Art. 45. - Norme comuni ai «salariati fissi» ed ai «salariati in casa».
Per i «salariati in casa» (garzoni di campagna), assunti per periodi inferiori all’anno, valgono anche gli articoli 4, 6 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 20, 29, 30, 31, 32 e 33 della «1ª parte» del presente contratto Collettivo di lavoro. Per i «salariati in casa» (garzoni di campagna), assunti per tutto l’anno agrario, valgono oltre agli articoli predetti, anche le «norme» di cui agli articoli 25, 35 e 36.

Norme generali
Art. 47. - Controversie individuali.

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariati, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo amichevole composizione.
Tale tentativo, salvo i casi di forza maggiore, dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 48. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale, dovranno essere esaminate sollecitamente dalle Organizzazioni sindacali contraenti, per il tentativo di amichevole componimento.