Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 dicembre 1953
Validità: 11.11.1953 - 10.11.1954
Parti: Associazione Agricoltori della Provincia di Varese e Unione Sindacati Lavoratori della Provincia di Varese, Federterra della Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Varese

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Qualifica.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratti individuali.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Attribuzione delle tariffe.
Art. 11. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 12. - Lavori speciali - Compensi speciali.
Art. 13. - Cottimo.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Indennità di anzianità.
Art. 16. - Trattamento di quiescenza per i braccianti avventizi.
Art. 17. - 13ª mensilità ai braccianti fissi.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Permesso in caso di matrimonio o di morte.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Compartecipazione.
Art. 23. - Malattie - Infortuni - Assicurazioni sociali.
Art. 24. - Rapporti fra le parti.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Ricorsi.
Art. 27. - Controversie.
Art. 28. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo per i braccianti fissi ed avventizi della provincia di Varese, 18 dicembre 1953

Il giorno 18 dicembre 1953, fra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Varese [...] e l’Unione Sindacale Lavoratori della Provincia di Varese [...] e la Federterra della Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia [...], si è addivenuti alla stipula del presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i Braccianti Fissi ed Avventizi dipendenti da Aziende Agricole della Provincia di Varese per l’annata agraria 1953-1954.

Art. 1. - Durata del contratto.
Il presente Contrato collettivo di lavoro [...] vale per i braccianti fissi ed avventizi, fabbri, falegnami, addetti al caseificio dipendenti da aziende agricole.

Art. 2. - Qualifica.
Sono braccianti quei lavoratori d’ambo i sessi, assunti per la esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario, accessorio e speciale, ricorrenti nelle aziende agricole e retribuiti con paga oraria. Essi si dividono in due categorie: fissi ed avventizi.
Si considerano fissi quei lavoratori assunti per tutta l’annata agraria come da contratto scritto individuale e vincolati con garanzia di 250 giornate lavorative, gli uomini, e 200 giornate lavorative le donne
Si considerano avventizi quei lavoratori assunti senza vincolo di durata.
[...]

Art. 4. - Contratti individuali.
I contratti individuali in deroga al presente, sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere, nella sua media annua, le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.
Nei vari mesi dell’anno la durata dell’orario normale di lavoro è stabilito come segue:
ore 6 per i mesi di gennaio, novembre e dicembre;
ore 8 per i mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre;
ore 9 per i mesi di maggio e agosto;
ore 10 per i mesi di giugno e luglio.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
L'inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro, che potrà fissarli anche in ore diverse per diverse squadre o categorie di lavoratori, secondo le esigenze tecniche del lavoro.
Per il personale che ha la cura ed il governo del bestiame, in considerazione del carattere intermittente di tali lavori, l'orario normale è determinato in via indiretta, dal numero dei capi in consegna e dalle mansioni di categoria, come dal contratto.

Art. 7. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Per straordinario si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore oltre l’orario fissato dall’art. 6.
Per notturno si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore da un’ora dopo l’Ave Maria sino all’alba.
Per festivo si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore nelle domeniche e nel giorni festivi contemplati dal presente contratto.
[...]
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e verrà eseguito in casi di inderogabile necessità. [...]

Art. 8. - Riposo settimanale - Giorni festivi.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
[...]
Al personale di stalla e di caseificio potrà essere spostato il riposo settimanale dalla domenica in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Quando gli vengono affidati in consegna attrezzi ed utensili di lavoro (da annotarsi nel libretto sindacale di lavoro) ha l’obbligo di conservarli in buono stato e ne risponderà delle eventuali perdite o danni, dovute a negligenze od altre cause a lui imputabili.
[...]

Art. 10. - Attribuzione delle tariffe.
[...]
Eventuali riduzioni di paga per constatata ridotta capacità lavorativa, dovranno essere proporzionate alla minore resa del lavoratore e non saranno valide senza la ratifica delle Organizzazioni contraenti.
La richiesta di riduzione paga dovrà essere fatta per il tramite della organizzazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori che, entro 15 giorni dalla notifica, dovrà comunicare il suo avviso.
In difetto di tale comunicazione, la riduzione si intenderà approvata.

Art. 12. - Lavori speciali - Compensi speciali.
Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali: lo spurgo in acqua dei cavi principali entro e fuori l’azienda, lo scalvo e l’abbattimento di piante di basso ed alto fusto, la mietitura eseguita con falce messoria e la trebbiatura, limitatamente al personale d’aia addetto a macchine trebbiatrici con licenza tipo A.
Sono inoltre considerati lavori speciali lo spandimento di determinati concimi con le modalità in appresso indicate.
Per detti lavori i braccianti fissi ed avventizi riceveranno le seguenti retribuzioni in aggiunta alla paga stabilita e per ogni ora di lavoro:
spurgo cavi L. 5 all’ora
abbattimento piante e scalvo alto fusto L. 10 all’ora
scalvo basso fusto L. 5 all’ora
mietitura con falce messoria L. 16 all’ora
trebbiatura con trebbie - licenza tipo A L. 16 all’ora
trattorista meccanico L. 10 all’ora
conduttore di trattrice L. 7 all’ora
Spandimento concimi.
Spandimento calciocianamide in polvere a mano lire 16 al quintale;
Spandimento calciocianamide in polvere a macchina lire 8 al quintale;
Spandimento calciocianamide granulare a mano lire 5 al quintale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i mezzi protettivi efficienti per lo spandimento della calciocianamide.
Martellatura della falce.
Quando la martellatura della falce viene eseguita fuori orario, il datore di lavoro corrisponderà ai braccianti fissi un compenso annuo L. 2.000. Al personale fisso che adopererà saltuariamente la falce dal 1° aprile al 30 settembre, verrà corrisposto un compenso di L. 1.000, sempreché la martellatura avvenga fuori orario.
Ai braccianti avventizi, quando la martellatura della falce viene eseguita fuori orario, il datore di lavoro corrisponderà un compenso pari a mezz’ora di paga globale normale per ogni giornata di falciatura.

Art. 13. - Cottimo.
I lavori a cottimo sono consentiti solo in caso di carenza di mano d’opera e dovranno essere notificati alle Organizzazioni Sindacali.
[...]

Art. 14. - Ferie.
A tutti i braccianti fissi è dovuto un periodo di ferie annue di giorni 6, pari ad ore 48 e frazionabili in dodicesimi per ogni mese di prestazione, per i lavoratori che non compiano l’anno di servizio.
[...]

Art. 23. - Malattie - Infortuni - Assicurazioni sociali.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti Assistenziali e Previdenziali istituiti a norma di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici ed assicurativi.
[...]

Art. 24. - Rapporti fra le parti.
Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore, o da chi lo rappresenta nell’azienda, e dai rispettivi capi immediati.
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo a cui ispirare
I suoi rapporti quotidiani con i lavoratori, al rispetto dovuto ad ogni suo diretto collaboratore.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono le disposizioni previste dal presente contratto collettivo di lavoro e patrocinate perifericamente dai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti.

Art. 25. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa sino ad un massimo di due ore di paga, nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni lievi alla azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel caso di recidiva di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°;
3) con il licenziamento immediato sema preavviso ed indennità nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2°;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 27. - Controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera ed il loro datore di lavoro.
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente contratto collettivo saranno rimesse all’esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti.