Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2014, n. 2886 - Danno da stress lavorativo e onere della prova


 

 

Presidente Vidiri – Relatore Buffa

 

 

Fatto


1. Con sentenza n. 2137 del 19.5.2009, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale partenopeo del 5.12.2007, che aveva rigettato la domanda di P.A. (autista dipendente dalla società S. con mansioni di guida di automezzi destinati al trasporto pubblico di persone, su tratte urbane e extraurbane), volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dall'art. 6 co. 1 lett. A) della legge n. 138 del 1958 - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora.
2. La sentenza impugnata, premessa la distinzione tra, da un lato, l'inadempimento datoriale dell'obbligazione legale relativa alle pause lavorative e, dall'altro lato, il danno risarcibile, ha ritenuto che il lavoratore non avesse allegato in modo specifico il danno subito né le circostanze fattuali su cui la domanda avrebbe trovato supporto, escludendo altresì che il giudice potesse sopperire al difetto di allegazione con i propri poteri officiosi o con il ricorso a presunzioni.
3. Ricorre avverso tale sentenza il lavoratore, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il datore di lavoro con controricorso.

Diritto


4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 cod. civ., rilevando di aver chiesto il danno da usura psicofisica e che il danno non patrimoniale può liquidarsi sulla base della loro pura e semplice allegazione ogni qual volta la loro concreta esistenza sia agevolmente desumibile da massime di comune esperienza o da presunzioni semplici, senza necessità che il danneggiato indichi analiticamente in quale forma particolare di sofferenza si sia concretato il pregiudizio o adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale per le ricadute del danno su aspetti extralavorativi e di vita di relazione. Formula il seguente quesito di diritto: "ai fini del risarcimento in via contrattuale ex art. 1218 c.c. o - in subordine - in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., costituisce sufficiente allegazione (a prescindere da quella che poi sarà la prova) di danno risarcibile non patrimoniale ex art. 2059 c.c. quella con cui si lamenta il pregiudizio da usura psicofisica cagionato dall'essere costretto alla guida di automezzi pesanti oltre i limiti temporali fissati dalla legge e dal contratto, senza rispetto delle soste prescritte fra una corsa e la successiva ripartenza, per un totale di un 'ora al giorno in più del consentito e per circa 280 gg. di lavoro all'anno?".
5. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al rigetto del ricorso nel merito anziché, semmai, in rito, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. Rileva, in particolare, che il giudice di merito, ove avesse ritenuto il ricorso carente delle allegazioni minime essenziali per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto dichiarare nullo il ricorso anziché rigettarlo; aggiunge che la questione è stata dedotta espressamente nell'atto di appello, ma che la corte ne ha omesso l'esame. Formula quindi il seguente quesito di diritto: "costituisce omessa pronuncia, lesiva del disposto dell'art. 112 c.p.c., il non esaminare ed il non decidere il motivo di censura con cui l'appellante lamenta che, avendo il giudice di prime cure ritenuto insufficienti le allegazioni relative al danno denunciato nel ricorso introduttivo della lite, egli avrebbe semmai dovuto dichiarare nullo il ricorso medesimo anziché rigettarlo nel merito per infondatezza?".
6. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 156 co. 2 cod. proc. civ. in relazione ai fatti di cui al motivo precedente, formulando il seguente quesito: "viola gli artt. 414 e 156 co. 2 c.p.c. la sentenza che, ritenute insufficienti le allegazioni relative al danno denunciato nel ricorso introduttivo della lite, lo rigetta nel merito per infondatezza invece di dichiararlo nullo?".
7. Il controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il testo della sentenza impugnata nella parte rilevante, nonché per inosservanza dell'art. 366 bis cod.proc. civ., atteso che i quesiti formulati non sono idonei a pervenire ad una pronuncia di una regula juris dotata dei caratteri dell'astrattezza, consistendo nella mera richiesta di accoglimento dei motivi; nel merito, si deduce l'infondatezza del ricorso, attesa, in diritto l'inapplicabilità del regolamento comunitario invocato dal ricorrente (riferibile solo alle corse, nel caso non ricorrenti, superiori ai 50 km) e dedotta, in fatto, la fruizione di soste tra le corse (anche in caso di accumulo di ritardo a causa del traffico), rilevandosi inoltre sul piano sostanziale che il preteso diritto alle soste - a differenza di quello ai riposi settimanali ed alle ferie - non ha alcuna copertura costituzionale né fondamento giuridico al di là di eventuali - nella specie mancanti - previsioni legali; sul piano processuale, si rileva l'assenza di allegazione specifica del danno, non corrispondendo a standards sociali riconosciuti la tesi che l'attività di guida, nei limiti dell'orario legale, senza fruizione di soste, sia di per sé fonte di pregiudizio, ed essendo impossibile, in difetto di tali allegazioni specifiche, ogni accertamento del pregiudizio invocato, restando peraltro escluso ogni potere del giudice di sopperire alle carenze attoree.


8. Il primo motivo di ricorso - pur recando un quesito di diritto congruo, riferito, ancorché sinteticamente, alla parte della sentenza impugnata rilevante - è infondato, dovendo distinguersi il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo peraltro quest'ultimo eventuale: la violazione di un dovere non equivale a danno e questo non discende automaticamente dalla violazione del dovere. Secondo i principi generali (artt. 2697 e 1223 cod.civ.), infatti, occorre l'individuazione di un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso.
9. In tema, la Corte Costituzionale ha chiarito (sentenza n. 372 del 1994) che il danno biologico non è presunto, perché, se la prova della lesione costituisce anche prova dell'esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell'esistenza dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato.
10. Nel medesimo senso, questa Corte (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012) ha affermato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Con riferimento al servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14288 del 28/06/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11727 del 15/05/2013 hanno precisato che la mancata concessione del diritto ad un giorno di riposo compensativo (non riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost.) è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psicofisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, e che questa è risarcibile solo in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova. Deve peraltro escludersi che il danno alla salute, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, possa essere ritenuto presuntivamente sussistente, dovendo esso essere dimostrato nella sua sussistenza e nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (Cass. 16398 del 20/08/2004 e Cass. 14288 del 28/06/2011).
11. Tali principi non possono che trovare affermazione con riferimento al c.d. danno da stress (o usura psicofisica) derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida. Anche tale danno, infatti, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione (e poi prova, anche attraverso presunzioni semplici): il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può dunque prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo (Sez. L, Sentenza n. 4479 del 21/03/2012).
In altri termini, il carattere non patrimoniale del danno postula una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione, sia con riferimento al tipo di danno configurarle (danno biologico, morale, esistenziale), sia con riferimento ai diversi presupposti rilevanti per ciascuna tipologia di pregiudizio, restando invece esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa.
12. Può dunque affermarsi che, nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dall'art. 6 co. 1 lett. A) della legge n. 138 del 1958- per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione.
13. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza. Il ricorrente infatti, che lamenta l'omessa pronuncia del giudice di appello, non precisa - riportando, come sarebbe stato su onere, il relativo punto rilevante dell'atto di appello - cosa esattamente abbia chiesto al giudice di appello, ossia quale tipo di pronuncia abbia domandato, riscontrandosi nella sentenza impugnata riferimenti solo a motivi di appello volti all'accoglimento della domanda nel merito. Il principio di autosufficienza impone la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato: infatti, come evidenziato da Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012, nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello. Nel medesimo senso, si è affermato (Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002 e Sez. 3, Sentenza n. 3547 del 23/02/2004, nonché altre successive conformi) che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.
14. Con il terzo motivo, il ricorrente pone i medesimi fatti dedotti nel secondo motivo (relativi al supposto dovere del giudice di dichiarare nullo, anziché infondato, il ricorso ritenuto carente delle allegazioni minime essenziali per ottenere il risarcimento del danno) alla base di una censura di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile non essendo stato prodotto (né riprodotto nel ricorso per cassazione) il ricorso introduttivo della lite alla cui asserita nullità il motivo fa riferimento e non avendo il ricorrente neppure allegato di aver dedotto il vizio in primo grado al fine di impedirne ogni sanatoria, anche attraverso i poteri autorizzativi del giudice ex art. 420, comma 7, cod. proc. civ. e la condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio. Del resto, la facoltà del giudice di legittimità di valutare direttamente gli atti del processo qualora col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento - facoltà riconosciuta dalle Sezioni Unite, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, richiamata dal ricorrente nella memoria illustrativa prodotta - postula infatti pur sempre, come precisato nella stessa pronuncia, che la censura sia proponibile ed in concreto sia proposta in conformità delle regole fissate dal codice di rito.
15. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
16. La considerazione della posizione delle parti e dell'oggetto del giudizio da ragione della compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e compensa le spese.