Tipologia: CCNL
Data firma: 9 ottobre 1991
Validità: 01.10.1991 - 31.12.1993
Parti: Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Agenzie immobiliari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° (Informazione nazionale)
Art. 3
Art. 4
Art. 5 (Ente Bilaterale Nazionale)
Art. 6
Art. 7 (Commissione Paritetica Nazionale)
Art. 8
Art. 9
Capo 2° (Informazione regionale)
Art. 10
Art. 11
Capo 3° (Contrattazione aziendale)
Art. 12
Titolo III - Attività sindacali
Capo 1° (Dirigenti sindacali)
Art. 13
Capo 2° (Permessi retribuiti)
Art. 14
Capo 3° (Permessi non retribuiti)
Art. 15
Capo 4° (Assemblea)
Art. 16
Capo 5° (Contributi sindacali)
Art. 17
Capo 6° (Diritto allo studio)
Art. 18
Art. 19
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo 1° (Classiificazione e declaratorie)
Art. 20
   Livello Quadri
   I livello
   II livello
   III Livello
   IV livello
   V livello
   VI livello
Capo 2° (Mansioni)
Art. 21
Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° (Apprendistato)
Art. 22
Art. 23 (Assunzione apprendisti)
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 28 (Obblighi dell’apprendista)
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
   Norma transitoria
Capo 2° (Contratti formazione lavoro)
Art. 33
Capo 3° (Part-time)
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Capo 4° (Contratti a termine)
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° (Assunzione)
Art. 40
Art. 41
Capo 2° (Periodo di prova)
Art. 42
Art. 43
Capo 3° (Orario di lavoro)
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Capo 4° (Lavoro straordinario)
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Capo 5° (Riposo settimanale)
Art. 52
Capo 6° (Festività)
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Capo 7° (Ferie)
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Capo 8° (Assenze)
Art. 61
Capo 9° (Permessi)
Art. 62
Capo 10° (Assenze per elezioni)
Art. 63
Capo 11° (Anzianità)
Art. 64
Art. 65
Capo 12° (Disciplina)
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Capo 13° (Vestiario)
Art. 72
Capo 14° (Quadri)
Art. 73
Art. 74
 Art. 75
Art. 76
Titolo VII - Trattamento economico
Capo 1° (Retribuzione)
Art. 77
Capo 2° (Paga base tabellare)
Art. 78
Art. 79
Capo 3° (Contingenza)
Art. 80
Capo 4° (Prospetto paga)
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Capo 5° (13a e 14a mensilità
Art. 85
Art. 86
Titolo VIII - Sospensione del lavoro effettivo
Capo 1° (Malattia)
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Capo 2° (Infortuni sul lavoro)
Art. 92
Capo 3° (Conservazione del posto)
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Capo 4° (Gravidanza e puerperio)
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Capo 5° (Chiamata alle armi)
Art. 99
Art. 100
Capo 6° (Missioni)
Art. 101
Art. 102
Capo 7° (Sospensione del lavoro)
Art. 103
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo 1° (Licenziamento e dimissioni)
Art. 104
Art. 105
Capo 2° (Preavviso)
Art. 106
Art. 107
Capo 3° (Indennità di preavviso)
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Capo 4° (Licenziamento: cause)
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Capo 5° (Controversie)
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Capo 6° (TFR)
Art. 119
Titolo X - Vigenza contrattuale
Art. 120
Art. 121
Allegati
Allegato A
Convenzione per la riscossione dei contributi funzionamento enti sindacali contrattuali (Cofesco)
Allegato B/1
Programma formativo
   Metodologie e programma formativo
   Area Giuridica
   Area organizzativa e amministrativa pratica
Allegato B/2
Programma formativo
   Aree didattiche ore di formazione
   Metodologie e programma formativo
   Area Giuridica
   Area organizzativa e amministrativa
Allegato C
Ente Bilaterale Nazionale del settore agenti immobiliari professionali
   Statuto
     Art. 1 Costituzione
     Art. 2 Natura
     Art. 3 Durata
     Art. 4 Sede
     Art. 5 Soci
     Art. 6 Scopi
     Art. 7 Finanziamento
     Art. 8 Organi dell'EBN
     Art. 9 Comitato Direttivo
     Art. 10 Comitato Direttivo
     Art. 11 Riunioni del Comitato Direttivo
     Art. 12 Presidente
     Art. 13 Vice Presidente
     Art. 14 Collegio dei Sindaci
     Art. 15 Patrimonio dell'EBN
     Art. 16 Gestione dell'EBN
     Art. 17 Bilancio dell'EBN
     Art. 18 Liquidazione dell'EBN
     Art. 19 Modifiche statutarie
     Art. 20 Disposizioni finali
Legge 1982/297
Legge 1966/604
Legge 1970/300
Legge 1990/108
Accordo interconfederale 14-2-1975 (modifica indennità di contingenza)
Accordo 22-1-1983 su costo lavoro
Legge 1986/38
Legge 1990/191
Legge 1977/903
Legge 1989/39
D.M. 1990/452

Il giorno 9 ottobre 1991 in Roma tra la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip)[…] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Filcams-Cgil)[…] assistiti dalla Confederazione Generale del Lavoro (Cgil)[…]; la Federazione del Commercio Turismo e Servizi (Fisascat-Cisl)[…] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori(Cisl)[…]; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil)[…]e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil)[…].
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali e Mandatari a Titolo Oneroso composto da X titoli, 121 articoli e n. 11 allegati.


Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra Agenti immobiliari Professionali e mandatari a titolo oneroso, ex Legge 39/89, ed il personale dipendente.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° (Informazione nazionale)
Art. 4

Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa, concordano sulla opportunità di istituire:
- l'Ente Bilaterale Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 5 (Ente Bilaterale Nazionale)
É istituito l'Ente Bilaterale Nazionale regolato da apposito Statuto, allegato al presente contratto.
Gli organi di gestione dell'EBN saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (all. C).

Art. 6
L'EBN costituisce lo strumento per lo studio e la gestione delle iniziative adottate dalle parti in materia di:
- problemi istituzionali del settore;
- occupazione e mercato del lavoro;
- formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.
A tal fine l'EBN attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
- programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore immobiliare;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti con particolare riferimento alla Legge 39/89, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione;
- predispone e coordina schemi formativi per specifiche figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- organizza corsi di formazione e qualificazione professionale utilizzando anche contributi della CEE e delle Regioni.

Art. 7 (Commissione Paritetica Nazionale)
É istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalla Fiaip e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso la sede nazionale della Fiaip.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (30 giorni) le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le Parti, a qualsiasi livello.

Art. 8
La Commissione Paritetica nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto.
Ha compiti di esame e decisione rispetto alle vertenze individuali non conciliate a livello territoriale.
Può venire interessata ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singoli Agenti, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
La Commissione Paritetica inoltre si riunirà ogni sei mesi per la predisposizione della tabella della contingenza da applicarsi a tutti i dipendenti da Agenti immobiliari e/o Mandatari a titolo oneroso.

Art. 9
Per la realizzazione di quanto previsto nei precedenti capi e per il loro pratico funzionamento, le Parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo per il funzionamento degli enti sindacali contrattuali (Cofesco) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione allegata (all.A).
Il contributo è fissato nella misura dello 0,40 % della paga tabellare e della contingenza mensili per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità e così ripartito:
- 0,20 % calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
- 0,20 % calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
Sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento degli enti sindacali contrattuali tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.
[…]

Capo 2° (Informazione regionale)
Art. 11

A livello territoriale è istituita la Commissione Paritetica con gli stessi criteri di quella nazionale che esperirà il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro.

Capo 3° (Contrattazione aziendale)
Art. 12

Negli studi immobiliari che abbiano almeno 35 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni e nastri orari;
- turni di ferie;
- tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- parità di opportunità fra uomo e donna;
- trattamenti salariali integrativi.
[…]

Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° (Apprendistato)
Art. 23 (Assunzione apprendisti)

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 27 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché lo stesso possa acquisire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
[…]

Art. 28 (Obblighi dell’apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro e della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle aziende purché queste ultime non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 32
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori in collaborazione con le Regioni, con gli altri Enti competenti e con l'EBN di cui all'art. 5 del presente accordo.
[…]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 3° (Orario di lavoro)
Art. 48

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne e dei fanciulli fino a 15 anni non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 aprile 1934 n.653.

Capo 12° (Disciplina)
Art. 66

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Capo 13° (Vestiario)
Art. 72

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
É parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo VIII - Sospensione del lavoro effettivo
Capo 2° (Infortuni sul lavoro)
Art. 92

Gli agenti sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo 3° (Conservazione del posto)
Art. 95

Per quanto non previsto dai presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Capo 4° (Gravidanza e puerperio)
Art. 96

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dai lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 97
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio immobiliare.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt.18 e 19 della Legge 26 aprile 1934, n.643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 98
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico SSN, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
[…]

Allegato B/1
Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono due tipi:
A) - Lezioni teoriche;
B) - Addestramento sul lavoro.
[…]
Nella seconda fase saranno soprattutto perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento a personale già qualificato.
Area Giuridica
- Cenni sui principi fondamentali di diritto pubblico costituzionale e sulle norme di diritto civile.
- Legislazione del lavoro: principi fondamentali.
- Contratti di lavoro.

Allegato B/2
Area Giuridica
- Diritto pubblico generale: principi fondamentali con particolare riferimento al settore di diritto amministrativo.
- Diritto costituzionale: principi fondamentali.
- Diritto civile: principi fondamentali e contrattualistica.
- Legge 39/89 e D.M. 452/90.
- Legislazione del lavoro: principi fondamentali
Area organizzativa e amministrativa
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
[…]
8) apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali.
9) norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro;
[…]

Allegato C
Ente Bilaterale Nazionale del settore agenti immobiliari professionali

Statuto
Art. 6 Scopi
1) L'EBN studia, predispone e gestisce le attività sotto elencate e altre che venissero adottate dal Comitato Direttivo in coerenza con le finalità previste dal CCNL.
2) A tal fine:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro ed il rapporto di apprendistato.
3) Inoltre l'EBN:
a) Promuove e gestisce iniziative di formazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
b) Svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevate capacità e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività professionale.
c) Definisce le iniziative in materia di occupazione e mercato del lavoro su indicazione delle parti stipulanti il CCNL.