Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 ottobre 1956
Validità: 11.11.1956 - 10.11.1958
Parti: Aba, Apac, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Liberterra-unione Sindacale Provinciale, Federbraccianti-Camera del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 3. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 4. - Tutela della maternità.
Art. 5. - Definizione del lavoratore.
Art. 6. - Classificazione e retribuzione per età e per sesso.
Art. 7. - Orario normale di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Norme disciplinari.
Art. 11. - Controversie individuali.
Art. 12. - Controversie collettive.
Art. 13.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Assistenza farmaceutica ed ostetrica.
Accordo collettivo relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti dei salariati della provincia di Bergamo per l’annata agraria 1958-59
Prospetto generale per la liquidazione dei conti
Avvertenze

Contratto collettivo per i braccianti avventizi della provincia di Bergamo, 18 ottobre 1956

Il giorno 18 ottobre 1956 in Bergamo, tra l’Associazione Bergamasca degli Agricoltori - Aba; l’Associazione Provinciale Affittuari Conduttori - Apac; la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, e la Liberterra dell’unione Sindacale Provinciale e la Federbraccianti della Camera del Lavoro, è stato stipulato nel testo che segue il Contratto Collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della provincia di Bergamo a decorrere dal mezzogiorno dell’11 novembre 1956.
Esso fissa le norme che regolano i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti agricoli avventizi; […]
Gli accordi individuali tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il presente contratto collettivo, debbono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi degli accordi individuali preesistenti o successive al presente contratto, sono sostituite di diritto da quelle del presente contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 3. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 4. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 5. - Definizione del lavoratore.
Per bracciante avventizio (in provincia conosciuto sotto la denominazione di avventizio occasionale) si intende il lavoratore assunto a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 7. - Orario normale di lavoro.
L’orario normale di lavoro è cosi stabilito:
nei mesi di dicembre e gennaio: ore sei;
dal 15 al 30 novembre e dall’l al 15 febbraio: ore sette;
negli altri periodi dell’anno: ore otto.
L’orario di lavoro consta, di regola, delle ore giornaliere divise in due periodi uguali e continuativi con riposo normale di due ore e mezza nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto e di due ore negli altri mesi.
Detti intervalli, però, possono subire un aumento od una riduzione di un’ulteriore mezz’ora quando ragioni tecniche, specialmente riferentisi al bestiame, lo impongano.
L’orario deve essere di effettivo lavoro, cioè cominciare e finire sul posto assegnato al lavoratore. Tuttavia per recarsi sul posto il lavoratore parte dalla cascina non più un quarto d’ora prima dell’inizio dei due periodi di lavoro.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera:
Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro. Esso non potrà eccedere le due ore giornaliere che nei casi di assoluta ed inderogabile necessità per cui la sua mancata esecuzione pregiudicherebbe il raccolto di un prodotto o danneggerebbe la produzione.
Lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo la Ave Maria all’alba e quello comunque prestato oltre le due ore di lavoro straordinario.
Lavoro festivo: quello prestato nei giorni festivi contemplati nel presente patto.
Le prestazioni di cui sopra verranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico.
[…]

Art. 10. - Norme disciplinari.
Il lavoratore, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipende dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e deve eseguire con diligenza il lavoro ordinatogli.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra essi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari del lavoratore, passibili di sanzione fino ad una multa di due ore di paga, sono:
la sospensione, l’anticipata cessazione, l’abbandono del lavoro senza preavviso e senza giustificato motivo, che si verifichino nella giornata;
il lieve danneggiamento, per negligenza, all’azienda, alle macchine ed agli attrezzi.
[…]
Il danneggiamento doloso alle coltivazioni, ai fabbricati, agli attrezzi, nonché tutti quei fatti che per la loro gravità non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del lavoro, comportano la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 11. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento da effettuarsi in zona entro e non oltre dieci giorni da quello della notifica.

Art. 12. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro dovranno venire sottoposte alle rispettive Organizzazioni nazionali per il loro sollecito amichevole componimento.

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Il conduttore è tenuto a fornire gli attrezzi di lavoro.
Essi debbono essere custoditi e tenuti sempre in perfetta efficienza. Il lavoratore risponde delle perdite e dei danni a lui imputabili, il di cui ammontare gli viene trattenuto sulle sue spettanze.
[…]

Art. 16. - Assistenza farmaceutica ed ostetrica.
L’assistenza agli avventizi e loro familiari a carico, è regolata mediante Convenzione con l’Inam.

Accordo collettivo relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti dei salariati della provincia di Bergamo per l’annata agraria 1958-59
Avvertenze

Ferie. - I salariati Che non hanno goduto le ferie nella misura di 80 ore hanno diritto alla compensazione per le ore di ferie non godute, in base alla paga oraria indicata nella riga 15.
Indennità di licenziamento. […]
Sopraccarico di bestiame. - Per ogni mucca in più del massimo fissato (n. 16 mucche con abbeveratoi meccanici automatici, n. 15 mucche con abbeveratoi meccanici o a guado e n. 4 mucche con abbeverata a mano) si deve corrispondere la somma annua di L. 22.000. Sono equiparati ad una vacca 6 capi fra i 15 giorni e i 6 mesi di età; i capi fra i 6 mesi e i 12 mesi di età, 3 capi di età superiore ai 12 mesi e fino al compimento del 4° mese di gravidanza, 2 capi oltre i 4 mesi di gravidanza e fino al parto.
Pascolo. - Tutte le ore di pascolo vanno pagate con una indennità suppletiva di L. 30 orarie.
Prelievo fieno silos. - Tutti gli addetti al prelievo del fieno dal silos hanno diritto al compenso annuo di L. 2000.
Mancato riposo ai mungitori e mandriani. - Si deve corrispondere l’importo di cui alla riga n. 14 maggiorata, per i mungitori capi mungitori, di L. 100 per giornata; soltanto le aziende di coltivatori diretti con superficie non superiore a 250 pertiche e che occupino un solo mungitore corrisponderanno invece l’importo di L. 900 al giorno. […]
Compenso forfettario feriale e festivo ai cavallanti, quartiglieri e bifolchi. - Per il governo del bestiame in consegna, eseguito oltre l’orario normale, va corrisposto il compenso di L. 44,37 giornaliere pari a lire 16.195 all’anno per ogni capo dato in consegna. Soltanto le aziende di coltivatori diretti con una superficie non superiore alle 250 pertiche e che occupano un solo cavallante o bifolco, corrisponderanno invece il compenso di L. 33,28 giornaliere pari a lire 12.147 all'anno per ogni capo dato in consegna.
Mancato godimento casa ed orto. - I salariati che non hanno goduto dell’abitazione gratuita e dell’orto vanno compensati come indicato nella riga 9-10.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. […]
Lavori speciali. - I lavori speciali, cioè i lavori in acqua (esclusi quelli di irrigazione), lo spurgo delle roggie quando si svolge in acqua e fango che superano il livello di 25 cm., la semina del riso (per il trattamento dei lavoratori addetti alla preparazione della risaia verranno adottate le condizioni fissate nelle provincie risicole), la estirpazione in lotto delle piante, lo scalvo delle piante di alto fusto, la preparazione delle viti, lo spargimento a mano della calciocianamide e la estirpazione del lino, la trinciatura a mano, fatta dal mungitore, delle bietole da foraggio, eseguiti durante l’orario normale di lavoro vanno retribuiti con la paga oraria (riga 15) maggiorata del 25 %. I lavori di mietitura a mano, legatura dei covoni, trebbiatura del cereali e dei semi minuti, eseguiti durante l’orario normale di lavoro vanno compensati con la paga oraria (riga 15) maggiorata dal 35 per cento.
Premio di mungitura. […]
Assenze. […]
Caro-pane. […]