Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 dicembre 1958
Validità: 11.11.1958 - 10.11.1959
Parti: Unione Agricoltori della Provincia di Brescia, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti-Alleanza Nazionale dei Contadini e Federbraccianti Provinciale-Camera Confederale del Lavoro, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Unione Provinciale Sindacale, Uil–Terra-Camera Provinciale Sindacale-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Brescia

Sommario:

Contratto individuale
Parte prima Norme generali
Art. 1. - Assunzione del lavoratore.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Libretto di lavoro contratto collettivo e prospetto paga.
(Omissis).
Art. 8. - Valutazione del bestiame.
Art. 9. - Età dei lavoratori.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Sostituzione dei lavori.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Interruzioni di lavoro e ricupero.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 16. - Permessi straordinari.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19. - Indennità per lavori fuori azienda.
Art. 20. - Attrezzi di lavoro.
Art. 21. - Compartecipazione dei bachi da seta.
Art. 22. - Casa abitazione, orto, porcile e pollaio.
Art. 23. - Tredicesima mensilità.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Ultimo anno di conduzione.
Parte seconda Mansioni del personale

Art. 28. - Capo lavoratore.
Art. 29. - Capo mandriano.
Art. 30. - Mandriano.
Art. 31. - Manzolaio.
Art. 32. - Bifolco e carrettiere.
Art. 33. - Capo stalla.
Art. 34. - Addetto alle trattrici.
Art. 35. - Irrigatore.
Art. 36. - Salariato generico.
Parte terza Norme regolamentari

Art. 37. - Rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.
Art. 38. - Norme regolamentari.
Art. 39. - Controversie.
Parte quarta Previdenze sociali
Art. 41. - Malattie ed infortuni.
Art. 42. - Assicurazioni sociali e mutua malattia.
Parte quinta Trattamento economico
Art. 43. - Modalità di corresponsione dei salari.
Art. 44. - Compensi annui in danaro e in natura per unità intera.
Art. 45. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 46. - Feste nazionali e infrasettimanali.
Art. 47. - Lavori a tariffa speciale.
Art. 48. - Indennità speciali annue.
Art. 49. - Durata del contratto collettivo di lavoro.
Tabelle

Contratto collettivo per i salariati fissi addetti alle aziende agricole della provincia di Brescia, 18 dicembre 1958

In Brescia addì 18 dicembre 1958, nel Palazzo Comunale […] tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Brescia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, aderente alla Alleanza Nazionale dei Contadini […] e la Federbraccianti Provinciale […], assistiti dalla Segretaria della Camera Confederale del Lavoro […], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti […], assistiti dall’Unione Provinciale Sindacale […], la Uil – Terra […], assistiti dalla Camera Provinciale Sindacale dell’Unione Italiana del Lavoro […], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi addetti alle aziende agricole della provincia di Brescia da valere per l’annata agraria 1958-59.

Parte prima Norme generali
Art. 2. - Classificazione del personale.

Sono lavoratori fissi o salariati quelli assunti e vincolati per la durata di un biennio a copertura dell’imponibile di manodopera prevista dal contratto.
Il personale fisso occupato nell’azienda agricola è suddiviso nelle seguenti categorie:
1) salariati propriamente detti;
2) salariati generici.
Sono considerati salariati propriamente detti tutti coloro che nella azienda sono addetti al bestiame o a funzioni speciali. Tali sono: capo lavoratore, capo mandriano, mandriano, manzolaio, capo stalla, irrigatore, bifolco, carrettiere, addetto alle trattrici agricole, salariato di scorta.
Sono considerati salariati generici tutti i lavoratori che si dedicano continuamente ai lavori dei campi e che sono atti a compiere tutti i lavori agricoli che per consuetudine vengono eseguiti nelle aziende.
Tutti i salariati hanno il dovere ed il diritto di lavorare in continuità nella stessa azienda per tutto l’anno agricolo.
Sono considerati avventizi i lavoratori assunti temporaneamente per lavori stagionali o straordinari, di eccezionale urgenza e contingenza. È vietata l’assunzione dei famigli comunque classificati.

Art. 4. - Contratto individuale.
[…]
Resta implicito che tali pattuizioni non potranno in alcun caso costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nel presente contratto.

Art. 9. - Età dei lavoratori.
[...]
Dette valutazioni possono essere ridotte per deficienza fisica, previa visita medico-collegiale, alla quale il lavoratore dovrà sottoporsi ed al cui, responso attenersi.
Il collegio dei medici verrà riunito presso la Cassa Mutua Malattie Provinciale con la quale le Associazioni contraenti prenderanno gli opportuni accordi. La domanda dovrà essere inviata dal datore di lavoro o dal lavoratore già declassato alla propria organizzazione per il successivo inoltro all’Ufficio provinciale del lavoro entro 30 giorni della data di assunzione del lavoratore e durante l’annata nel caso di sopravvenuta infermità.
Le spese di visita medica saranno a carico di chi avanza la richiesta.
Il collegio dei medici si pronuncerà in merito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La nuova capacità lavorativa fissata al lavoratore dai medici decorrerà dal giorno del responso.
Tutti i lavoratori per godere della corresponsione di cui alla categoria, devono avere compiuto l’età in essa stabilita entro il giorno 11 maggio.
Non può il conduttore del fondo assumere dipendenti che non abbiano compiuto i 14 anni di età e conseguita la licenza elementare.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La distribuzione dell’orario di lavoro nella giornata è fatta in periodi ed in tutte le aziende vige il seguente orario:
11 novembre-10 febbraio ore 6
11 febbraio-10 aprile ore 7
11 aprile-10 giugno ore 8
11 giugno-10 luglio ore 9
11 luglio-10 novembre ore 8
Normalmente l’orario di lavoro si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Nel periodo 11 maggio - 10 giugno ed 11 luglio - 10 agosto, i lavoratori debbono obbligatoriamente effettuare un’ora suppletiva, se richiesta, che sarà pagata con la maggiorazione del 10 per cento.
L’intervallo dell’orario di lavoro è stabilito in ore tre dall'11 maggio al 10 giugno; potrà essere di ore 4 dall’11 giugno al 10 luglio; sarà di ore tre dall’11 luglio al 10 agosto e di ore due per i rimanenti mesi dell’anno agrario.
L’orario sarà distribuito in modo che normalmente i due periodi siano uguali, con facoltà di accordi diretti per aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità culturali che lo richiedano, rispettando comunque gli intervalli.
Il personale addetto alla cura, governo ed allevamento del bestiame, poiché svolge lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazioni dell’orario di cui sopra.
Il personale non può abbandonare il lavoro sul campo senza giustificato motivo.

Art. 13. - Interruzioni di lavoro e ricupero.
Il lavoro nei campi sarà sospeso durante le intemperie. Potrà proseguire, secondo la possibilità in luoghi coperti.
Il lavoro perduto può essere effettuato nel termine di sette giorni successivi all’avvenuta sospensione del lavoro.

Art. 17. - Ferie.
A tutti i lavoratori spetta un periodo di ferie annue retribuite nella misura di otto giorni (ore 64).
[…]
Le ferie debbono essere godute entro il 31 ottobre e sono obbligatorie. Il lavoratore che non ne usufruisca nel periodo stabilito, salvo casi di malattia o di forza maggiore, perderà il diritto al compenso equivalente.

Art. 18. - Riposo settimanale.
A tutti indistintamente i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica oltre i giorni festivi indicati all’art. 12.
Nel caso vi ostino ragioni tecniche il datore di lavoro farà eseguire i riposi settimanali e festivi non fruiti dai lavoratori addetti al bestiame in altro giorno della settimana.
Qualora ragioni tecniche o impossibilità provate di sostituzioni a turno ostassero alla fruizione del riposo settimanale e festivo ai mandriani e manzolai sarà corrisposta una ulteriore giornata di paga globale maggiorata del 30 per cento per ogni domenica o giorno festivo stabilito in calendario.
Per lavoro di governo del bestiame eseguito dal capo stalla per ogni giorno festivo (domeniche, feste nazionali, feste infrasettimanali) verrà corrisposto un riposo compensativo pari a mezz’ora ogni cavallo o coppia di buoi in consegna.
Tale riposo potrà essere effettuato ogni volta che il cumulo delle ore abbia raggiunto almeno una giornata di medio orario di lavoro.

Art. 20. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. […]
Quando al lavoratore vengono affidati in consegna attrezzi ed utensili di lavoro (da annotarsi sul libretto sindacale di lavoro) ha l'obbligo di conservarli in buono stato e risponderà delle eventuali perdite e danni dovuti a negligenza o ad altre cause a lui imputabili.
[…]

Art. 22. - Casa abitazione, orto, porcile e pollaio.
Premesso che solo i salariati occupati in aziende debbono risiedere in cascina e che tutti coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro debbono lasciare liberi i locali occupati, il datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti salariati tutti i locali di abitazioni in cascina proporzionalmente ai bisogni della famiglia senza alcun compenso.
Di norma la casa dovrà essere in ragione di una stanza ogni due persone componenti la famiglia più la cucina.
Il nucleo familiare è composto del capo famiglia, genitori, moglie e figli a carico o che prestano la loro attività in agricoltura, Qualora nella cascina non esistano locali sufficienti per dare alloggio alla mano d’opera salariale dipendente, il datore di lavori corrisponderà ad ogni famiglia una indennità di abitazione […]
[…]
I locali di abitazione devono essere igienici, salubri ed imbiancati ad ogni cambio di famiglia, o comunque, ogni biennio.
Si riconosce la necessità ed il principio che i locali di abitazione Rurale siano possibilmente provvisti di luce elettrica e siano consegnati al momento dell’ingresso della famiglia del salariato nelle condizioni di pulizia e di decoro necessari, ed inoltre, in cascina dove esiste la possibilità, vi siano gabinetti di decenza ed acqua potabile.
[…]

Parte seconda Mansioni del personale
Art. 28. - Capo lavoratore.

È capo lavoratore chi, mentre provvede alla sorveglianza del lavoro nell’azienda, compie altresì lavori manuali. Come tale esso è considerato agli effetti del carico della manodopera.
Ha l’obbligo di distribuire e sorvegliare il lavoro controllandone la esecuzione.

Art. 35. - Irrigatore.
All’irrigatore spetta, oltre ai lavori soliti, la disciplina della irrigazione dei fondi. Quando il servizio dell’irrigatore è prestato per tutta o gran parte della notte, gli verrà concesso un riposo di giorno, pari alle ore di lavoro eseguite nella notte ed eccedenti l’orario normale.
Agli irrigatori dovranno essere dati in consegna gli stivaloni di gomma da usare solo durante il servizio di irrigazione, pena l’addebito degli stivaloni stessi. In caso di cambio dell’irrigatore, gli stivaloni dati in consegna dovranno essere nuovi.
Per l’irrigazione del fondo, in sostituzione od in aiuto dell’irrigatore, i lavoratori dell’azienda sono tenuti a prestare la loro opera secondo gli ordini del conduttore o chi per esso.

Parte terza Norme regolamentari
Art. 37. - Rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.

I rapporti tra i lavoratori ed i datori di lavoro devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto tali da assicurare l’ordine e la serenità nell’azienda.
Il presente contratto è pegno di concordia fra le classi e le categorie che contribuiscono con la loro attività a rendere prospera l’agricoltura nella nostra provincia.
I lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda; dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti valgono le disposizioni contrattuali previste dal presente contratto di lavoro e patrocinate perifericamente dai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti.

Art. 38. - Norme regolamentari.
Le infrazioni al contratto, agli ordini, alle disposizioni tecniche ed amministrative, al buon ordine dell’azienda, al buon lavoro saranno punite in due forme:
а) nell’azienda: con richiamo del conduttore verso il dipendente nel caso di mancanze lievi, come assenza o ritardo ingiustificato, negligenza o danni lievi, ubriachezza sul lavoro non ripetuta;
b) fuori dell’azienda: nei casi di altre infrazioni più gravi con l’intervento della commissione paritetica comunale che si trasforma in commissione d’ordine e che giudicherà l’eventuale mancante al proprio dovere o con ammonimento o con multe o sospensione, licenziamento e licenziamento in tronco.
Quelle mancanze che rivestono carattere di reato sono sempre punite con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave;
b) danneggiamenti dolosi, comprovati, agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[…]
d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, secondo il giudizio della Commissione d’ordine.
Le Organizzazioni contraenti sono concordi nell’intervenire con il massimo rigore in tutti i casi di delitti contro la moralità ed il buon costume e di offesa all’onore e al pudore che dovessero eventualmente avvenire nell’azienda.
Le norme di cui sopra che tendono a tutelare la pace, l’ordine, la responsabilità, la produzione nell’azienda valgono sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

Art. 39. - Controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera ed i loro datori di lavoro assistiti dalle rispettive commissioni paritetiche ed Organizzazioni.

Parte quarta Previdenze sociali
Art. 42. - Assicurazioni sociali e mutua malattia.

Per le assicurazioni sociali valgono le norme vigenti. […]
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici e assicurativi secondo le norme vigenti.
[…]

Parte quinta Trattamento economico
Art. 45. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.

[…] Agli addetti al bestiame per il lavoro prestato nei giorni festivi quando non usufruiscono del relativo riposo compensativo verrà corrisposta la maggiorazione del 30 % sulla paga globale.
[…]
Per lavoro notturno si intende quello dal tramonto al levar del sole eccezione fatta per tutti gli addetti al bestiame e all'irrigazione […]
Le ore di lavoro straordinario non possono eccedere i limiti della legge, cioè le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
Quando il turno di irrigazione cade in giorno festivo all’irrigatore, pur usufruendo del riposo compensativo pari alle ore di lavoro, compete la maggiorazione del 30% della paga globale normale per le ore di lavoro effettivamente prestate in base all’orario stabilito dal Consorzio o Roggia d’irrigazione.
[…]