Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 giugno 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1959
Parti: Gruppo Provinciale Ortofrutticoltori di Milano, Sindacato Provinciale Ortofrutticoltori-Federazione Provinciale Milanese Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale di Milano, Liberterra Provinciale di Milano
Settori: Agroindustriale, Aziende ortofrutticole, Milano

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e durata del lavoro.
Art. 2. - Contratti individuali di lavoro e preavviso di licenziamento.
Art. 3. - Classifica della mano d’opera.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, diurno e festivo.
Art. 6. - Festività nazionali e festività infrasettimanali.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Tabella salariale - Attribuzione delle tariffe.
Art. 10. - Variazioni indennità di contingenza.
Art. 11. - Diarie.
Art. 12. - Rimborso spese di trasporto per i lavoratori forestieri.
Art. 13. - Vitto e alloggio.
Art. 14. - Indumenti di lavoro.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 17. - Ricorsi.
Art. 18. - Controversie.
Art. 19. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato Nuove tariffe orarie

Contratto collettivo per i dipendenti da aziende ortofrutticole di Milano e provincia, 26 giugno 1958

Addì 26 giugno 1958, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano […], tra il Gruppo Provinciale Ortofrutticoltori di Milano […], il Sindacato Provinciale Ortofrutticoltori, aderente alla Federazione Provinciale Milanese Coltivatori Diretti […] e la Federbraccianti Provinciale di Milano […], la Liberterra Provinciale di Milano […], si è provveduto a stipulare il seguente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende ortofrutticole di Milano e Provincia.

Art. 1. - Assunzione e durata del lavoro.
[…]
Per l’assunzione dei ragazzi e delle donne, valgono le norme di legge in materia.

Art. 2. - Contratti individuali di lavoro e preavviso di licenziamento.
I contratti individuali di lavoro, in deroga al presente, avranno valore se sono favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni di cui allo stesso.
[…]

Art. 3. - Classifica della mano d’opera.
La mano d’opera addetta alle aziende di ortofrutticoltura resta classificata nelle seguenti due categorie:
- lavoratori locali;
- lavoratori forestieri.
Sono lavoratori locali tutti quelli che non pernottano abitualmente nei dormitori predisposti dal datore di lavoro; sono lavoratori forestieri coloro che usufruiscono dell’alloggio da parte del datore di lavoro, a prescindere dal loro luogo di provenienza.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per quanto concerne l’orario di lavoro si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di legge in merito.
Il periodo intermedio di riposo non dovrà, normalmente, superare le due ore.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Le brevi sospensioni e gli spostamenti dei lavoratori, ordinati dal datore di lavoro, sono considerati utili, a tutti gli effetti, ai fini dell’orario di lavoro.

Art. 5. - Lavoro straordinario, diurno e festivo.
Il lavoro straordinario diurno è quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro; esso non potrà eccedere le due ore giornaliere.
[…]
Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche […]

Art. 14. - Indumenti di lavoro.
I datori di lavoro forniranno alle lavoratrici, in caso di cattivo tempo un impermeabile che resterà di proprietà del datore di lavoro.

Art. 15. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore quando:
а) senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi ed ai macchinari;
c) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di maggiore gravità per le mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
3) con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità in caso di:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi al bestiame, agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2) paragrafo;
f) mancanze di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 18. - Controversie.
[…]
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, saranno rimesse all'esame di apposita Commissione paritetica arbitrale presieduta dal Direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Milano o di un suo rappresentante.