Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 gennaio 1958
Validità: 11.11.1957 - 10.11.1959
Parti: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Affittuari Conduttori e Liberterra Provinciale, Uil Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati agricoli, Cremona

Sommario:

Parte prima
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Definizione, classificazione e valutazione della mano d’opera.
Art. 3. - Assunzione e libro paga.
Art. 4. - Casa, orto e rustici.
Art. 5. - Mezzi di trasporto.
Art. 6. - Pollame e maiale.
Art. 7. - Diritto al prelievo del latte.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di paga.
Art. 10. - Congedo matrimoniale e permessi.
Art. 11. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 12. - Trapasso di azienda.
Art. 13. - Disdetta e dimissioni.
Parte seconda
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Recupero ore perdute per intemperie.
Art. 16. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Lavori speciali.
Art. 20. - Lavoro di irrigazione.
Art. 21. - Lavoro straordinario.
Art. 22. - Lavoro festivo.
Art. 23. - Lavoro eseguito nei giorni di festa nazionale.
Parte terza
Art. 24. - Capo uomo.
Art. 25. - Capo bergamino.
Art. 26. - Stalliere.
Art. 27. - Capo stalla.
Art. 28. - Bergamino.
Art. 29. - Cavallanti e bifolchi.
Art. 30. - Mandriani.
Art. 31. - Trattoristi.
Art. 32. - Salariato comune.
Parte quarta
Art. 33. - Salario.
Tabella riassuntiva del salario rispetto all'età del lavoratore
Art. 34. - Tredicesima mensilità.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Parte quinta
Art. 36. - Passaggio di categoria.
Art. 37. - Sostituzioni.
Art. 38. - Trasferte.
Parte sesta
Art. 39. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 40. - Cessazione del rapporto di lavoro per malattia, morte o invalidità permanente.
Art. 41. - Assicurazioni sociali.
Parte settima
Art. 42. - Norme disciplinari.
Parte ottava
Art. 43. - Controversie.
Art. 44. - Commissione conciliativa per i traslochi.
Parte nona
Art. 45. - Consuetudini.
Dichiarazioni a verbale.

Contratto collettivo per i salariati agricoli della provincia di Cremona per le annate agrarie 1957-1958 e 1958-1959, 23 gennaio 1958

In Cremona il giorno 23 gennaio 1958, presso la sede dell’Associazione Provinciale Agricoltori tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], l’Associazione Provinciale Affittuari Conduttori […], e la Liberterra Provinciale […], l’Uil Terra Provinciale […], premesso che tutte le persone sopra menzionate sono regolarmente munite del mandato a trattare e concludere il Contratto di Lavoro in nome e per conto delle rispettive Organizzazioni, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale da valere per la regolamentazione dei rapporti di lavoro tra datori di lavoro e salariati agricoli, nelle minate agrarie 1957-1958 e 1958-1959.

Parte prima
Art. 2. - Definizione, classificazione e valutazione della mano d’opera.

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale e a termine di durata non inferiore a due anni, la cui prestazione si svolge normalmente per tutta la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda agricola, ove, generalmente, risiede fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta, per la parte in denaro ogni due settimane e per la parte in natura secondo le consuetudini.
Le qualifiche e le denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria sono stabilite come segue:
a) capi e specializzati: capo uomo, capo bergamino, stallieri capo cavallante, capo bifolco, bergamino;
b) salariati qualificati: cavallante, bifolco, mandriano, trattorista;
c) salariati comuni.
[…]

Art. 4. - Casa, orto e rustici.
Ogni salariato capo famiglia, ha diritto all’uso di una casa di abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro, nonché all'orto, al rustico, al porcile e ai pollaio.
La casa di abitazione deve essere nelle condizioni di abitabilità prescritte dai regolamenti sanitari vigenti.
Il lavoratore, prima dell’assunzione, ha diritto di visitare la casa.
I locali devono di norma, corrispondere alle necessità della famiglia del salariato.
È stretto obbligo del lavoratore di mantenere la casa nello stato in cui gli viene consegnata, salvo l’uso.
[…]

Art. 5. - Mezzi di trasporto.
[…]
L’agricoltore dovrà anche effettuare il trasporto, qualora il mezzo esista in azienda, per il medico e per la levatrice ogni qualvolta si renda necessario.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
È facoltà del datore di lavoro di dare in consegna al salariato i seguenti attrezzi di lavoro: un badile, una falce, un tridente, un quadridente e un rastrello.
L’atto di consegna degli attrezzi deve risultare sul libro paga ed essere firmato dalle parti.
I predetti attrezzi, e tutti gli altri che si rendessero necessari, potranno, a facoltà del datore di lavoro, anziché in consegna essere dati in uso al lavoratore per il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori, e ritirati alla fine dei lavori stessi.
Gli attrezzi dovranno essere tenuti in perfetta efficienza salvo l’uso.

Parte seconda
Art. 14. - Orario di lavoro.

L’orario normale giornaliero di lavoro è cosi stabilito:
nei mesi di dicembre e gennaio ore 6
dal 15 al 30 novembre ore 7
dal 1° al 15 febbraio ore 7
negli altri periodi dell’anno ore 8
L’anzidetto orario di lavoro si effettua sotto la osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l’orario dovrà essere di effettivo lavoro, cioè cominciare e finire sul campo o sul posto di lavoro assegnato. Per recarsi sul posto di lavoro il salariato partirà dalla cascina non più di 10 minuti prima dell’inizio dei due periodi dell’orario stabilito;
b) l’orario di lavoro consta di regola delle ore giornaliere divise in due periodi uguali e continuativi, con un riposo intermedio normale di tre ore nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e di due ore negli altri mesi;
c) i due periodi di lavoro anzidetti potranno subire un parti colare intervallo di mezz’ora, o di un’ora quando ragioni tecniche, particolarmente riferentisi al bestiame, lo impongano.
Per dette ragioni tecniche è data facoltà di anticipare l’inizio del lavoro mattutino o di posticipare quello del lavoro pomeridiano;
d) durante l’epoca della preparazione del terreno, delle semine e della raccolta dei prodotti, il datore di lavoro, quando ne ravvisi la necessità per ragioni di carattere tecnico, potrà a suo giudizio far eseguire ore suppletive fino ad un massimo di due giornaliere.
[…]

Art. 15. - Recupero ore perdute per intemperie.
Nel caso che per intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, è consentito al conduttore di fare recuperare nello stesso giorno e nei quattro giorni successivi, senza alcun compenso, le ore perdute con un’ora di lavoro al giorno.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Ogni salariato ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica.
Solo quando motivi di ordine tecnico non lo permettano, il riposo settimanale potrà essere spostato in altro giorno della settimana, ed in tale caso si dovranno creare turni per garantire il riposo a tutti i lavoratori.
Nel caso in cui non sia possibile l’istituzione del turno suindicato, la giornata di mancato riposo sarà compensata secondo le condizioni previste dal presente contratto, per i lavori festivi, nelle varie categorie di salariati.

Art. 18. - Ferie.
Ad ogni salariato, a decorrere dal giorno di assunzione, spetta un periodo di ferie annuali, retribuite, di 8 giorni.
[…]

Art. 19. - Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali:
1) irrorazione delle viti con pompe a spalla;
2) spargimento a mano della calciocianamide;
3) estirpazione del lino a mano;
4) spurgo delle rogge quando il lavoro si svolga in acqua o fango e quando l’acqua o fango superi il livello di 25 cm.;
5) abbattimento e spaccatura delle piante di alto fusto, quando il lavoro sia eseguito oltre il normale fabbisogno dell’azienda;
6) trebbiatura dei semi da prato limitatamente al personale addetto al funzionamento della trebbia (aiuto imboccatore, sbarazzatone rifornitore del carro);
7) mietitura di cereali (frumento, segale, avena) con falce messoria;
8) trebbiatura di cereali (frumento, segale, avena) limitatamente al personale addetto alla trebbiatura (aiuto imboccatore, rifornitore del cumulo, sbarazzatore, addetto alla misura, addetto alla pressa ed al trasporto della paglia);
9) estirpazione con piccone e lavatura a mano dei radicchi.
Per i lavori speciali di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, sarà corrisposta ima maggiorazione del 30 % sulla paga globale. Per i lavori speciali di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 la maggiorazione sarà corrisposta nella misura del 20 % sempre sulla paga globale.

Art. 20. - Lavoro di irrigazione.
Il lavoro di irrigazione potrà essere affidato a tutti i salariati cernitati nell’azienda purché non ostino ragioni di inidoneità fisica.
L’orario di lavoro potrà essere protratto oltre le otto ore giornaliere; le ore eseguite oltre le otto, saranno retribuite con la paga dell'avventizio.
Il salariato che viene occupato nel lavoro di irrigazione per 18 ore consecutive, non potrà essere inviato né comandato ad altro lavoro se non dopo trascorse sei ore dal termine del lavoro di irrigazione.
Per dette ore non verrà fatta alcuna trattenuta quando esse cadranno durante il periodo di lavoro, né daranno luogo ad alcun compenso se cadranno in periodo di riposo.

Art. 21. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 14.
[…]
Il lavoro straordinario sarà compensato o con un periodo di riposo nel giorno successivo e di durata doppia, durante l’orario normale di lavoro, oppure con la maggiorazione del 40 % della paga oraria.

Art. 22. - Lavoro festivo.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni indicati agli orticoli 16 e 17.
[…]
Il lavoro festivo sarà compensato o con periodo di riposo nel giorno successivo e di durata doppia, durante l’orario normale di lavoro, oppure con la maggiorazione del 40 % della paga oraria.

Parte terza
Art. 24. - Capo uomo.

È considerato capo colui che, presi gli ordini dal conducente dell’azienda, ha l’obbligo di ordinare il lavoro e controllare l’esecuzione, opportunamente distribuendolo, e coadiuvando il personale che la deve eseguire.
Di detta esecuzione riferirà al conduttore dell’azienda.
L’orario di lavoro sarà distribuito secondo le esigenze di servizio.
Per dette prestazioni oltre al salario di cui all’articolo 33 ha diritto ai seguenti compensi speciali:
[…]
Inoltre:
a) 12 giorni annuali di ferie;
[…]

Art. 25. - Capo bergamino.
È considerato capo bergamino il salariato che sovraintende alla cura delle vacche e delle stalle a lui affidate.
Dell’andamento delle stalle e dell’esecuzione tecnica ed igienica dei lavori in esse eseguiti, egli ha la responsabilità, la sorveglianza ed il compito di riferire al datore di lavoro.
Cura l’alimentazione delle vacche, dei vitelli e assiste ai parti.
Al capo bergamino è assegnato lo stesso numero di vacche stabilito per il bergamino.
Salvo nei casi previsti nei commi seguenti relativi alle piccole aziende, quando il numero delle vacche assegnato al bergamino, solo nella stalla, è inferiore alle 13 ed i capi mancanti non sono sostituiti con altri animali, egli, conserverà la qualifica di capo stalla e gli sarà praticata sulla indennità relativa, la trattenuta di L. 330 all’anno per ogni vacca in meno delle 13.
Dovrà altresì eseguire i lavori che il conduttore crederà opportuno affidargli in proporzione al ridotto numero di vacche da curare e nella misura di mezz’ora di lavoro per ogni vacca in meno.
Il capo bergamino che ha in consegna 13 vacche non è tenuto alla raccolta dei foraggi verdi ed ai lavori nei campi.
Il capo bergamino riceverà per la responsabilità delle stalle e la assistenza ai parti, il compenso di L. 44.000 per l’anno 1957-1958 i L. 45.000 per l’anno 1958-1959. Se avrà in custodia più di 45 vacche gli sarà corrisposto oltre a quanto sopra una indennità supplementare di L. 100 all’anno, per ogni vacca in più.
Al capo bergamino che presta la sua opera in giorno di domenica fruendo del riposo compensativo in altro giorno della settimana, verrà corrisposta, in aggiunta al salario, una indennità di L. 60 per ogni domenica di lavoro.
Nelle aziende in cui il carico di bestiame non sia superiore complessivamente a 10 capi (da latte, da lavoro, da allevamento - ogni capo è considerato una unità -) e nelle quali la responsabilità della stalla è di spettanza del titolare della azienda; il lavoratore addetto ai lavori della stalla, non è considerato capo.
Se il numero delle vacche lattifere è superiore alla metà di quelle assegnate al bergamino, il lavoratore è considerato bergamino.
Se, invece, il numero delle vacche lattifere è inferiore alla metà di quelle assegnate al bergamino, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti bifolco.
Nel caso la responsabilità della stalla sia affidata al lavoratore, lo stesso avrà la qualifica di capo, e tale delega deve essere indicata nel contratto individuale di assunzione.

Art. 26. - Stalliere.
È considerato stalliere il salariato che sovraintende alle stalle ed esegue i lavori relativi alla cura ed al governo degli animali da lavoro a lui affidati.
Dell’andamento delle stalle e dell’esecuzione tecnica ed igienica dei lavori in esse eseguiti egli ha la responsabilità ed il compito di riferire al datore di lavoro.
Provvede alla alimentazione del bestiame da lavoro; assiste al parto; cura l’allattamento dei puledri; sorveglia la buona conservazione dei finimenti, delle bardature e dei foraggi.
L’orario normale è commisurato ad 8 pariglie di animali da lavoro.
I puledri nati durante l’annata agricola sono considerati in sopra numero; quelli nati nelle annate precedenti sono conteggiati come segue:
n. 4 puledri in scuderia - 1 pariglia;
n. 7 puledri a brado o a box - 1 pariglia.
Per le suddette prestazioni, oltre il salario di cui all’articolo 33 avrà diritto ad un compenso di L. 32.000 annue.
Per il governo di una pariglia in più della normale assegnazione ha diritto ad un compenso di L. 4.000 annue.

Art. 27. - Capo stalla.
È considerato capo stalla il salariato (capo cavallante e capo bifolco) che sovraintende ed esegue i lavori relativi alla cura ed al governo degli animali da lavoro e da allevamento a lui affidati.
Dell’andamento della stalla e dell’esecuzione tecnica ed igienica dei lavori in essa eseguiti egli ha la responsabilità ed il compito di riferire al datore di lavoro.
Provvede all’alimentazione e abbeverata del bestiame da lavoro, assiste ai parti, cura l’allattamento dei puledri, sorveglia la buona conservazione delle bardature e dei finimenti e dei foraggi.
Ai capi stalla di cui sopra saranno affidate complessivamente tre pariglie di animali da lavoro delle quali: una per l’uso ed il governo e due per le sole abbeverate e foraggiamento.
I puledri nati durante l’annata agricola sono considerati in soprannumero, quelli nati nell’annata precedente sono conteggiati come segue:
n. 4 puledri in scuderia - 1 pariglia;
n. 7 puledri a brado o a box - 1 pariglia.
Qualora al capo stalla vengano affidate, per il governo una o più pariglie oltre la normale assegnazione, egli avrà diritto al compenso annuo di L. 4.000 per ogni pariglia in più.
Per le prestazioni di cui sopra e per il governo delle pariglie a lui affidate in tutti i giorni dell’anno, esclusi i festivi e le feste nazionali, il capo stalla ha diritto, oltre al salario normale di cui all’art. 33, ad una indennità annua così fissata:
Capo cavallante L. 30.000
Capo bifolco L. 25.000
Resta inteso che durante i giorni feriali il datore di lavoro concederà ai capo stalla il tempo occorrente al governo, sull'orario normale di lavoro, in proporzione del numero delle pariglie e dei puledri in consegna.
Qualora, per ragioni di carattere tecnico aziendale, il capo stalla sia chiamato a prestare la sua opera nei giorni festivi e di feste nazionali, l’indennità di cui sopra sarà così corrisposta:
Capo cavallante L. 36.000
Capo bifolco L. 29.500
Le predette indennità saranno aumentate o diminuite di L. 2.000 per ogni pariglia assegnata in più o in meno della normale dotazione.

Art. 28. Bergamino.
È considerato bergamino il salariato che pratica la mungitura a mano, che è addetto al governo delle vacche nonché agli altri lavori di stalla.
Ad ogni bergamino saranno assegnate, ove si effettui manualmente i1 sollevamento dell’acqua, n. 13 vacche; n. 14 vacche ove il sollevamento dell'acqua si effettui a mezzo motore; n. 15 vacche nelle stalle ove siano installati gli abbeveratoi automatici; una vacca in più ove si pratichi la mungitura meccanica.
Qualora esista deficienza di bergamini, il numero normale di vacche in dotazione potrà essere aumentato di non oltre due capi. In tal caso il lavoratore percepirà un compenso suppletivo, pari ad un tredicesimo del salario complessivo per ogni vacca in più.
Nel computo degli animali da attribuirsi al bergamino si terrà conto che le manze di allevamento sono da considerarsi nella proporzione da due a uno, per cui, nel caso di sostituzione di vacche lattifere, il bergamino sarà tenuto a curare un numero doppio di manze da allevamento, superiori ai tre mesi.
I vitelli fino a tre mesi ed i tori nella proporzione di uno ogni 25 vacche o frazione di 25, sono in soprannumero e quindi non hanno diritto ad alcun compenso.
Le vacche che hanno iniziato la lattazione nella stalla si ritengono in consegna al bergamino anche nei periodi di asciutta, esclusi i casi di aborto e di altre tare per cui la improduttività delle vacche debba protrarsi oltre il consueto periodo di attesa del parto.
Il minor lavoro di stalla conseguente al ridotto numero di vaccine affidate potrà essere compensato con l’equivalente periodo di lavoro sul fondo.
Nelle aziende ove il numero delle vacche è inferiore alle 13 ogni vacca in meno può essere sostituita da tre capi non lattiferi e cioè: tre capi da allevamento oppure due capi da lavoro e uno da allevamento non superiori ai sei mesi, o da un capo da lavoro e due capi da allevamento superiore ai sei mesi.
Sarà facoltà delle parti concordare il ricupero del lavoro equivalente al minor numero di vacche oppure rinunciare alla quota salariale corrispondente.
La consegna del latte da parte del bergamino avverrà con osservanza delle norme consuetudinarie, il fieno non deve essere prelevato dai silos dai bergamini ma da altro personale dell’azienda.
[…]
Allo scopo di incoraggiare ed intensificare l’istruzione e la pratica professionale ai bergamini, a coloro che frequentano i corsi dello scuole di perfezionamento appositamente istituite, non sarà fatta al cuna trattenuta sul salario.
Il bergamino ha diritto in aggiunta al salario globale stabilito per i salariati comuni e come compenso per il lavoro eseguito nelle feste infrasettimanali:
a) alla fornitura gratuita del litro di latte giornaliero;
b) ad un premio di mungitura pari al valore dell’l % del latte prodotto dalle vacche affidategli, calcolato al prezzo medio provinciale per il prodotto reso caldo alla stalla, accertato dalla Camera del Commercio, Industria ed Agricoltura di Cremona.
Agli effetti del suddetto premio si conviene un minimo di produzione annua di Q.li 18 di latte per vacca.
Al bergamino che conduce gli animali al pascolo, considerato questo un lavoro di attesa, sarà corrisposta un'indennità oraria di L. 16 per ogni ora di lavoro oltre le normali.
Qualora nell’azienda non esista personale idoneo alla sostituzione del bergamino, per permettere a questo di usufruire del riposo settimanale, egli percepirà un compenso pari alla paga festiva calcolata in sette ore e mezzo per ogni giornata di mancato riposo.
Nelle aziende piccole, ove il numero dello vacche non superi le tredici, il compenso per detto giorno di riposo è fissato forfettariamente in lire 900 per giornata.
Al bergamino che presta la sua opera in giorno di domenica fruendo del riposo compensativo in altro giorno della settimana, verrà corrisposta in aggiunta al salario, una indennità di L. 60 per ogni domenica di lavoro.
[…]

Art. 29. - Cavallanti e bifolchi.
È considerato cavallante o bifolco il salariato al quale sono affiliati il governo e l’uso di una pariglia di bestie da lavoro, nonché i relativi lavori di stalla.
Egli è tenuto, inoltre, a provvedere all’abbeverata della pariglia in tutti i giorni di uso.
[…]

Art. 30. Mandriani.
È considerato mandriano il salariato addetto alla cura, al governo al foraggiamento ed alla abbeverata del bestiame bovino ed equino da allevamento e da lavoro.
Normalmente al mandriano saranno affidati 32 capi di bestiame da allevamento, e quando gli fossero affidati capi di bestiame da lavoro questi saranno calcolati in ragione di uno ogni due capi di allevamento.
Qualora il sollevamento dell’acqua per l’abbeverata sia effettuato con mezzo meccanico, al mandriano saranno affidati 35 capi di bestiame.
Il numero dei capi potrà essere aumentato da 32 a 36 dove il sollevamento dell’acqua per l’abbeverata si effettui con mezzo meccanico. Per ogni capo in più il mandriano ha diritto ad un compenso supplementare di L. 220 annue.
Il mandriano al quale siano affidati capi di bestiame nel numero indicato al secondo ed al terzo comma del presente articolo non è tenuto ad altre prestazioni nell’azienda. In caso abbia in consegna un numero di capi inferiore a quello sopra indicato, egli dovrà concorrere in altri lavori nell’azienda in ragione di un’ora ogni quattro capi.
Nel caso in cui il bestiame sia tenuto a brado o a box, le assegnazioni dei capi avverranno nelle seguenti proporzioni:
- ove il sollevamento dell’acqua sia effettuato a mano, 6 capi a brado o a box corrispondono a 4 capi nella stalla;
- ove il sollevamento dell’acqua sia effettuato con mezzo meccanico, 7 capi a brado o a box corrispondono a 4 capi nella stalla.
[…]
Nelle aziende ove esistono più mandriani, il datore di lavoro affiderà ad uno di essi la responsabilità delle stalle, e gli corrisponderà una indennità annua di L. 10.100.
Il mandriano che non fruisce del riposo settimanale o domenicale o festivo infrasettimanale ha diritto ad un compenso pari al salario globale di una giornata normale maggiorato del 40 % per ogni giorno di riposo settimanale o di festa infrasettimanale non fruita.

Art. 31. - Trattoristi.
È considerato trattorista il salariato che svolge normalmente mansioni di guida o di guida e manutenzione del trattore. […]
Sarà in facoltà del conduttore di fare eseguire a proprie spese corsi tecnico-pratici ai propri salariati al fine di fare loro apprendere cognizioni utili per l’uso e la manutenzione delle trattrici in particolare e delle macchine agricole in generale.

Art. 32. - Salariato comune.
È considerato salariato comune il lavoratore che compie con continuità i generici lavori aziendali.
Ad esso potrà essere anche affidata, per particolari esigenze aziendali, l’esecuzione di lavori previsti per le altre categorie di salariati qualificati.
[…]

Parte quinta
Art. 37. - Sostituzioni.

[…]
Mandriano - Al salariato che sostituisce il mandriano sia in giorno feriale che festivo viene corrisposta una indennità giornaliera di L. 22, salvo sempre il diritto al previsto riposo settimanale.

Parte sesta
Art. 41. - Assicurazioni sociali.

Per le assicurazioni sociali e mutualistiche valgono le norme di legge

Parte settima
Art. 42. - Norme disciplinari.

Salvo ogni diritto sancito dalle leggi, sono stabilite le seguenti norme disciplinari:
1) Multa fino ad un massimo di due ore di salario per le seguenti mancanze:
a) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
b) ritardo, interruzione, abbandono e assenze dal lavoro senza giustificato motivo;
c) infrazioni al regolamento aziendale, ove esiste.
[…]
2) Licenziamento in tronco per le seguenti mancanze:
[…]
b) recidività nelle mancanze indicate al punto 1;
c) danneggiamento doloso dei beni dell’azienda;
[…]
e) altre mancanze gravi verso il datore di lavoro o chi ne fa le veci, che non possono permettere il proseguimento del rapporto di lavoro. Tale provvedimento nel caso di contestazione dovrà essere sanzionato dall’Autorità Giudiziaria. In attesa il rapporto di lavoro è sospeso.
[…]

Parte ottava
Art. 43. - Controversie.

Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti, per il sollecito amichevole componimento.
[…]

Parte nona
Art. 45. - Consuetudini.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente patto rimangono in vigore gli usi e le consuetudini locali.