Tipologia: Verbale di accordo
Data firma: 28 giugno 1957
Validità: 11.11.1956 - 10.11.1958
Parti: Unione Agricoltori della provincia di Pavia, Federazione dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Liberterra Provinciale-Cisl, Uilterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole, Pavia

Sommario:

Verbale di accordo
Allegato I - Contratto collettivo per la manodopera salariata dipendente dalle aziende agricole della provincia di Pavia, 28 giugno 1957

Art. 1. - Definizione del salariato fisso.
Art. 2. - Durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Mansioni dei salariati.
Art. 7. - Salariati isolati (da giovani).
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Andata e ritorno dal lavoro.
Art. 10. - Governo bestiame ed erba nei giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Interruzioni e recuperi.
Art. 13. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 14. - Giorni festivi e feste nazionali.
Art. 15. - Attrezzi da lavoro.
Art. 16. - Salario.
Art. 17. - Elementi integrativi dei salario.
Art. 18. - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Compensi speciali.
Art. 20. - Salariato solo della sua categoria.
Art. 21. - Salariati adibiti ai lavori speciali.
Art. 22. - Trasferta.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 25. - Casi di morte e di invalidità.
Art. 26. - Permessi in casi di matrimonio o di morte.
Art. 27. - Trasferimento dell’azienda.
Art. 28. - Cambiamento di mansioni.
Art. 29. - Tredicesima mensilità (gratifica).
Art. 30. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 31. - Malattie ed infortunio - Malattie del lavoro.
Art. 32. - Concessione vettura e fornitura ghiaccio.
Art. 33. - Trasporto mangimi, lettimi ed allargamento erba.
Art. 34. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 35. - Disciplina.
Art. 36. - Norme disciplinari.
Art. 37. - Controversie.
Art. 38. - Rispetto del contratto di lavoro.
Allegato 2 - Contratto collettivo per la mano d’opera avventizia dipendente dalle aziende agricole della provincia di Pavia, 28 giugno 1957
Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Libretto paga.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Passaggio di mano d’opera nell’ultimo anno di conduzione.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Lavori eseguiti durante il periodo monda.
Art. 9. - Distacco braccianti dai lavori speciali.
Zone degli ex circondari di Pavia e Mortara
Art. 10. - Tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.
Art. 11. - Tariffe per le donne dai 17 ai 55 anni.
Zona dell’ex circondario di Voghera
Art. 12. - Tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.
Art. 13. - Tariffe per le donne dai 17 ai 55 anni.
Norme per tutti i circondari
Art. 14. - Paghe per le minori età.
Art. 15. - Riduzione di paga per minorata capacità lavoratici
Lavori boschivi
Art. 16. - Abbattimento piante di alto fusto e spaccatura legna.
Art. 17. - Abbattimento piante di basso fusto spaccatura legna e scalvo.
Norme generali
Art. 18. - Spargimento concimi chimici e calciocianamide.
Art. 19. - Scala mobile.
Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 21. - Giorni festivi e feste nazionali.
Art. 22. - Festività nazionali, infrasettimanali, ferie, indennità di anzianità, gratifica natalizia.
Art. 23. - Lavori a cottimo.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 25. - Disciplina.
Art. 26. - Controversie.
Art. 27. - Decorrenza e durata.

Verbale di accordo per la stipulazione dei contratti collettivi per la mano d’opera salariata e per la mano d’opera avventizia dipendente dalle aziende agricole della provincia di Pavia, 28 giugno 1957
Il 28 giugno 1957, nella sede dell'ufficio Provinciale del Lavoro M.O. […], tra l’Unione Agricoltori della provincia di Pavia […], la Federazione dei Coltivatori Diretti […], e la Federbraccianti Provinciale […], la Liberterra Provinciale […], assistiti dal […] Segretario Provinciale della Cisl […], la Uilterra Provinciale […], sono stati stipulati gli allegati contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi e per i braccianti avventizi dipendenti dalle aziende limicole della Provincia di Pavia. Detti contratti che fanno parte integrante del presente accordo previa lettura ed approvazione, sono stati firmati in calce e siglati in ogni foglio dalle parti contraenti.

Allegato I - Contratto collettivo per la manodopera salariata dipendente dalle aziende agricole della provincia di Pavia, 28 giugno 1957
Art. 1. - Definizione del salariato fisso.

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto e delle consuetudini locali.

Art. 2. - Durata del contratto.
[…]
Esso vale per tutti i salariati agricoli della Provincia di Pavia e più precisamente per i fattori, campari ed acquaioli, campagnoli, cavallanti, bifolchi, mungitori, manzolai, trattoristi, comuni o di campagna e scorte.
Si intende esteso anche ai fabbri, falegnami e muratori sempreché non svolgano una funzione artigianale autonoma.

Art. 4. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
[…]
Il contratto individuale potrà essere contestato entro 20 giorni dalla sua firma nel solo caso che tra l’agricoltore ed il lavoratore si siano pattuite condizioni speciali in deroga al presente contratto che non siano state inserite sul detto contratto.
[…]
A tutti gli effetti i contratti individuali diversi dal presente sono validi soltanto se più favorevoli ai lavoratori e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 6. - Mansioni dei salariati.
Fermi restando gli usi e le consuetudini locali in quanto non siano espressamente modificati dal presente contratto collettivo, le principali mansioni per le varie categorie dei salariati sono le seguenti:
Capi e sottocapi
Capi uomini. - Si intendono: il capo mungitore, il capo bifolco, il capo cavallante. Quando nella stalla vi è un solo salariato egli assume tutti i doveri ed i diritti del capo; qualora i salariati siano in numero superiore, il conduttore deve provvedere a nominare tra essi il capo
Le principali mansioni dei capi sono:
а) disporre per l’inizio del lavoro;
b) predisporre le razioni di mangime da somministrare al bestiame;
e) assistere il bestiame nelle malattie e nei parti;
d) ordinare i turni di guardia.
Oltre alle predette mansioni comuni a tutti i capi, il capo mungitore deve provvedere a regolare l’allattamento dei vitelli.
Il capo mungitore non potrà assentarsi dall’azienda senza informare il conduttore, rimanendo ferma la guardia notturna a suo carico.
Il capo mungitore, il capo bifolco, il capo cavallante, oltre al servizio di capo stalla, è tenuto a disimpegnare, limitatamente al numero del bestiame assegnatogli, anche le mansioni dei salariati semplici appartenenti alla sua categoria.
Sottocapo. - Nelle aziende in cui vi siano più di due salariati della stessa categoria, deve essere nominato il sottocapo il quale è tenuto a coadiuvare il capo nel disbrigo delle sue mansioni e sostituirlo in caso di assenza.
Camparo irrigatore. - Il camparo è quel salariato che esegue la condotta e la distribuzione dell’acqua nei terreni dell’azienda; inoltre egli indirizza e sorveglia il personale addetto alla irrigazione e quello avventizio eventualmente posto alle sue dipendenze per lo spurgo e la manutenzione dei cavi. Il camparo qualora lavori di notte, avrà diritto al riposo compensativo diurno; qualora il riposo suddetto non fosse possibile gli verrà compensato secondo il disposto dell'art. 11.
Il capo camparo nominato dall’agricoltore è colui che dirige i campari; colui che esercita le mansioni di camparo durante la stagione estiva è sottocamparo ed avrà lo stesso trattamento dei sottocapi.
Il sottocamparo è la scorta del camparo.
Bifolco. - Il bifolco è quel salariato che ha in uso, governo e custodia una coppia di buoi.
Per l’ex circondario di Voghera, come consuetudine, ogni bifolco avrà in consegna fino a quattro buoi.
Cavallante. - Il cavallante è quel salariato che ha in uso, governo e custodia due cavalli; gli spetta la precedenza nell’uso degli stessi sugli altri lavoratori. La guardia alla stalla dei buoi e dei cavalli durante la notte è obbligatoria a turno soltanto nei casi di malattia del bestiame che richieda assistenza; il salariato addetto a tale sorveglianza è però dispensato da tutti i lavori diurni.
Mungitori. - Il mungitore è quel salariato adibito alle operazioni di mungitura, alla cura ed al governo delle vacche in consegna e in conseguenza è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni, limitatamente al bestiame affidatogli:
a) mungitura;
b) pulizia normale della stalla e dell’abbeveratoio;
c) trasporto e riordino del letame in concimaia;
d) preparazione della lettiera, preparazione e somministrazione dei mangimi occorrenti;
e) abbeveramento del bestiame;
f) cura ed assistenza alle vacche partorienti ed inferme;
g) consegna del latte al casone aziendale.
Ad ogni mungitore verranno affidate n. 17 vacche. Qualora l’acqua per l’abbeverata sia sollevata a mano ad ogni mungitore verrà affidata una vacca in meno.
Nelle stalle con maggior numero di vacche, il numero delle stesse da affidarsi ai mungitori è il seguente:
1) due mungitori avranno in consegna: il primo n. 15 vacche e l’altro n. 17;
2) tre mungitori avranno in consegna: il primo n. 13 vacche e gli altri n. 17;
3) quattro mungitori avranno in consegna: il primo n. 11 vacche e gli altri n. 17;
4) cinque mungitori avranno in consegna: il primo n. 9 vacche e gli altri n. 17;
5) sei mungitori avranno in consegna: il primo n. 7 vacche e gli altri n. 17;
6) nelle stalle con più di 6 mungitori il capo non avrà vacche in consegna, ma curerà l’allattamento dei vitelli e coadiuverà nella mungitura.
I mungitori godranno del turno di rotazione del bestiame loro assegnato costituito dalle vacche in lattazione, asciutte e coperte.
Il mungitore solo nella sua categoria, che abbia in consegna fino a 11 vacche sarà tenuto ad eseguire la falciatura e la rastrellatura dell’erba per le vacche stesse.
Al mungitore oltre al numero di vacche fissato non potranno essere affidate più di altre due vacche, fatta eccezione per le stalle con uno o due mungitori nei quali casi il soprannumero di vacche potrà rispettivamente arrivare a quattro o a sette, che gli verranno compensate in base al disposto dell’art. 19; nel caso in cui il mungitore avesse in consegna un numero di capi di bestiame inferiore a 11 dovrà prestarsi, a richiesta del conduttore, all’esecuzione di eventuali lavori in campagna sempre nei limiti dell’orario normale. Anche in mancanza di detta richiesta, al mungitore compete la retribuzione stabilita per la sua categoria.
I tori non daranno diritto ad alcun compenso quando siano in ragione di uno ogni 40 vacche o frazione, mentre i tori in soprannumero verranno ragguagliati ad una manza e come tali pagati, il conduttore potrà affidare ai mungitori, invece di vacche lattifere, manze da allevamento o vitelli slattati. Il numero di vitelli non potrà superare il numero di quelli nati nella stalla.
Agli effetti dei capi di bestiame affidati ai mungitori, sono ragguagliati numericamente da una vacca:
a) una manza coperta di sette mesi;
b) due manze da allevamento;
c) due vitelli divezzati.
Terminato il lavoro di stalla i mungitori non potranno recarsi ad eseguire lavori presso terzi senza la preventiva autorizzazione del conduttore.
I mungitori nel disimpegno delle loro mansioni, dovranno attenersi alle buone norme dell’igiene e della zootecnica, ed alle istruzioni loro impartite relativamente all’orario e alla consegna del latte.
Il mungitore comandato per il turno di guardia alla stalla non potrà allontanarsi dalla cascina senza farsi sostituire.
Durante il periodo del pascolo i mungitori godranno di un compenso straordinario e speciale di L. 5 al giorno per ogni vacca in n insegna.
Mungitura meccanica - Abbeverata con tazza
Nelle stalle in cui è attuata la mungitura meccanica o l’abbeverata con tazza (o impianti similari) il datore di lavoro ed i lavoratori prenderanno intese per proporzionare il numero dei capi di bestiame in consegna stabilito dal contratto vigente, in rapporto al minor tempo impiegato con l’uso della mungitura meccanica e dell’abbeverata con tazzette. Tali intese, saranno ratificate dalle Organizzazioni Sindacali entro 20 giorni, trascorsi i quali si intenderanno valevoli ad ogni effetto.
Manzolai. - Il manzolaio è adibito alla cura ed al governo delle manze in consegna ed è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni limitatamente al bestiame affidatogli:
a) pulizia della stalla e dell’abbeveratoio;
b) trasporto e riordino dello stallatico in concimaia;
c) preparazione della lettiera, preparazione e somministrazione dei mangimi occorrenti;
d) abbeveramento del bestiame in cascina;
e) sorveglianza del bestiame al pascolo;
f) accompagnamento del bestiame durante i trasferimenti.
Ad ogni manzolaio, unità lavorativa intiera, non potranno essere affidate più di 36 manzette riducibili a 34 nei casi previsti per i mungitori.
Qualora al manzolaio venga affidato un numero di capi inferiore a 28, esso sarà tenuto, oltre ad eseguire le mansioni sopraindicate, a prestarsi ad altri lavori che gli fossero ordinati. Anche in mancanza degli ordini di cui sopra, al manzolaio compete la retribuzione stabilita per la sua categoria.
Per l’Oltrepò il manzolaio eseguirà i lavori consuetudinari.
Al manzolaio, oltre al numero sopradetto di manze, non potranno essere affidate più di quattro manze per le quali gli verrà corrisposto il compenso fissato dall’articolo 19.
Per la cura ed il governo del bestiame nei giorni festivi, al manzolaio verrà corrisposto un compenso annuo forfettario di ore 350 di paga e contingenza tradotto in danaro.
Per l’Oltrepò detto compenso sarà ridotto proporzionalmente per quei manzolai che avessero in consegna un numero di manzette inferiore a quello previsto dal patto.
Erbaiolo. - L’erbaiolo è il salariato addetto al taglio dell’erba per la bergamina, assunto con qualifica di erbaiolo.
Nel periodo in cui non si taglia l’erba deve prestarsi ai lavori di campagna; se lavora con personale avventizio osserverà l’orario degli avventizi, se lavora con il personale salariato osserverà l’orario dei salariati.
Scorta. - È il lavoratore che senza avere mansione specifica sostituisce i salariati ammalati o assenti.
Esso acquista i diritti del salariato che sostituisce per il tempo della sostituzione. Nei giorni in cui non è chiamato alla sostituzioni deve prestarsi ai lavori di campagna osservando l’orario della categoria con la quale lavora.

Art. 7. - Salariati isolati (da giovani).
L’agricoltore provvederà direttamente alla somministrazione del normale vitto, alla pulizia degli indumenti ed all’alloggio del salariato da giovane e corrisponderà, a seconda della età, i seguenti salari per tutte le zone.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario annuo è di 2.400 ore di effettivo lavoro. L’orario giornaliero è di 8 ore.
Ad eccezione dei mungitori e dei manzolai l’ora fatta in meno nel periodo dall’11 novembre al 10 febbraio verrà tradotta in danaro dedotta dal salario globale.
L’orario si intende Iniziato e finito sul posto del lavoro.

Art. 10. - Governo bestiame ed erba nei giorni festivi.
I salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame dovranno eseguire tali operazioni anche nei giorni festivi.
Nella zona dell’ex circondario di Pavia. - Per la cura ed il governo quotidiano del bestiame, oltre l’orario di campagna, per il rastrellamento, caricamento e trasporto dell’erba nei giorni festivi, nonché il taglio, rastrellamento, caricamento e trasporto nelle seconde giornate festive, ai bifolchi ed ai cavallanti verrà corrisposto un compenso annuo calcolato su 260 ore di paga globale e contingenza, tramutato in danaro.
Dal 15 aprile al 15 ottobre anche tutti gli altri salariati senza bestiame in consegna dovranno provvedere alle operazioni inerenti all’erba. Detta prestazione verrà retribuita con un compenso forfettario di ore 30. Prima e dopo le date di cui sopra vi provvederanno i soli bifolchi e cavallanti.
Nella zona dell’ex circondario di Mortara. - Per la cura ed il governo quotidiano del bestiame oltre l’orario di campagna, per il rastrellamento, caricamento, trasporto dell’erba nel giorni festivi, nonché il taglio, il rastrellamento, il caricamento e il trasporto dell’erba nei secondi giorni festivi, ai bifolchi ed ai cavallanti verrà corrisposto un compenso annuo calcolato su 265 ore di paga globale e contingenza tramutato in danaro.
Per la sona dell’ex circondario di Voghera. - Per la cura ed il governo quotidiano del bestiame oltre l’orario di campagna, verrà dato ai bifolchi ed ai cavallanti un compenso annuo corrispondente a 235 ore di paga globale e contingenza tramutato in danaro. Per il rastrellamento, caricamento, trasporto dell’erba nei giorni festivi, nonché il taglio, il rastrellamento, il caricamento e il trasporto nei secondi giorni festivi, verrà dato ai bifolchi ed ai cavallanti un compenso annuo corrispondente a 35 ore di paga globale e contingenza tramutato in danaro.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre l’orario fissato dal precedente art. 8.
[…]
Le ore straordinarie non potranno comunque eccedere le due ore giornaliere e le 12 settimanali salvo i casi di assoluta necessità per cui la mancata esecuzione del lavoro pregiudichi il raccolto di un prodotto o danneggi la produzione.
Per lavoro notturno si intende quello che va da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba […]
Dal lavoro notturno sono esclusi inoltre i salariati di età inferiore ai 16 anni.
Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto. […]
Le ore straordinarie, festive e notturne dovranno essere segnate sul libretto sindacale e liquidate settimanalmente.
[…]

Art. 12. - Interruzioni e recuperi.
Per il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di intemperie si fa riferimento alle disposizioni di legge con la seguente limitazione: detto recupero dovrà avvenire entro i sei giorni successivi con un massimo di due ore giornaliere, sempreché il salariato non venga comandato in lavori aziendali al coperto.
Qualora il salariato venga comandato a lavori indispensabili durante le intemperie le ore effettuate agli effetti del recupero, saranno considerate doppie.

Art. 13. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, ivi compresi gli addetti alla cura ed al governo del bestiame, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Fanno eccezione i mungitori ed i capi mungitori ai quali, qualora non possano fruire del riposo settimanale verrà corrisposta per ogni giornata di riposo non goduto la paga globale maggiorata del 25%.
Qualora nell’azienda sussistano le condizioni per cui il mungitore possa usufruire del riposo settimanale, esso è tenuto ad effettuarlo.

Art. 15. - Attrezzi da lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti salariati tutti gli attrezzi di lavoro, previa registrazione sul libretto sindacale.
Il lavoratore è responsabile della buona conservazione e risponderà di tutti gli attrezzi che eventualmente gli fossero consegnati.

Art. 17. - Elementi integrativi dei salario.
[…]
Casa, orto, porcile e pollaio. - L’agricoltore è tenuto a fornire gratuitamente una casa di abitazione, un orto come da consuetudine, un pollaio, un porcile ed un luogo coperto per il ricovero della legna.
La casa d’abitazione dovrà essere proporzionata ai bisogni igienici e morali della famiglia. Gli ambienti dovranno essere salubri ed imbiancati ad ogni cambio di famiglia ed in ogni caso, ogni biennio.
Il salariato sarà tenuto a mantenere la casa nello stato in cui gli venne consegnata, salvo l’uso.
Qualora l’agricoltore non fornisca in azienda la casa, sarà tenuto al pagamento del canone di affitto nella misura che il lavoratore paga.
[…]

Art. 21. - Salariati adibiti ai lavori speciali.
La mano d’opera salariata può essere adibita ai lavori qualificati speciali nel contratto per la mano d’opera avventizia; in questo caso
a) lavori di taglio riso (verrà concordato a raccolto);
b) lavori di mietitura, legatura e trebbiatura cereali estivi (verrà concordato prima del raccolto);
c) lavori di falce fienaia L. 4,50 all’ora.
La battitura della falce fienaia è a carico del salariato e dovrà essere effettuata fuori orario di lavoro. Essa verrà compensata con 7 lire per ogni ora di falce fienaia.

Art. 23. - Ferie.
Il lavoratore, nell’annata, avrà diritto a 8 giorni (64 ore) di ferie retribuite delle quali almeno 4 giorni (32 ore) nel secondo semestre.
[…]
Si intende che le ferie non fatte, anche se non richieste, dovranno essere pagate con salario globale e contingenza.

Art. 28. - Cambiamento di mansioni.
Il salariato è tenuto ad eseguire i lavori speciali del proprio mestiere ed a sostituire gli altri salariati, anche se specializzati, nei giorni di malattia e nei limiti dell’orario di lavoro di colui che viene sostituito. È tenuto altresì, in caso di necessità, a sostituire i lavoratori avventizi.

Art. 30. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 31. - Malattie ed infortunio - Malattie del lavoro.
[…]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 32. - Concessione vettura e fornitura ghiaccio.
Il conduttore dell’azienda concederà gratuitamente le vetture per il trasporto del medico e della levatrice per le chiamate d’urgenza.
L’agricoltore che disponga di ghiaccio nella tenuta, fornirà gratuitamente la quantità prescritta dal medico per i bisogni del salariato o per i membri della famiglia che siano ammalati.

Art. 33. - Trasporto mangimi, lettimi ed allargamento erba.
Tutti i salariati addetti all’uso ed al governo del bestiame, avranno l’obbligo di trasportare nella stalla i foraggi concentrati ed i lettimi, il fieno ed il foraggio insilato già ammassato nella corte e nelle adiacenze e fino alla distanza dalla stalla di 100 metri circa.
I salariati, compresi i mungitori, dovranno provvedere allo scarico ed all’allargamento dell’erba nelle località che verranno indicati perché non si riscaldi.

Art. 35. - Disciplina.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo ispirando i suoi rapporti quotidiani coi lavoratori al rispetto dovuto come suoi diretti collaboratori.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati.
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 36. - Norme disciplinari.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, nel modo seguente:
1) con multe sino ad un massimo di due ore di salario globale nel seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro quando non provveda al regolare riordino del letame in concimaia e nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
3) con licenziamento in tronco senza indennità nei casi seguenti:
a) passaggio a vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni e al bestiame;
[…]

Art. 38. - Rispetto del contratto di lavoro.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano fin d’ora, materialmente e moralmente di rispettare e far rispettare tutte le norme contenute nel presente contratto.

Allegato 2 - Contratto collettivo per la mano d’opera avventizia dipendente dalle aziende agricole della provincia di Pavia, 28 giugno 1957
Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.

Sono braccianti avventizi i lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro da effettuarsi è il seguente:
- dall’11 novembre al 10 febbraio ore 7;
- dall’11 febbraio al 10 novembre ore 8.
L’orario giornaliero si intende iniziato e finito sul posto di lavoro. Per il riposo intermedio si seguiranno le norme di legge e le consuetudini in atto. I riposi non potranno essere interrotti che per motivi di forza maggiore.
Resta comunque sancito che l’inizio dell’orario di lavoro è di competenza dell’agricoltore il quale potrà anticiparlo o posticiparlo di un'ora al giorno.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre le otto ore di lavoro.
[…]
Le ore straordinarie non potranno eccedere le due giornaliere e le dodici settimanali, salvo casi di necessità per cui la mancata esecuzione dei lavori pregiudichi il raccolto del prodotto o danneggi la produzione.
Per lavoro notturno si intende quello che va dalle ore 21 alle ore 5 […]
Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi previsti dalle norme di legge […]
Le ore straordinarie, festive e notturne dovranno essere segnali sul libretto paga e liquidate settimanalmente.
[…]

Art. 8. - Lavori eseguiti durante il periodo monda.
[…]
Il personale avventizio di età inferiore potrà essere iscritto sul contratto monda e venire adibito a tali lavori. […]

Art. 9. - Distacco braccianti dai lavori speciali.
Il distacco momentaneo di lavoratori dal lavoro di falciatura, mietitura, legatura e trebbiatura di qualunque cereale e dei ravettoni per i lavori di carico in campagna non comporta riduzione di paga. Sarà cura del datore di lavoro di far turnare i lavoratori dell’azienda capaci di eseguire le operazioni di mietitura al fine di permettere agli stessi la perequazione delle ore del lavoro in causa.

Zone degli ex circondari di Pavia e Mortara
Art. 10. - Tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.

Lavori speciali.
Lavori di falce fienaia, escluso il taglio delle stoppie da riso: […]
Taglio erba stando in acqua nei cavi, quando l’acqua arriva all’inguine: […]
Spurgo cavi aziendali e maestri, stando in acqua e nel fango: […]
La tariffa per i lavori di taglio, legatura e trebbiatura dei cereali estivi e dei ravettoni, sarà stabilita con patto a parte due mesi prima dell’inizio di detti lavori.
Ai seminatori e spargitori di concimi chimici verrà corrisposto il 6% di maggiorazione da computarsi sulla sola paga e contingenza dei lavori ordinari dal 1° luglio 1957.
Agli spargitori a mano di calciocianamide verranno corrisposte lire 200 al quintale, comprensive della tariffa ordinaria.
Per l’irrorazione dei diserbanti effettuata con pompa a spalle verrà corrisposto il 9,50 % di maggiorazione da computarsi sulla sola paga e contingenza dei lavori ordinari dal 1° luglio 1957.
Al trattorista patentato, quando compie il lavoro con la trattrice, verrà corrisposta una maggiorazione oraria di L. 5.
La battitura della falce fienaia è a carico del lavoratore e dovrà essere effettuata fuori dall’orario di lavoro […]
Lavori ordinari.
Tutti gli altri lavori, esclusa la monda, sono considerati lavori ordinari […]

Art. 11. - Tariffe per le donne dai 17 ai 55 anni.
Lavori speciali.
Per i lavori di mietitura, legatura e trebbiatura dei cereali estivi e dei ravettoni la tariffa sarà stabilita con patto a parte due meni prima dell’inizio di detti lavori.
Per i lavori di zappatura e rincalzatura della melica, se fatta con mondariso, sarà corrisposta la paga monda, altrimenti la paga sarà di lire 27,35 all’ora.
Per la raccolta del granoturco, la scartocciatura, la sgranatura, l’essiccazione, valgono le consuetudini locali: comunque dovrà essere garantita la retribuzione prevista per i lavori ordinari.
Lavori ordinari.
Tutti gli altri lavori, esclusa la monda, sono considerati lavori ordinari […]
Per i lavori in acqua durante la semina del riso saranno corrisposte L. 1,50 all’ora in più della tariffa ordinaria.

Zona dell’ex circondario di Voghera
Art. 12. - Tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.

Lavori speciali.
Per i lavori di mietitura, legatura e trebbiatura dei cereali estivi la tariffa sarà stabilita con patto a parte due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Tutti i lavori eseguiti localmente durante la mietitura saranno retribuiti con la tariffa prevista dall’accordo particolare.
Per i lavori di falce fienaia sarà corrisposta una maggiorazione […]
La battitura della falce fienaia è a carico del lavoratore e dovrà essere effettuata fuori dall’orario di lavoro […]
Spurgo cavi maestri ed aziendali stando in acqua e nel fango: […]
Per i lavori di vendemmia e cantina nella zona prevalentemente viticola, sarà corrisposta una maggiorazione […]
Tutti i lavori eseguiti nella zona prevalentemente viticola durante la vendemmia, saranno retribuiti con la tariffa prevista dal comma precedente.
Per gli avventizi occupati nella zona montana, e si intende per tale la zona che superi i 700 metri di altitudine, le paghe ed i compensi si intendono maggiorati del 30 % sulla paga base.
Spargimento a mano della calciocianamide: L. 200 al quintale comprensive della tariffa ordinaria.
Per l’irrorazione dei diserbanti effettuata con pompa a spalla verrà corrisposto il 9,50 % di maggiorazione da computarsi sulla sola paga e contingenza dei lavori ordinari dal 1° luglio 1957.
Al trattorista patentato quando compie il lavoro con la trattrice gli verrà corrisposta una maggiorazione oraria di L. 5.
Lavori ordinari.
Tutti gli altri lavori agricoli sono considerati lavori ordinari […]

Art. 13. - Tariffe per le donne dai 17 ai 55 anni.
Lavori speciali.
Per i lavori di mietitura, legatura e trebbiatura cereali estivi la tariffa sarà stabilita con patto a parte due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Por i lavori di vendemmia, in zona prevalentemente viticola, tariffa dei lavori ordinari va maggiorata del 40 % sulla paga base.
Tutti i lavori eseguiti nella zona prevalentemente viticola durante la vendemmia saranno retribuiti con la tariffa prevista al precedente comma.
Per le avventizie occupate nella zona montana, e si intende per tale la zona che superi i 700 metri di altitudine, le paghe ed i compensi saranno maggiorati del 20 % sulla paga base.
Lavori ordinari.
Tutti gli altri lavori sono considerati ordinari […]
Zappatura e rincalzatura melica L. 27,35 all’ora.

Norme per tutti i circondari
Art. 15. Riduzione di paga per minorata capacità lavoratici

Il lavoratore fisicamente minorato potrà essere assunto con paga che sia in relazione alla sua diminuita capacità lavorativa da concordarsi fra le parti salvo ratifica delle competenti organizzazioni
La ratifica, per la natura del rapporto, deve avvenire entro i primi 3 giorni dall’assunzione.

Lavori boschivi
Art. 16. - Abbattimento piante di alto fusto e spaccatura legna.

Per l’abbattimento delle piante di alto fusto da parte del conduttore del fondo, per uso di azienda, verrà corrisposta la tariffa dei lavori ordinari più Kg. 25 di legna o il corrispondente valore in danaro al prezzo fissato per il produttore.
Per tali lavori, se fatti per uso commerciale o industriale verrà corrisposta la tariffa all’uopo concordata per la mano d’opera addetta ai lavori boschivi.

Art. 17. - Abbattimento piante di basso fusto spaccatura legna e scalvo.
Durante la scalvo, l’abbattimento delle piante di basso fusto e la spaccatura della legna per uso aziendale, verrà corrisposta la tariffa prevista per i lavori ordinari più Kg. 25 di legna od il corrispondente valore in danaro per la zona della Lomellina e per la località ove esisteva tale consuetudine.
Per la zona del pavese i Kg. 25 di legna o l’equivalente valore al ni" ii fissato per il produttore verranno concessi gratuitamente ai soli scalvini ed abbattitori, mentre per la spaccatura della legna verrà corrisposta una maggiorazione oraria di L. 3 sulla tariffa prevista per i lavori ordinari.

Norme generali
Art. 18. - Spargimento concimi chimici e calciocianamide.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire indumenti atti a preservare i lavoratori dalle lesioni cutanee e dal logorio degli abiti.
Il bracciante potrà essere esonerato dall’obbligo di spargere la calciocianamide solo nel caso di comprovata inidoneità fisica.

Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 22. - Festività nazionali, infrasettimanali, ferie, indennità di anzianità, gratifica natalizia.
Al bracciante avventizio competono, per ogni anno di servizio prestato […] 5 giorni di ferie.
A titolo di indennità sostitutiva degli istituti di cui sopra e delle festività nazionali ed infrasettimanali, al bracciante avventizio sarà corrisposta una maggiorazione del 19% della retribuzione (paga base e contingenza) per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]

Art. 25. - Disciplina.
[…]
La disciplina del lavoro nelle aziende compete esclusivamente all’agricoltore.
Nei casi di infrazione al presente contratto, (assenze abusive dal lavoro nei periodi di punta, rifiuto di ordine, danni, ecc.) l’agricoltore potrà ricorrere al licenziamento in tronco.

Art. 26. - Controversie.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
In caso di mancato accordo in sede sindacale le parti adiranno l’Ufficio Provinciale del Lavoro per l’ulteriore tentativo di conciliazione.

Art. 27. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1957 con scadenza al 10 novembre 1958.
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