Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 25 luglio 1960
Validità: 25.07.1960 - 10.11.1962
Parti: Unione degli Agricoltori Giuliani e Unione Sindacale Provinciale di Gorizia-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Uil Terra
Settori: Agroindustriale, Lavoratori agricoli, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Definizione delle categorie interessate e loro mansioni.
Lavoratori qualificati
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Libretto di lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Donne e fanciulli.
Art. 7. - Classificazione della mano d’opera.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 11. - Indennità di contingenza.
Art. 12. - Maggiorazione delle tariffe per i comuni di Monfalcone e Gorizia.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Lavori speciali.
Art. 15. - Cottimo.
Art. 16. - Riposo settimanale.
Art. 17. - Compensi speciali.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Ferie, festività, gratifica natalizia per lavoratori avventizi.
Art. 21. - Cambiamento di mansioni.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Assicurazioni sociali.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Malattie e infortuni.
Art. 26. - Permessi straordinari.
Art. 27. - Trattamento alle operaie gestanti.
Art. 28. - Modalità di pagamento.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento.
Art. 30. - Indennità di licenziamento.
Art. 31. - Zone malariche.
Art. 32. - Dirigenti sindacali.
Art. 33. - Corresponsione in natura.
Art. 34. - Allevamento di bassa corte.
Art. 35. - Manutenzione degli alloggi.
Art. 36. - Spigolature.
Art. 37. - Dormitori.
Art. 38. - Attrezzatura del lavoratore.
Art. 39. - Mezzi di trasporto per casi d’urgenza.
Art. 40. - Disciplina.
Art. 41. - Norme disciplinari.
Art. 42. - Controversie individuali.
Art. 43. - Controversie collettive.
Art. 44. - Decorrenza, durata e disdetta del contratto.
Norme transitorie

Contratto collettivo per i lavoratori agricoli della provincia di Gorizia, 25 luglio 1960

Il giorno 25 luglio 1960 nella sede dell’Unione degli agricoltori Giuliani di Gorizia, tra l’Unione degli Agricoltori Giuliani […] e l'Unione Sindacale Provinciale di Gorizia (Cisl) […], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli […], la Uil Terra […], è stato stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori agricoli della provincia di Gorizia. 

Art. 1. - Definizione delle categorie interessate e loro mansioni.
Il presente contratto collettivo riguarda quei lavoratori di ambo i sessi i quali vengono assunti per l’esecuzione dei vari lavori ricorrenti nelle Aziende agricole situate nella provincia di Gorizia.
Tali lavoratori, in rapporto al periodo di tempo per cui vengono assunti, si definiscono nel modo seguente:
Avventizi: Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione, a fine settimana, o comunque non oltre la quindicina secondo gli usi in atto presso le singole Aziende.
Semi fissi: Lavoratori assunti giornalmente e retribuiti ad ore ma con reciproco impegno di occupazione e di prestazione d’opera per un minimo di 230 giornate da compiersi durante l’annata agricola.
Fissi: Lavoratori assunti giornalmente e retribuiti ad ora, per i quali vige il reciproco impegno di occupazione e prestazione d’opera per un minimo di 300 giornate
Salariati: Lavoratori assunti con vincolo annuo e retribuiti mensilmente (intendendosi per percezione mensile quella riferita alle sole giornate feriali e secondo il normale orario di lavoro).
[….]

Art. 3. - Contratto individuale.
[…]
Tale contratto individuale non avrà valore per quelle condizioni che riflettono un trattamento meno favorevole ai lavoratori di quelli previste dal presente patto collettivo.

Art. 6. - Donne e fanciulli.
Per le ammissioni al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Le donne non possono per nessun motivo essere adibite ai lavori seguenti:
а) lavori di vangatura sul terreno vergine, lavori richiedenti in rottura del terreno con mazze e scavo di fossi e scoline per le sistemazioni fondiarie e agrarie;
b) irrorazioni delle piante in genere con pompe a zaino e solforazione;
c) facchinaggi in genere e abbattimento di piante;
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro e dell’erpice;
e) spargimento di concimi chimici e carico del letame;
f) profilatura degli aghi dei pressapaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne con il loro consenso, vengono adibite a lavori di cui sopra verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini della categoria corrispondente.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è fissata nella media annua di ore otto giornaliere e la distribuzione di queste nella giornata sarà regolata in due periodi. L’unico periodo di riposo intermedio non potrà superare le due ore, salvo accordi diversi intervenuti aziendalmente tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori.
L’attività agricola svolgendosi quasi esclusivamente all’aperto impone di adattare la durata del predetto orario normale alla persistenza della luce solare.
L’orario normale di lavoro agricolo viene pertanto così stabilito per i vari mesi dell’anno:
dal 15 novembre al 15 febbraio ore 7
dal 15 maggio al 15 agosto ore 9
i rimanenti mesi ore 8
L’orario di lavoro avrà inizio e termine sui posti di raccolta degli operai, che verranno di volta in volta stabiliti.
In considerazione che i lavori di cura e governo del bestiame hanno carattere discontinuo, al personale ad esso addetto - le cui mansioni sono precisate all’articolo 1 - non va applicata la limitazione di orario prevista al comma 1 del presente articolo.
E poiché la natura di tali lavori, non consente la determinazione di altre limitazioni dirette di orario, tale determinazione è determinata in via indiretta dalle mansioni e dalle assegnazioni di bestiame previste dall’articolo 1.
Altrettanto dicasi degli stallieri e degli uomini di scuderia, in quanto i loro lavori hanno carattere discontinuo.
Per i guardiani la suddivisione dell’orario normale di lavoro rimane alla loro discrezione, in relazione alle esigenze del loro compito.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro;
b) lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle 6 del mattino per i mesi da aprile a settembre; dalle ore 19 alle 7 del mattino per i mesi da ottobre a marzo;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei seguenti giorni festivi:
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali, salvo il caso di inderogabili necessità in cui la mancata esecuzione pregiudichi i raccolti.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico: salvo nei casi di lavoro notturno quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte.
[…]

Art. 14. - Lavori speciali.
Per i sottoindicati lavori richiedenti uno sforzo superiore al normale, alle tariffe orarie (paga base più contingenza, per gli avventizi, semifissi, fissi e a quelle ricavate per i salariati dividendo per 208 il loro salario mensile (paga base più contingenza) vanno applicate le seguenti maggiorazioni:
1) Per le irrorazioni a mano e solforazioni di viti, piante da frutto e per lo spargimento di calciocianamide 16 %
2) Per lo spargimento a mano di altri concimi chimici 8 %
3) Per lavoro di scavo e spurgo dei fossi in presenza di acqua e melma 20 %
4) Per la falciatura a mano, la mietitura di cereali e l’estrazione del lino e la trebbiatura meccanica (salve per questa ultima le diverse consuetudini locali) 15 %
5) Per i lavori pesanti di magazzino 20 %
6) Per la trebbiatura a mano 28 %
7) Per l’insilatura a mano e l’abbiccamento di fieno e foraggio oltre l’altezza di metri 5 24 %
8) Per la spaccatura di legna e abbattimento di piante 16 %
9) Vuotatura di pozzi neri 24 %

Art. 16. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori salariati è dovuto un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però, a giudizio del datore di lavoro, per i salariati bovai, salariati vaccari e salariati stallieri in genere, ciò non fosse possibile, essi dovranno eseguire anche nelle giornate domenicali le mansioni loro affidate sia pur riducendole alla sola pulizia della stalla, al governo ed alla mungitura del bestiame.
In tal caso ai detti salariati che non possono usufruire completamente del riposo settimanale, dovrà essere concesso un riposo compensativo a «forfait» di quaranta giorni per ogni anno, da usufruirsi in una sola volta o in più periodi a seconda delle richieste dell’interessato e delle esigenze dell’azienda.
Tutte le giornate di assenza dal lavoro del bovaro, vaccaro e stalliere dovute a permessi concessi e, comunque, non a causa di forza maggiore, andranno computate su tale periodo di riposo compensativo Nel caso che l’interessato fruisca di questo periodo solo parzialmente esso riceverà una integrazione in denaro pari ad una giornata di retribuzione globale prevista per il fisso con un aumento del 3,45 % sulla paga base più contingenza per ogni giornata di riposo compensativo non fruita.
[…]

Art. 17. - Compensi speciali.
Se nell’azienda esiste una stazione di monta il salariato addetto avrà diritto ad un’ora di salario per salto.
Se ad un salariato bovaro vaccaro viene affidato un numero di capi superiore ai massimi fissati dall’articolo 1, egli avrà diritto ad un compenso pari ad un’ora di paga totale (paga base più contingenza) giornaliera per ogni capo eccedente.
In ogni caso tali eccedenze non potranno superare i tre capi, per ogni vitello vivo e vitale il salariato vaccaro percepisce un compenso di L. 360.
Analogo trattamento vale per i cavallanti.

Art. 19. - Ferie.
Ai lavoratori fissi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta, a decorrere dal giorno di assunzione, un periodo di ferie annuali retribuito con paga totale (paga base e contingenza) di 7 giorni, restando in facoltà del datore di lavoro di fissarne l’epoca affinché non ne risulti intralciato il regolare andamento del lavoro.
Dopo il 1° anno si calcolano per quote anche le frazioni di anno. Qualora per comune accordo il lavoratore non fruisca di tale periodi di ferie, avrà diritto al compenso delle giornate comprensive dell’indennità di contingenza.
Ai lavoratori semifissi che abbiano prestato servizio per almeno 230 giornate di lavoro, spettano in un anno 7 giornate di ferie retribuite con la paga base più contingenza.
Ai salariati fissi, spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Il datore di lavoro, nello stabilire l’epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto compatibilmente delle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.
Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 20. - Ferie, festività, gratifica natalizia per lavoratori avventizi.
Al lavoratore avventizio compete in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti alle altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifiche natalizie, ferie ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propria del rapporto di lavoro stabile e continuativo, una indennità speciale.
[…]

Art. 23. - Assicurazioni sociali.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 27. - Trattamento alle operaie gestanti.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 31. - Zone malariche.
Nelle zone della Provincia riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro avranno l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino o di altri specifici antimalarici ai lavoratori. Per il periodo dell’anno che va dal 1° luglio al 15 ottobre sarà corrisposta una indennità di zona malarica di una lira oraria.
Le parti contraenti si impegnano di riunirsi annualmente per esaminare alla luce delle nuove statistiche le variazioni da apportarsi a tale indennità.

Art. 32. - Dirigenti sindacali.
I lavoratori, aventi qualifica di dirigenti sindacali, dovranno essere liberi durante l’orario normale di lavoro, per partecipare alle trattative di contratti quando questi siano condotte fra le Organizzazioni Sindacali e ciò in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1.
In tali occasioni i lavoratori percepiranno le normali retribuzioni globali e il rimborso delle relative spese vive di trasferta.

Art. 33. - Corresponsione in natura.
[…]
Ai lavoratori fissi e salariati spetta, infine, l’alloggio commisurato a loro, alla moglie ed agli altri familiari a carico, nonché l’uso del pollaio e porcile e l’uso dell’orto.
L’alloggio dovrà essere proporzionato alla composizione della famiglia ed in condizioni di abilità rispondenti alle buone norme igieniche.
[…]
Il vitto, se per accordo reciproco viene corrisposto, dovrà essere sano e sufficiente ai bisogni dei lavoratori; il datore di lavoro può trattenere per una giornata di vitto, alloggio e per pulizia e cura del vestiario un importo non superiore alle 300 lire giornaliere.
[…]

Art. 35. - Manutenzione degli alloggi.
All’atto della consegna delle case ed annessi al lavoratore fisso salariato, questa dovrà risultare imbiancata a nuovo e completa in ogni sua parte, specie per quanto riguarda serramenti, vetri, zanzariere nelle zone malariche, apparecchi di chiusura nei serramenti, impianti igienici, ecc.
Tale stato dell’abitazione sarà fatto constatare da apposito verbale scritto e firmato dalle due parti, tanto sull’esemplare consegnato al lavoratore che su quello trattenuto dal datore di lavoro.
Quest’ultimo ha l’obbligo di fare imbiancare la abitazione ogni qualvolta lo stato della pittura lo richieda e compiere in essa tutti i normali lavori di manutenzione.
Il lavoratore consegnatario ha, a sua volta, l’obbligo di conservare l’abitazione ed annessi con ogni cura avvertendo tempestivamente la direzione dell’Azienda dei guasti provocati da cause indipendenti dalla sua volontà.
I guasti ed i danni provocati da incuria del consegnatario e della sua famiglia, dovranno venire riparati a spese del consegnatario stesso.
L'illuminazione della casa è a carico del lavoratore che la abita.

Art. 37. - Dormitori.
Nel caso che l’Azienda ritenga opportuno allestire dei dormitori per il pernottamento dei lavoratori nell’Azienda stessa, i locali adibiti a tale scopo dovranno rispondere a requisii d’igiene e dovrà essere predisposto un servizio di sorveglianza.
Il datore di lavoro provvederà a fornire il fabbisogno di disinfettanti ed insetticidi.

Art. 38. - Attrezzatura del lavoratore.
Gli attrezzi verranno consegnati dall’Azienda ed il lavoratore è responsabile della loro buona conservazione e dovrà rispondere delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle retribuzioni previa contestazione del danno.

Art. 39. - Mezzi di trasporto per casi d’urgenza.
Nei casi d’urgenza, per chiamata del medico, della levatrice, o per trasporto di ammalati, il datore di lavoro fornirà gratuitamente i mezzi di trasporto di cui dispone sia per il lavoratore che per i suoi familiari.

Art. 40. - Disciplina.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda o dai rispettivi capi immediati, essi dovranno, pertanto, attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 41. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori, i loro superiori diretti ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine, la disciplina nell’Azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Con la multa fino ad un massimo di ore due di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo, si assenti ed abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione:
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla Azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) Con licenziamento immediato, senza preavviso e con indennità:
[…]
b) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste ai secondo paragrafo.
4) Con licenziamento immediato, senza preavviso e senza indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’Azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame e agli stabili;
c) risse e condanne penali per reati comuni;
d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria dei rapporti di lavoro.
[…]

Art. 43. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.