Tipologia: CCNL*
Data firma: 3 marzo 1991
Validità: 03.03.1991 - 31.12.1993
Parti: Ania e Fna, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uil.Ass-Uil, Snfia, Fisai
Settori: Credito Assicurazioni, ANIA
Fonte: CNEL
Note*: Il documento raggruppa in modo coordinato le norme del CCNL 29.12.1987 e i Protocolli d'intesa 3 e 8 marzo 1991

Sommario:

 Prologo
Premessa (CCNL 29 ottobre 1987)
Area contrattuale
Art. 1 (Art.1 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2 (Art. 1 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Lavoratori destinatari del contratto
Art. 3 (Art. 1 Ter - Protocollo d'intesa 3.3.1991) - (non applicabile al personale dell'Ina)
Disciplina generale - Parte prima
Diritto all'informazione
Art. 4 (Art. 2 - CCNL 29 ottobre 1987)
Informazione a livello nazionale
Art. 5 (Art. 3 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 6 (Art. 3 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Informazione a livello aziendale
Art. 7 (Art. 4 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Art. 8 (Art. 6 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 9 (Art. 5 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 10 (Art. 7 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 11 (Art. 3 Ter - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 12 (Art. 8 - CCNL 29 ottobre 1987) - (non applicabile al personale amministrativo dell'Ina e dell'Assitalia)
   Raccomandazioni dell'Ania alle Imprese:
   Nota a verbale
Art. 13 (Art. 9 - CCNL 29 ottobre 1987) - (non applicabile al personale amministrativo dell'Ina)
Art. 14 (Art. 10 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
Prova
Art. 15 (Art. 11 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Doveri
Art. 16 (Art. 12 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 17 (Art. 13 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 18 (Art. 14 - CCNL 29 ottobre 1987)
Provvedimenti disciplinari
Art. 19 (Art. 15 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 20 (Art. 16 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 21 (Art. 17 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 22 (Art. 18 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Festività
Art. 23 (Art. 19 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
   Nota a verbale n. 3
Indennità di contingenza
Art. 24 (Art. 20 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 25 (Art. 21 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota della Segreteria dell'Ania
Anzianità convenzionali
Art. 26 (Art.22 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art.22 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Premi di anzianità
Art. 27 (Art. 23 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
Ferie
Art. 28 (Art. 24 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 24 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   A. Personale amministrativo
   B. Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
Art. 29 (Art. 25 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 30 (Art. 26 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 31 (Art. 27 - CCNL 29 ottobre 1987)
Aspettative
Art. 32 (Art. 28 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 33 (Art. 29 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
Permessi
Art. 34 (Art. 30 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 30 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Raccomandazione dell'Ania alle imprese
Art. 35 (Art. 31 - CCNL 29 ottobre 1987)
Congedo matrimoniale
Art. 36 (Art. 32 - CCNL 29 ottobre 1987)
Malattie - Infortuni
Art. 37 (Art. 33 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 38 (Art. 34 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 34 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Art. 39 (Art. 35 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 40 (Art. 36 - CCNL 29 ottobre 1987) - (non applicabile al personale amministrativo Ina e Assitalia)
Art. 41 (Art. 37 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
Gravidanza - Puerperio
Art. 42 (Art. 38 - CCNL 29 ottobre 1987) - (non applicabile al personale dell'Ina)
   Nota a verbale
Tutela della salute
Art. 43 (Art. 39 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 44 (Art. 40 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 40 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Art. 45 (Art. 41 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 46 (Art. 42 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 47 (Art. 43 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 48 (Art. 44 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota della Segreteria dell'Ania
Servizio militare
Art. 49 (Art. 45 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
Art. 50 (Art. 46 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 51 (Art. 47 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 47 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Missioni
Art. 52 (Art. 48 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 53 (Art. 49 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 54 (Art. 50 - CCNL 29 ottobre 1987)
Trasferimenti
Art. 55 (Art. 51 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 51 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 56 (Art. 52 - CCNL 29 ottobre 1987)
Corsi professionali
Art. 57 (Art. 53 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 58 (Art. 53 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Risoluzione del rapporto di lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 59 (Art. 54 - CCNL 29 ottobre 1987) - (non applicabile al personale amministrativo dell'Ina e dell'Assitalia)
Preavviso
Art. 60 (Art. 55 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 61 (Art. 56 - CCNL 29 ottobre 1987)
Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Art. 62 (Art. 57 - CCNL 29 ottobre 1987)
Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 63 (Art. 58 - CCNL 29 ottobre 1987)
Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 64 (Art. 59 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota della Segreteria dell'Ania
Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 65 (Art. 60 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 66 (Art. 61 - CCNL 29 ottobre 1987)
Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 67 (Art. 62 - CCNL 29 ottobre 1987)
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 68 (Art. 63 - CCNL 29 ottobre 1987)
Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 69 (Art. 64 - CCNL 29 ottobre 1987)
Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 70 (Art. 65 - CCNL 29 ottobre 1987)
Certificato di prestato servizio
Art. 71 (Art. 66 - CCNL 29 ottobre 1987)
Contrattazione aziendale
Art. 72 (Art. 67 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Trattamento previdenziale
Art. 73 (Art. 68 - CCNL 29 ottobre 1987)
Disciplina Speciale - Parte prima
Soggetti destinatari
Art. 74 (Art. 69 - CCNL 29 ottobre 1987)
Sezione prima
Art. 75 (Art. 70 - CCNL 29 ottobre 1987)
Inquadramento
Art. 76 (Art. 71 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 77 (Art. 72 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 72 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   7° Livello - Funzionari
   6° Livello
   5° Livello
   4° Livello
   3° Livello
   2° Livello
   l° Livello
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
   Dichiarazione in calce alla nota a verbale n. 2
Art. 78 (Art. 73 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 79 (Art. 74 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 80 (Art. 74 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 81 (Art. 74 Ter - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Cambiamento di mansioni
Art. 82 (Art. 75 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 83 (Art. 76 - CCNL 29 ottobre 1987)
Doveri
Art. 84 (Art. 77 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)(non applicabile al personale amministrativo dell'Ina)
Orario di lavoro
Art. 85 (Art. 78 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Art. 86 (Parte economica, punto 4 - Protocollo d'intesa 8.3.1991)
Art. 87 (Art. 79 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 79 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Chiarimento delle parti
Art. 88 (Art. 80 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 89 (Art. 81 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 90 (Art. 82 - CCNL 29 ottobre 1987)
Lavoro straordinario
Art. 91 (Art. 83 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 92 (Art. 84 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 84 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Disposizione transitoria
 Nota della Segreteria dell'Ania
Art. 93 (Art. 85 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 94 (Art. 86 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 95 (Art. 87 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 96 (Art. 88 - CCNL 29 ottobre 1987)
Trattamento economico
Art. 97 (Art. 89 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 98 (Art. 90 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
Art. 99 (Art. 91 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 100 (Art. 92 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 101 (Art. 93 - CCNL 29 ottobre 1987)
Scatti per anzianità
Art. 102 (Art. 94 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Norma transitoria
Passaggi di livello
Art. 103 (Art. 95 - CCNL 29 ottobre 1987)
Automatismi
Art. 104 (Art. 96 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
   Chiarimento a verbale
Indumenti di lavoro
Art. 105 (Art. 97 - CCNL 29 ottobre 1987)
Sezione seconda
Art. 106 (Art. .101 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 107 (Art. 102 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 72 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 108 (Art. 115 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 115 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)(non applicabile ai Funzionari dell'Ina e dell'Assitalia)
   Raccomandazione dell'Ania alle Imprese
Art. 109 (Art. 116 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale
Nomina a funzionario di 1° grado
Art. 110 (Art. 112 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota della Segreteria dell'Ania
Passaggio di grado
Art. 111 (Art. 113 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 112 (Art. 117 - CCNL 29 ottobre 1987) (non applicabile ai Funzionari dell'Ina)
Orario di lavoro
Art. 113 (Art. 105 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 114 (Art. 110 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 115 (Art. 104 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 116 (Art. 108 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 117 (Art. 111 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 118 (Art. senza numerazione - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 119 (Art. senza numerazione - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 120 (Art. 106 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 121 (Art. 107 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 122 (Art. 114 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 123 (Art. senza numerazione - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 124 (Art. 109 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 125 (Art. 118 - CCNL 29 ottobre 1987)
Disposizioni transitorie
Art. 126 (Parte economica - Punto 3 - Protocollo d'intesa 8.3.1991)
   Importi "Una tantum"
   Nota a verbale
 Art. 127 (Norma transitoria Art. senza numerazione - Prot. intesa 3.3.1991)
Art. 128 (Norma transitoria Art. senza numerazione - Prot. intesa 3.3.1991)
Disciplina speciale - Parte seconda
Soggetti destinatari
Art. 129 (Art. 129 - CCNL 29 ottobre 1987)
Inquadramento
Art. 130 (Art. 130 - CCNL 29 ottobre 1987)
   4° Livello
   3° Livello
   2° Livello
   1° Livello
Art. 131 (Art. 131 - CCNL 29 ottobre 1987)
Cambiamento di mansioni
Art. 132 (Art. 132 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 133 (Art. 132 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Passaggi di Livello
Art. 134 (Art. 133 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Nota a verbale
Doveri
Art. 135 (Art. 134 - CCNL 29 ottobre 1987)
Orario di lavoro
Art. 136 (Art. 135 - CCNL 29 ottobre 1987)
Trattamento economico
Art. 137 (Art. 136 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 138 (Art. 136 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 139 (Art. 137 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 140 (Art. 138 - CCNL 29 ottobre 1987)
Scatti per anzianità
Art. 141 (Art. 139 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Norma transitoria
   Nota a verbale
Automatismi
Art. 142 (Art. 140 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Chiarimento a verbale
   Nota a verbale
Personale trasferito alla produzione
Art. 143 (Art. 141 - CCNL 29 ottobre 1987)
Produzione libera
Art. 144 (Art. 142 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Disposizioni transitorie
Art. 145 (Aumenti retributivi - Punto c - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Nota a verbale n.1
   Nota a verbale n. 2
Art. 146 (Art. 146 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 147 (Art. 147 - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 148 (Formulazione tecnica a cura della Segreteria Ania)
Disposizioni finali di carattere generale
Art. 149 (Art. 147 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Allegati
Art. 150 (Formulazione tecnica a cura della Segreteria Ania)
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 151 (Art. 149 - CCNL 29 ottobre 1987)
Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 152 (Art. 150 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. Decorrenza e durata -Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Norma transitoria
Moratoria
Art. 153 (Art. 67/1 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Allegati
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello statuto Ania (Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
Allegato 2/A - Tabelle stipendiali (Punto 1 Parte economica - Protocollo d'intesa 8.3.1991)
   Tabelle stipendiali
Allegato 2/B - Indennità di carica funzionari (All. 1/B CCNL 29 ottobre 1987) - (Punto 2 Parte economica - Protocollo d'intesa 8.3.1991)
   Indennità di carica funzionari
Allegati 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/I - (Punti 4 e 5 Parte economica - Protocollo d'intesa 8.3.1991)
Allegato 2/C - Indennità di mensa
Allegato 2/D - Indennità annua di cui al profilo j) del 4° Livello
Allegato 2/E - Indennità annua di cui ai profili d) ed e) del 3° livello
Allegato 2/F - Indennità annua di cui ai profili g), i) ed o) del 4° livello
Allegato 2/G - Indennità annua di cui ai profili h) del 4° livello ed i) del 5° livello
Allegato 2/H - Indennità annua di cui al profili b) ed h) del 6° livello
Allegato 2/I - Indennità annua di funzione di cui all'art. 81
Allegato 3 - Tabelle di trattamento economico del personale addetto produttiva ed alla produzione (Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione
Terzo elemento
Allegato n. 4 - Accordo assistenza malattia funzionari (Protocollo d'intesa 3.3.1991) - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
Allegato n.1 Prestazioni per grandi interventi
Allegato n.2 Tariffe per l'assistenza odontoiatrica per i funzionari delle imprese assicuratrici
Allegato 5 - Occupazione (Allegato 4 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Occupazione
    Nota della Segreteria dell'Ania
Allegato 6 - Lettere dell'Ania alle organizzazioni sindacali (Allegato 5 - CCNL 29 ottobre 1987)
Allegato 6/A
Allegato 6/B
Allegato 6/C
Allegato 6/D
Allegato 6/E
Allegato 7 - Accordo sulle festività abolite (Allegato 6 - CCNL 29 ottobre 1987)
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali (Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento (Allegato 9 - CCNL 29 ottobre 1987)
Allegato 10 - Accordo quadro per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro (Allegato 10 - CCNL 29 ottobre 1987) (Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
   Art. 14
   Schema di progetto di formazione e lavoro
   Programma di formazione:
Allegato 11 - Dichiarazione congiunta concernente il personale femminile (Allegato 11 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Allegato 12 - Accordi in tema di tutele sindacali (Allegato 12 - CCNL 29 ottobre 1987)(Protocollo d'intesa 3.3.1991)
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
     Dichiarazione a verbale
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
     Nota della Segreteria Ania
   Art. 13
     Nota a verbale
   Art. 14
   Art. 15
   Art. 16
   Art. 17
   Protocollo aggiuntivo
Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
   Art. 14
   Art. 15
   Art. 16
   Art. 17
   Art. 18
   Art. 19
   Art. 20
Allegato 13 - Regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 73 (Allegato 13 - CCNL 29 ottobre 1987) (Accordo 10 maggio 1988)
   Nota a verbale
   Nota a verbale
Allegati 14 - Articoli applicabili ai soli lavoratori dipendenti dall'Ina e dall'Assitalia(Allegati 14 - CCNL 29 ottobre 1987) (articoli che sostituiscono od integrano quelli di pari numerazione del contratto collettivo)
Allegato 14/A
Articoli applicabili ai soli lavoratori dipendenti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (articoli che sostituiscono od integrano quelli di pari numerazione del contratto collettivo)
Lavoratori destinatari dei contratto
Art. 3 - Ina(Art. 1 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)(per il personale dell'Ina)
Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 12 - Ina (Art. 8 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987) (per il personale amministrativo dell'Ina)
Art. 13 - Ina (Art. 9 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)(per il personale amministrativo dell'Ina)
Anzianità convenzionali
Art. 26/1 - Ina (Art. 22/1 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987) (per il personale dell'Ina)
Malattie - Infortuni
Art. 40 - Ina (Art. 36 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987) (per il personale amministrativo dell'Ina)
Gravidanza - Puerperio
Art. 42 - Ina (Art. 38 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987) (per il personale dell'Ina)
Risoluzione del rapporto di lavoro - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Ina (Art. 54 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987) (per il personale amministrativo dell'Ina)
Allegato 14/A
Disciplina speciale - Parte prima
Doveri
Art. 84 - Ina (Art. 77 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)
Art. 103/1 - Ina (Art. 95/1 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)
Disposizioni transitorie
Art. 153/1 - Ina (Art. 119/1 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)(Protocollo d'intesa 8.3.1991)(per il personale amministrativo dell'Ina)
Allegato 14/B
Articoli applicabili ai soli lavoratori dipendenti dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia (articoli che sostituiscono od integrano quelli di pari numerazione del contratto collettivo)
Assunzione
Art. 12 - Assitalia (Art. 8 - Assitalia - CCNL 29 ottobre 1987)
Malattia
Art. 40 - Assitalia (Art. 36 - Assitalia - CCNL 29 ottobre 1987)
Risoluzione del rapporto di lavoro - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 Art. 59 - Assitalia (Art. 54 - Assitalia - CCNL 29 ottobre 1987)
Trattamento previdenziale
Art. 59/1 - Assitalia (Art. 54/1 - Assitalia - CCNL 29 ottobre 1987)
-Disposizioni transitorie
Art. 153/1 - Assitalia (Art. 119/1 - Assitalia - CCNL 29 ottobre 1987)
Allegato - Accordi Ania-Fisai in tema di tutele sindacali
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
     Norma transitoria
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
   Art. 14
   Art. 15

Con i protocolli di intesa 3 marzo 1991 e 8 marzo 1991 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 ottobre 1987 scaduto il 31 marzo 1990.
I protocolli sono stati sottoscritti dall'Ania e dalle Organizzazioni Sindacali Fna, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uil.Ass-Uil e Snfia, nonché, separatamente, dall'Ania e dalla Fisai.
Il presente documento - elaborato dalla Segreteria della Commissione Sindacale dell'Ania - raggruppa in modo coordinato le norme del CCNL 29 ottobre 1987 rimaste in vigore e le disposizioni innovatrici contenute nei citati protocolli di intesa del 3 e dell'8 marzo 1991.
Per agevolare la consultazione del documento, agli articoli è stata convenzionalmente data una numerazione progressiva. Peraltro, per ogni articolo, sotto il numero progressivo convenzionalmente attribuito, è indicata anche la vecchia numerazione, nonché la fonte normativa (CCNL 29 ottobre 1987 e/o protocollo d'intesa).


Premessa(CCNL 29 ottobre 1987)
Premesso
- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di assicurazione;
- che, tuttavia, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, vengono previste normative specifiche e separate in relazione ai singoli istituti;
- che per le norme comuni verranno indicate, di volta in volta, le eventuali specificità derivanti dalle particolari caratteristiche del rapporto;
- che infine con il presente contratto - in attuazione degli impegni assunti dalle Parti con verbale di accordo sottoscritto il 20 marzo 1986 alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On.le Andrea Borruso - è stata data puntuale applicazione della Legge 13 maggio 1985, n. 190, ed è stata individuata un'area di disposizioni relative ai soli Funzionari che tiene conto della particolare posizione dei Funzionari stessi nell'ambito aziendale e delle loro specifiche professionalità e responsabilità;
si è convenuto quanto segue

Area contrattuale
Art. 1 (Art.1 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le Imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo ed in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'ISVAP.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle Imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a);
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per Imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse. Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'Azienda.
Nota a verbale n. 1
Verrà istituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.
Nota a verbale n. 2
Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa.

Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2 (Art. 1 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) del precedente Art. 1, le Imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'Ania che non abbiano invocato l'Art. 2 dello Statuto Ania;
- le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato Art. 1, sempre che la Società, o l'Ente, sia controllata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore della impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 2° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto riguarda soltanto le Società o Enti che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al 2° alinea citato in data successiva a quella di stipula del contratto.

Lavoratori destinatari del contratto
Art. 3 (Art. 1 Ter - Protocollo d'intesa 3.3.1991) - (non applicabile al personale dell'Ina)

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente Art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'Art. 77 o dall'Art. 130 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'allegato 1.

Disciplina generale - Parte prima
Informazione a livello nazionale
Art. 5 (Art. 3 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

L'Ania fornirà annualmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro l'Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro di cui all'allegato 10. Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]

Art. 6 (Art. 3 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.

Informazione a livello aziendale
Art. 9 (Art. 5 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

Ogni anno, in occasione della riunione per la consegna del bilancio, ovvero - ove questa dovesse avvenire dopo la fine del mese di giugno - in un apposito incontro da tenersi entro il 1° semestre, le Imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'Impresa;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell'Art. 85;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 57, 58, 82, 83, 120 e 121;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle Imprese appaltatrici.
In occasione dell'incontro, ovvero in altra specifica occasione annuale, a richiesta degli Organismi sindacali aziendali, per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, verranno anche fornite informazioni - su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto all'Art. 135. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività.
Le OO.SS.,inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione.
Saranno inoltre fornite informazioni sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi. Sempre in tale occasione verranno fornite informazioni sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.

Art. 10 (Art. 7 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (Legge 9.12.1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori interessati quanto delle esigenze dell'Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.
[…]

Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Doveri
Art. 17 (Art. 13 - CCNL 29 ottobre 1987)

[…]
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del Personale.

Tutela della salute
Art. 43 (Art. 39 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

A richiesta degli interessati sono previste le seguenti visite mediche:
- una specifica visita oculistica, una volta all'anno, per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video;
- una visita audiometrica, ogni sei mesi, per i lavoratori che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa.
Le suddette visite saranno a carico dell'Impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.

Art. 44 (Art. 40 - CCNL 29 ottobre 1987) - (Art. 40 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui all'Art. 44.

Art. 45 (Art. 41 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto, tenendo anche conto delle teorie scientifiche più accreditate e degli orientamenti della Comunità Europea e del BIT.

Art. 47 (Art. 43 - CCNL 29 ottobre 1987)
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'Impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicaps.

Corsi professionali
Art. 57 (Art. 53 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

[…]
Le Parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire, sia per i dipendenti amministrativi che per i produttori, la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni, in particolare l'IFA.
Pertanto, in sede di contrattazione aziendale, verrà concordato, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore (ovvero un'aliquota minima di personale) da destinare a corsi di formazione. All'interno di detto monte ore (ovvero aliquota di personale) ne verrà identificata una parte da destinarsi a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 82, 83 e 132.
In occasione dell'incontro annuale di cui all'Art. 9, l'Azienda fornirà previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l'anno successivo agli Organismi sindacali indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 82, 83 e 132, i contenuti e le finalità degli stessi.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali.
Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale o dall'attività amministrativa a quella produttiva e viceversa;
inoltre, per quanto concerne i lavoratori di cui agli artt. 82, 83 e 132, saranno previsti - fermo quanto precede - corsi a carattere informativo finalizzati a fornire una cultura assicurativa di base.
L'Azienda, nell'individuare i lavoratori da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto della Legge 903/77.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'Azienda.
I corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'Azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco dell'Azienda e del lavoratore, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'Azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.
In occasione dell'incontro annuale di cui all'Art. 9 l'Azienda fornirà informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi;
inoltre, nell'indicare il numero globale delle movimentazioni verificatesi, verrà evidenziata la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi.

Art. 58 (Art. 53 Bis - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione ed addestramento professionale previste dal presente contratto riguardanti i lavoratori, di cui all'Art. 77, inquadrati sino al 4° livello ed il personale di cui all'Art. 130 inquadrato sino al 3° livello, l'Azienda darà informazione preventiva alle RSA dei relativi corsi indicandone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione.
Su richiesta delle RSA, l'Azienda darà luogo ad un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggior convergenza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenire in occasione dell'informativa o, su richiesta delle OO.SS., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l'informativa stessa.

Contrattazione aziendale
Art. 72 (Art. 67 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

Oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'Art. 85, punto 1 a), 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'Art. 90;
[…]
h) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione;
[…]
m) indennità speciali per i lavoratori che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
r) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'Art. 57;
[…]
t) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'Art. 43.
[…]
I problemi di cui sopra saranno trattati in sede aziendale su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e con l'intervento dell'Ania e delle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
Gli accordi integrativi aziendali stipulati avranno scadenza in data non anteriore a quella del presente contratto nazionale.

Disciplina speciale - Parte prima
Soggetti destinatari
Art. 74 (Art. 69 - CCNL 29 ottobre 1987)

La presente Disciplina speciale - Parte prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo Art. 77.

Sezione prima
Inquadramento
Art. 77 (Art. 72 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 72 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

[…]
6° Livello
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
lavoratori che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nel 5° e nel 4° livello o almeno uno dei quali sia VCU come definito al profilo a) del 5° livello e/o che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico-professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questo livello:
[…]
f) specialisti che analizzano le esigenze di istruzione tecnico-professionale e di formazione del personale ed elaborano progetti di formazione del personale direttamente od appoggiandosi ad Istituti specializzati, organizzano interventi addestrativi con l'uso di tecniche didattiche e di supporti specifici - esperti di formazione;
[…]
Nota a verbale n. 2
Poiché l'evoluzione tecnologica ha ormai portato ad un generalizzato utilizzo dei terminali video come normale supporto tecnico per lo svolgimento delle proprie mansioni, l'utilizzo del terminale di per sè - fatta eccezione per i lavoratori di cui al profilo e) del 3° livello - non è caratterizzante di una specifica mansione e rappresenta un fatto irrilevante agli effetti dell'inquadramento.
Con riferimento ai lavoratori di cui al profilo e) del 3° livello, le Imprese procureranno di evitare, comunque, che gli stessi operino in modo esclusivo ai terminali video. L'uso prevalente dello stesso è comunque escluso per i lavoratori inquadrati nel livello superiore.
Dichiarazione in calce alla nota a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che il concetto di prevalenza di cui all'ultima frase del 2° comma della "nota a verbale" n. 2 dell'Art. 77, se rigidamente riferito al mero tempo di utilizzazione del terminale video e non al modo di utilizzazione dello stesso, potrebbe essere in contraddizione con l'evoluzione delle specifiche organizzazioni del lavoro nelle Imprese.
Pertanto, fermo restando che:
- dovranno essere salvaguardate le esigenze ergonomiche e di tutela della salute;
- per i lavoratori di concetto, il rapporto con il terminale video deve restare orientato ad un suo utilizzo strumentale alle mansioni affidate, rispetto alle quali l'attività di data entry non potrà che essere non prevalente e, quindi, accessoria, incontri di verifica sulla corretta applicazione di quanto sopra saranno effettuati su richiesta delle RSA

Cambiamento di mansioni
Art. 82 (Art. 75 - CCNL 29 ottobre 1987)

[…]
I lavoratori di 3° livello adibiti a mansioni comportanti un rapporto macchina continuativo avranno diritto, dopo otto anni di adibizione alle medesime mansioni, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni proprie del livello di appartenenza.
L'Impresa accoglierà le richieste di cui al comma precedente - potendo destinare anche solo in parte il richiedente ad altre mansioni - in ordine di presentazione, entro un limite di rotazione, nel corso di ogni anno, del 10% del personale impiegatizio, svolgente le stesse mansioni, del nucleo operativo, comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con le attitudini del medesimo e con la possibilità di utilizzare altro dipendente inquadrato nel medesimo livello nelle mansioni del richiedente.

Art. 87 (Art. 79 - CCNL 29 ottobre 1987; Art. 79 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Al personale operante in modo esclusivo e continuativo sulle macchine perforatrici, da scrivere ed elettrocontabili, nonché al personale di cui al profilo e) del 3° livello saranno concessi:
- 15 minuti di intervallo per ciascun turno di lavoro nel caso in cui si applichi l'orario di cui al punto a. dell'Art. 85;
- 20 minuti di intervallo per l'unico turno giornaliero nel caso si applichi l'orario di cui al punto b. dell'Art. 85.
Chiarimento delle parti
Con riferimento al primo alinea dell'Art. 87, le Parti chiariscono che l'intervallo di 15 minuti ivi previsto spetta al lavoratore anche nel caso in cui lo stesso operi in via esclusiva e continuativa non per tutta la giornata ma limitatamente ad uno dei due turni.

Art. 90 (Art. 82 - CCNL 29 ottobre 1987)
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario per le seguenti categorie di lavoratori:
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni o di una diversa distribuzione di orario di cui ai precedenti commi.

Lavoro straordinario
Art. 91 (Art. 83 - Protocollo d'intesa 3.3.1991)

Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le Parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore di 100 ore.
L'Impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'Impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell'accordo aziendale relativo all'istituzione dei turni previsti dal precedente Art. 90. […]
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'Impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore. Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore interessato.
Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'Art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e punto 2 dell'Art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
L'Impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L'Impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 2° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.

Allegati
Art. 150 (Formulazione tecnica a cura della Segreteria Ania)

Gli allegati al presente contratto, di cui all'elenco seguente, formano parte integrante del contratto stesso:
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'Art. 2 dello Statuto Ania
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
2/A - Tabelle stipendiali
2/B - Indennità di carica Funzionari
2/C - Indennità di mensa
2/D - Indennità per il personale di cui al profilo j) del 4° livello
2/E - Indennità per il personale di cui ai profili d) ed e) del 3° livello
2/F - Indennità per il personale di cui ai profili g), i) ed o) del 4° livello
2/G - Indennità per il personale di cui ai profili h) del 4° livello ed i) del 5° livello
2/H - Indennità per il personale di cui ai profili b) ed h) del 6° livello
2/I - Indennità annua di funzione di cui all'Art. 81
Allegato 3 - Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'Organizzazione produttiva ed alla produzione
Allegato 4 - Accordo assistenza malattia Funzionari
Allegato 5 - Occupazione
Allegato 6 - Lettere dell'Ania alle Organizzazioni Sindacali
Allegato 7 - Accordo relativo alle festività abolite
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali
Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
Allegato 10 - Accordo quadro per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
Allegato 11 - Dichiarazione concernente il personale femminile
Allegato 12 - Accordi in tema di tutele sindacali
Allegato 13 - Regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza previsto dall'Art. 73
Allegato 14 - Norme particolari per Ina e Assitalia.

Allegati
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali (Protocollo d'intesa 3.3.1991)

L'Ania e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conoscitivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le Parti, pertanto, ferme restando le rispettive autonomie, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento proprie di ciascuna Organizzazione, concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione.
A tale scopo l'Ania e le OO.SS. concordano che l'Osservatorio costituisca lo strumento idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo sopra definito. Formeranno oggetto di esame i seguenti argomenti:
- l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, anche in rapporto all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro ed alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni CEE in materia;
- la dinamica del costo del lavoro nell'ambito del settore assicurativo in rapporto anche con il resto del mercato del lavoro italiano ed estero, tenendo anche in considerazione l'andamento dei settori interessati all'analisi;
- le nuove tecnologie ed i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali, nonché gli effetti sulla composizione della rete di vendita e sull'apertura di nuovi canali di vendita;
- le problematiche del lavoro nell'ambito del mercato unico europeo. A tal fine le Parti potranno esaminare la possibilità di promuovere iniziative esterne con la partecipazione dei Sindacati europei di categoria e dell'Associazione europea delle compagnie;
- l'evoluzione delle relazioni sindacali nel Paese e nell'ambito del mercato unico.
L'Osservatorio si avvarrà sia di dati acquisiti dall'Ania attraverso le proprie rilevazioni statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle Parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte di informazione, i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Esso si riunirà almeno a cadenza semestrale. Ulteriori riunioni si terranno a richiesta delle Parti. Agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle Parti, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione.
Gli esperti che eventualmente le Parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito IFA e tra gli operatori del settore.
L'attività dell'Osservatorio sarà orientata a fare acquisire alle Parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni.
Dette valutazioni comuni potranno essere formalizzate in un documento che verrà trasmesso all'Ania la quale provvederà ad inviarlo alle Imprese socie perché lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi.

Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento (Allegato 9 - CCNL 29 ottobre 1987)
Durante la vigenza contrattuale opera una Commissione paritetica per l'inquadramento, formata da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Detta Commissione ha il compito di:
1. condurre uno studio approfondito per fornire alle Parti stipulanti contributi finalizzati a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità;
2. esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi, in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
3. predisporre, tre mesi prima della scadenza del presente contratto, un rapporto conclusivo sull'attività svolta dalla Commissione, avvalendosi eventualmente anche delle conclusioni dell'Osservatorio di cui all'allegato 8.
La Commissione, che si riunisce a cadenza semestrale, si incontrerà annualmente, in occasione dell'informativa annuale di cui all'Art. 5, con le delegazioni che hanno stipulato il contratto collettivo per illustrare i lavori svolti.

Allegato 10 - Accordo quadro per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro (Allegato 10 - CCNL 29 ottobre 1987) (Protocollo d'intesa 3.3.1991)
Art. 13
Fermo quanto stabilito dall'Art. 9 del CCNL in tema di informazioni da fornire in sede di incontro annuale, l'Impresa comunicherà, altresì, ogni sei mesi, agli Organismi sindacali aziendali il numero delle assunzioni fatte con contratto di formazione rispetto al totale delle nuove assunzioni, il numero delle conferme, le aree professionali e quelle geografiche interessate.

Allegati 14 - Articoli applicabili ai soli lavoratori dipendenti dall'Ina e dall'Assitalia(Allegati 14 - CCNL 29 ottobre 1987) (articoli che sostituiscono od integrano quelli di pari numerazione del contratto collettivo)
Allegato 14/A
Articoli applicabili ai soli lavoratori dipendenti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (articoli che sostituiscono od integrano quelli di pari numerazione del contratto collettivo)

Lavoratori destinatari dei contratto
Art. 3 - Ina (Art. 1 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)(per il personale dell'Ina)
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra l'Impresa e il personale da essa dipendente, inquadrato ai sensi dell'Art. 77 o dell'Art. 130 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario.
Il presente contratto non si applica nemmeno ai dipendenti di Agenzie in gestione economica o di Agenzie in temporanea gestione economica.

Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 13 - Ina (Art. 9 - Ina - CCNL 29 ottobre 1987)(per il personale amministrativo dell'Ina)

Per l'assunzione occorrono i seguenti requisiti:
[…]
e) idoneità fisica all'impiego, da controllarsi tramite enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico prima dell'assunzione.