Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 luglio 1960
Validità: 01.07.1960 - 30.06.1962
Parti: Unione Agricoltori della provincia di Savona, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati, Savona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto di lavoro.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Retribuzioni.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Savona, 20 luglio 1960

Addì 20 del mese di luglio dell’anno 1960 nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori della provincia di Savona in via San Giovanni Bosco n. 1, tra l’Unione Agricoltori della provincia di Savona […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […] e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti, aderente alla Cgil […], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti, aderente alla Cisl […], si è stipulato il seguente: Contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi della provincia di Savona.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto provinciale fissa le norme integrative al Patto nazionale stipulato a Roma il 20 marzo 1960, e che regola i rapporti di lavoro fra datore di lavoro agricoli ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normale non Inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto stesso presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione (ove questa esista) ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 3. - Qualifiche.
La qualifica sulla base delle mansioni affidate ai salariati fissi è la seguente:
Specializzati. - Sono i lavoratori che oltre disimpegnare con particolare perizia tutti i lavori inerenti le colture, sappiano tecnicamente eseguire, organizzare, distribuire i lavori di un’azienda.
Qualificati. - Sono i lavoratori che sanno disimpegnare tutti i lavori inerenti le colture secondo le norme di buona e razionale coltivazione.
Comuni. - Sono i lavoratori adibiti a lavori ordinari del fondo ai quali non è richiesta alcuna qualificazione.

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, in relazione alle esigenze dell’azienda, può adibire il salariato fisso a mansioni diverse, purché non comportino una diminuzione della retribuzione od un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale, con la indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato a lui affidato dal datore di lavoro, Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di Legge vigenti in materia. Non è ammessa l'assunzione al lavoro di ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro viene fissato come segue:

Zona rivierasca
¯
Zona Padana
¯
Ore 7 Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio Ore 6
Ore 8 Marzo - Aprile - Settembre - Ottobre Ore 8
Ore 9 Maggio - Giugno - Luglio - Agosto Ore 10


Art. 13. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Si considera:
а) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall'art. 12;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito tutte le domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro, nei casi di eventuale necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[…]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli articoli 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 il riposo settimanale di ore 24 consecutive dovrà coincidere possibilmente con la domenica e solo in casi di speciali circostanze potrà, previo accordo tra le parti interessate, essere spostato a giorni feriali.

Art. 18. - Malattie ed infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi, spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Il datore di lavoro nello stabilire l’epoca del godimento delle ferii dei dipendenti, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 21. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore della azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra essi ed il loro datore di lavoro debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità nel modo seguente:
1) Con multe fino a due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificazione si assenti od abbandoni il lavoro, che ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) Con la sospensione dai lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni tre nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato e con indennizzo di anzianità e senza preavviso nei seguenti casi:
[…]
c) recidivo in mancanze che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2.
d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
4) Con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso i datori di lavoro od un rappresentante di questi, nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili o al bestiame;
[…]

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, devono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 30. - Durata del patto.
[…]
Per tutto quanto non sia stato citato nel presente contratto si fa espresso riferimento al Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura stipulato in Roma il 26 marzo 1960 fra le Organizzazioni Sindacali Nazionali Interessate.