Tipologia: CCNL
Data firma: 28 febbraio 1991
Validità: 01.05.1989 - 30.04.1993
Parti: Federcasse e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Casse rurali ed artigiane
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I Area contrattuale - Destinatari del contratto - Appalti di servizi
Art. 1 - Area contrattuale
   Normativa contrattuale
   Controllo
Art. 2 - Ambito di applicazione
   Dichiarazione a verbale
Art. 3 - Appalti di servizi
   Chiarimento a verbale
Art. 4 - Definizioni contrattuali
Capitolo II Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 5 - Organici
   Dichiarazione a verbale
Art. 6 - Esami di idoneità
   Disposizione di attuazione
Art. 7 - Procedimento d'esami
   Chiarimenti a verbale
   Disposizioni di attuazione
Art. 8 - Commissioni per esami
   Chiarimento a verbale
Art. 9 - Limitazioni per assunzioni
   Chiarimento a verbale
Art. 10 - Modalità delle assunzioni
   Raccomandazione
Art. 11 - Periodo di prova
   Chiarimento a verbale
Art. 12 - Contratto a termine
Art. 13 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 14 - Contratti a tempo parziale
Art. 15 - Anzianità convenzionali
   Chiarimento a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 16 - Criteri di applicazione
Capitolo III Inquadramento - Categorie e qualifiche
Art. 17 - Inquadramento generale
   Chiarimento a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 18 - Categoria dei quadri
   Dichiarazione a verbale
   Disposizione di attuazione
Art. 19 - Qualifiche degli impiegati
Art. 20 - Categoria degli ausiliari
Art. 21 - Preposti a Dipendenze
   Chiarimento a verbale
Art. 22 - Avanzamenti automatici
   Disposizioni transitorie
Art. 23 - Nuovo sistema di inquadramento
Capitolo IV Inserimento organico - Formazione e promozione
Art. 24 - Ruolo del personale
   Dichiarazioni a verbale
Art. 25 - Obblighi fondamentali
Art. 26 - Obblighi per il personale di cassa
   Dichiarazione a verbale
Art. 27 - Incarichi pubblici e sindacali
Art. 28 - Corsi di formazione
Art. 29 - Rotazione del personale
Art. 30 - Assegnazione a mansioni superiori
   Chiarimento a verbale
Art. 31 - Sviluppo di carriera
Art. 32 - Azioni positive
Capitolo V Trattamento economico
Art. 33 - Sistema retributivo
   Dichiarazione a verbale
Art. 34 - Paga base
   Chiarimento a verbale
Art. 35 - Scatti di anzianità
   Disposizioni transitorie
Art. 36 - Indennità di scala mobile
   Dichiarazione a verbale
Art. 37 - Tredicesima mensilità
Art. 38 - Quattordicesima mensilità
   Chiarimenti a verbale
Art. 39 - Premio di rendimento
   Chiarimenti a verbale
   Disposizione transitoria
Art. 40 - Assegno di carica
    Chiarimento a verbale
Art. 41 - Assegno di preposto
   Chiarimento a verbale
Art. 42 - Indennità di rischio
   Dichiarazione a verbale
   Disposizioni di attuazione
Art. 43 - Indennità trasporto valori
   Chiarimenti a verbale
Art. 44 - Indennità di turno
    Art. 45 - Indennità per lavoro in locali sotterranei
Art. 46 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 47 - Liquidazione mensile
Capitolo VI Orario di lavoro - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 48 - Orario di lavoro
   Dichiarazione a verbale
Art. 49 - Distribuzione nella settimana
Art. 50 - Ripartizione nei singoli giorni
   Disposizione di attuazione
   Dichiarazione a verbale
   Chiarimento a verbale
Art. 51 - Lavoro in turni
   Raccomandazione
Art. 52 - Servizi continuativi
Art. 53 - Reperibilità
Art. 54 - Adibizione a macchine
Art. 55 - Giorni festivi
Art. 56 - Festività soppresse
   Chiarimento a verbale
Art. 57 - Riposo settimanale
Art. 58 - Lavoro straordinario
   Chiarimento a verbale
Art. 59 - Lavoro festivo
Art. 60 - Lavoro notturno
Art. 61 - Autorizzazioni e controlli
Capitolo VII Permessi - Aspettativa - Congedo matrimoniale - Ferie
Art. 62 - Assenze dal servizio
Art. 63 - Permessi
Art. 64 - Aspettativa
Art. 65 - Congedo matrimoniale
Art. 66 - Durata delle ferie
   Chiarimento a verbale
Art. 67 - Turni di ferie
Art. 68 - Maturazione delle ferie
Art. 69 - Richiamo dalle ferie
Art. 70 - Liquidazione delle ferie
Capitolo VIII - Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 71 - Trattamento per malattia ed infortunio
Art. 72 - Aspettativa per malattia o infortunio
Art. 73 - Cure termali
Art. 74 - Controllo sanitario
Art. 75 - Gravidanza e puerperio
Capitolo IX Servizio militare
Art. 76 - Chiamata alle armi
   Disposizioni di attuazione
Art. 77 - Richiamo alle armi
Capitolo X Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 78 - Trattamento per missioni
Art. 79 - Trasferimenti
Art. 80 - Trattamento per trasferimenti
Art. 81 - Mobilità
Capitolo XI Attività di studio
Art. 82 - Permessi di studio
Art. 83 - Indennità annuali
   Disposizioni di attuazione
Art. 84 - Premi per titoli di studio
Capitolo XII Sicurezza del lavoro
Art. 85 - Misure di sicurezza
Art. 86 - Assicurazioni infortuni
 Art. 87 - Polizza sanitaria
Art. 88 - Assicurazione per responsabilità civile
Art. 89 - Azioni civili e penali
   Dichiarazione a verbale
Capitolo XIII Provvedimenti disciplinari
Art. 90 - Provvedimenti disciplinari
   Chiarimento a verbale
Art. 91 - Imputazioni penali
Capitolo XIV Cessazione del rapporto
Art. 92 - Cause di risoluzione
Art. 93 - Invalidità perdurante
Art. 94 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 95 - Licenziamento per giusta causa
Art. 96 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 97 - Dimissioni volontarie
Art. 98 - Dimissioni per giusta causa
Art. 99 - Collocamento a riposo
Art. 100 - Risoluzione per morte
Art. 101 - Trattamento di fine rapporto
   Chiarimenti a verbale
Art. 102 - Fondo di previdenza
   Dichiarazione a verbale
Art. 103 - Preavviso di licenziamento
Art. 104 - Preavviso di dimissioni
Art. 105 - Effetti del preavviso
Art. 106 - Adempimenti finali
Capitolo XV Rapporti sindacali
Art. 107 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali
Art. 108 - Riunioni periodiche
Art. 109 - Osservatorio nazionale
Art. 110 - Trattativa integrativa
   Disposizioni di attuazione
   Chiarimento a verbale
Art. 111 - Prevenzione dei conflitti collettivi
   Nota a verbale
Art. 112 - Processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento
Art. 113 - Esuberanze di personale
   Disposizione di attuazione
Art. 114 - Diritti e libertà sindacali
   Disposizione transitoria
Art. 115 - Interpretazione del CCNL
Art. 116 - Impegno sociale
Art. 117 - Familiari con handicap
Capitolo XVI Disposizioni finali
Art. 118 - Commissioni di conciliazione ed arbitrato
   Chiarimento a verbale
Art. 119 - Sostituzione dei contratti precedenti
Art. 120 - Condizioni più favorevoli
Art. 121 - Decorrenza e durata
   Dichiarazioni delle parti
Allegati
Allegato A
Tabella trattamento economico
Premio di rendimento (Tabella per ulteriore variazione) - Allegato A/1
Allegato B
   Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto (Art. 1)
Allegato C
   Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni od accordi autonomi
Allegato D
Criteri generali per la determinazione degli organici delle CRA
   Art. 1 - Fattori di determinazione
      Norma di attuazione
   Art. 2 - Criteri applicativi
   Art. 3 - Tabella degli organici
   Art. 4 - Disposizioni di attuazione
      Tabella degli organici
Allegato E
Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto
   Art. 1 - Beneficiari
   Art. 2 - Limiti
   Art. 3 - Misura
   Art. 4 - Motivi
   Art. 5 - Criteri
   Art. 6 - Procedimento
   Art. 7 - Documenti
   Art. 8 - Decadenza
   Art. 9 - Detrazione
   Art. 10 - Deroghe
Allegato F
Disciplina del lavoro a tempo parziale
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
Allegato G
Contratti di formazione e lavoro
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Allegato
   Schema di progetto di formazione e lavoro
      Programma di formazione
Legge 300/1970
Legge 638/1983
D.M. 25/02/1984
D.M. 15/07/1986
Legge 653/1940
D.M. 08/04/1968
Legge 816/1985
Legge 903/1977
Legge 1204/1971
DPR 1026/1976
Circolare interpretativa 15/1976 Ministero del Lavoro
Legge 7/1963
Legge 604/1966
Legge 36/1974
Legge 108/1990
Legge 230/1962
Legge 482/1968
Legge 56/1987
Legge 863/1984
Legge 1369/1960
Legge 370/1934
Legge 473/1925
Regio Decreto 1955/1923
Legge 260/1949
Legge 54/1977
DPR 792/1955
Legge 53/1990
Legge 113/1985
Legge 297/1982
Legge 533/1973
Legge 190/1985
Legge 146/1990

Il giorno 28 febbraio 1991, in Roma, tra la Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane[…], e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi)[…], assistiti dai componenti della Segreteria di Coordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane[…], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl)[…], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil)[…], la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil)[…].

Capitolo I Area contrattuale - Destinatari del contratto - Appalti di servizi
Art. 1 - Area contrattuale

Si intendono comprese nell'area contrattuale del presente contratto:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) le Casse Rurali ed Artigiane e gli altri Enti già destinatari del presente contratto; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2a Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Marchant Bancks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da Aziende aderenti al movimento. Quanto alle reti è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da Società che non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da Aziende aderenti al movimento.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
Normativa contrattuale
A valere per i soli Enti finanziari di cui al punto 1/a e per tutte le attività di cui al punto 1/b si prevede la possibilità, ove occorra, all'interno del presente contratto, di contratto complementare che si integri col presente contratto, recante opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di detto contratto complementare possono riguardare: orari, reperibilità, turni.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui al punto 1/a e ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate dagli stessi Enti, si applica il presente contratto, con eventuali norme di flessibilità.
Controllo
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti del movimento, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale delle Casse Rurali ed Artigiane, dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, della Coopeld, della Cedreca, della Cesve, della Secra, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e degli Organismi indicati nell'elenco allegato B), inquadrato nelle seguenti categorie:
- quadri
- impiegati
- ausiliari.
Nell'ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a servizi di esattoria.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.
Dichiarazione a verbale
La Federazione italiana si impegna a comunicare, di volta in volta, le variazioni sopravvenute in materia.

Art. 3 - Appalti di servizi
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
_ alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Casse Rurali ed Artigiane;
_ alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, della Coopeld, della Cedreca, della Cesve, della Secra, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.
Nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L'azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.

Art. 4 - Definizioni contrattuali
Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Casse Rurali ed Artigiane riguardano soltanto le Casse medesime.
Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle parti stipulanti del presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Province autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.

Capitolo II Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 9 - Limitazioni per assunzioni

[…]
Per l'età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10 - Modalità delle assunzioni
[…]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore di norma presso Enti di diritto pubblico.
[…]

Capitolo III Inquadramento - Categorie e qualifiche
Art. 18 - Categoria dei quadri

Dichiarazione a verbale
Ulteriori profili professionali, da inquadrare nella categoria dei quadri, potranno essere concordati, sia in sede nazionale, dalle parti stipulanti del presente contratto, anche in vigenza dello stesso, in sede locale, nell'ambito della contrattazione integrativa, come previsto nell'art. 110.

Capitolo IV Inserimento organico - Formazione e promozione
Art. 24 - Ruolo del personale

[…]
L'Azienda provvede a far conoscere al personale […], l'ordinamento degli uffici cui è addetto e le relative procedure di lavoro.
Annualmente, l'Azienda provvede ad illustrare alla rappresentanza sindacale aziendale ed al personale, in apposita riunione, la situazione e le prospettive aziendali e del movimento.
Dichiarazioni a verbale
Le procedure di lavoro ed i regolamenti di servizio potranno essere in tutto o in parte unificati, a livello locale e nazionale, con interventi delle Federazioni locali e della Federazione italiana.
Dette procedure e regolamenti unificati saranno, dalle medesime Federazioni, portati a conoscenza delle corrispondenti Organizzazioni sindacali locali o nazionali.

Art. 28 - Corsi di formazione
Al fine di tutelare l'occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale del personale, sono da realizzare sistemi di formazione continua, che assicurino costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, su contenuti, strumenti e metodi.
All'uopo sono previsti corsi di formazione per nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale, non selettivi, da svolgere durante l'orario di lavoro (il piano dei corsi di qualificazione per tutto il personale va esaurito nell'ambito di un triennio).
La partecipazione a corsi per specialisti sarà aperta, oltre al personale già addetto o destinato alle attività oggetto dei medesimi anche a lavoratori che per propria scelta intendano conseguire le specializzazioni in programma, all'uopo riservando determinati posti nell'ambito dei sopra citati schemi nazionali.
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
I corsi di cui sopra saranno organizzati e gestiti, a livello centrale ed a livello locale, secondo schemi elaborati dalla Federazione italiana. La Federazione italiana porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali nazionali gli schemi elaborati e procederà ad esame degli stessi con le medesime organizzazioni: in tale contesto, programmi, modalità, criteri e finalità dei corsi formeranno oggetto di valutazione comune, fra le parti, anche per verificare se sia rispettato il diritto del personale alla formazione continua. La definizione dei programmi e la scelta dei docenti restano di competenza degli Enti organizzatori.

Art. 29 - Rotazione del personale
Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli organismi destinatari di Contratti Integrativi Aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le rappresentanze sindacali aziendali, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Capitolo V Trattamento economico
Art. 33 - Sistema retributivo

Voci retributive eventuali sono:
[…]
- indennità di rischio (art. 42);
- indennità per trasporto valori (art. 43);
- indennità di turno (art. 44);
- indennità per lavoro in locali sotterranei (art. 45).

Art. 42 - Indennità di rischio
Ai cassieri, agli addetti a sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari ed agli aiuti cassieri competono indennità di rischio, nelle misure, variabili annualmente per accordo fra le parti stipulanti del presente contratto, fissate dall'1 aprile 1990 e dall'1 gennaio 1991 nella tabella A allegata al presente contratto.
Per i casi di cui alle lett. a) e b) della tabella A allegata al presente contratto, qualora vi sia adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle 5 ore, le misure mensili dell'indennità di rischio vanno proporzionalmente maggiorate, fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure vanno maggiorate di un ulteriore 14%.
[…]
Dichiarazione a verbale
Disposizioni in deroga possono essere concordate in sede sindacale locale (oppure aziendale, per l'Iccrea e le Casse Centrali di Trento e Bolzano) a fronte di nuove forme di organizzazione del lavoro comportanti sostanziali cambiamenti del servizio di cassa.

Art. 43 - Indennità trasporto valori
L'incarico di trasporto di valori va dato di norma a due dipendenti, che si avvicendino, nello svolgimento del servizio, senza ordine predeterminato.
Compete indennità per trasporto di valori, nelle misure indicate nella tabella A allegata al presente contratto, ai dipendenti che, su incarico della Cassa Rurale ed Artigiana, provvedono a tempo indeterminato o per determinato periodo di tempo, ma comunque in via continuativa nel periodo, a trasporto di contanti (più eventuali titoli) dalla Sede alle Dipendenze, e viceversa, e/o da Sede e Dipendenze a Banche corrispondenti e/o ad Uffici Postali, e viceversa, per depositi, prelievi, compensazioni a stanza, smaltimento ed approvvigionamenti.
[…]
Chiarimenti a verbale
La indennità per trasporto di valori non compete per il compimento di specifiche operazioni, fuori sede, comportanti pagamenti ed incassi (per esempio: versamenti su c/c postali, acquisti di valori bollati, acquisti di economato, incassi di vaglia postali, ecc.).
[…]

Art. 44 - Indennità di turno
Al personale che lavora in turni continuativi, laddove previsti, competono indennità di turno nelle misure giornaliere indicate dalla tabella A allegata al presente contratto.
[…]

Art. 45 - Indennità per lavoro in locali sotterranei
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta apposita indennità, nella misura indicata nella tabella A allegata al presente contratto.
[…]
Ai fini del presente articolo, sono da considerare locali sotterranei quelli situati prevalentemente, cioè per oltre metà dell'altezza, sotto il livello stradale.

Capitolo VI Orario di lavoro - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 48 - Orario di lavoro

[…]
L'orario di lavoro degli adolescenti, intendendosi per tali i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti, non può tuttavia superare 8 ore giornaliere e 40 settimanali, secondo le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 50 - Ripartizione nei singoli giorni
[…]
Nelle Casse Rurali ed Artigiane nelle quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orari di cui ai commi che precedono, non si effettua la giornata lunga. In queste unità può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, l'aumento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello, mediante prolungamento dell'orario di sportello previgente, pari a 6 ore e 30 minuti al giorno.
[…]
Disposizione di attuazione
[…]
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere; in deroga a tale limite l'adibizione stessa può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti, mediante intese con la rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza con il personale.
Dichiarazione a verbale
L'Iccrea e le Casse Centrali di Trento e Bolzano, in presenza di situazioni che non consentano l'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro come sopra concordate per le Casse Rurali ed Artigiane, possono adottare soluzioni diverse mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 51 - Lavoro in turni
Per i centri o reparti (anche periferici) di elaborazione dati, è in facoltà dell'Azienda, previa comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza al personale, distribuire in turni continuativi l'orario di lavoro settimanale di coloro che sono addetti alle macchine oppure ad altri lavori strettamente necessari per il funzionamento di tali centri e reparti.
Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Casse Rurali ed Artigiane).
I turni giornalieri non possono essere iniziati prima delle ore 6 né avere termine dopo le 22,30.
L'ora d'inizio del turno notturno va stabilita aziendalmente, insieme con la rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza col personale.
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del Servizio.
Per il lavoro in turni continuativi del personale di cui sopra competono le indennità previste dall'art. 44.
Raccomandazione
Le parti stipulanti del presente contratto raccomandano particolare attenzione nella organizzazione del terzo turno nei casi in cui viene svolto da una sola persona.

Art. 52 - Servizi continuativi
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione di sportelli automatici, Pos), è in facoltà dell'Azienda, previa comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza al personale, distribuire in turni continuativi, sull'intero arco delle 24 ore, l'orario di lavoro settimanale degli addetti.
Può essere distribuito in turni continuativi, nell'arco tra le ore 6 e le ore 22, l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori che (fuori dei casi disciplinati dal precedente art. 51) sono addetti a calcolatori periferici e/o concentratori di rete e dei lavoratori che (pur non inquadrati nella categoria degli ausiliari) sono impiegati per la guida di autoveicoli e motoveicoli.
L'eventuale distribuzione in turni continuativi dell'orario di lavoro settimanale in casi diversi da quelli espressamente previsti dal presente contratto può avvenire soltanto previe intese aziendali, con la rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza col personale. Per il lavoro in turni continuativi del personale di cui sopra competono le indennità previste dall'art. 44.

Art. 54 - Adibizione a macchine
Il lavoratore addetto alle macchine contabili, Audit o simili, non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre sei ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine da scrivere e da calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per un'ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro (37 ore e 15 minuti), va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in due periodi, od altra soluzione equivalente.

Art. 58 - Lavoro straordinario
[…]
L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie, se necessarie, entro i limiti di 100 ore, all'anno, per ciascun dipendente.
[…]
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale
I limiti di cui sopra, convenuti per il contenimento delle prestazioni straordinarie, sono fissati con riferimento alle Aziende maggiori e con strutture consolidate; agli stessi devono tuttavia tendere le Aziende minori e con strutture in formazione.

Art. 61 - Autorizzazioni e controlli
Le prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del consiglio di amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le Organizzazioni sindacali locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno, mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di due per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

Capitolo VIII - Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 75 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'Azienda l'indennità corrisposta dall'INPS.
[…]

Capitolo XII Sicurezza del lavoro
Art. 85 - Misure di sicurezza

Le parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale di cui all'art. 109.
In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.

Art. 86 - Assicurazioni infortuni
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
Capitali da assicurare sono:
per rischio di morte L. 72.000.000
per rischio di invalidità permanente L. 108.000.000
La spesa va integralmente a carico dell'Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi ed a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Art. 87 - Polizza sanitaria
A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono da adottare misure a carattere assistenziale mediante polizza sanitaria, per far fronte a spese connesse a malattia o infortunio che il personale sia chiamato a sostenere.
All'uopo la spesa annua complessiva, a carico dell'azienda, dovrà risultare non superiore a L. 600.000 per dipendente, da impiegare per copertura assicurativa anche del nucleo familiare a carico.
La determinazione dei contenuti della polizza sanitaria (rischi da coprire, prestazioni da garantire, ecc.) è demandata alla trattativa integrativa locale, preferendosi, a parità di condizioni, rapporti con la Compagnia di bandiera.
Le misure assistenziali di cui sopra assorbono le analoghe misure in atto.
Sono fatte salve eventuali diverse forme assistenziali in atto. Resta escluso cumulo delle misure assistenziali di cui sopra con eventuali diverse forme assistenziali in atto.

Capitolo XV Rapporti sindacali
Art. 107 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali

La Federazione italiana e le federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente:
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, inquadramenti;
- i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
[…]
- gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori dì handicap.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 108 - Riunioni periodiche
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- organici del personale;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di formazione lavoro;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Casse rurali ed artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per quanto riguarda l'Iccrea, le Casse Centrali di Trento e Bolzano, la Coopeld, la Cedecra ed il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

Art. 109 - Osservatorio nazionale
É costituito un Osservatorio nazionale, paritetico, composto da rappresentanti delle parti stipulanti del presente contratto, in numero massimo di 3 per ogni Organizzazione sindacale ed in numero complessivo corrispondente per la Federazione italiana, cui vengono attribuiti compiti di analisi, valutazione e proposte sui seguenti temi:
- andamento occupazionale nel movimento, in via generale ed in relazione all'occupazione dei giovani e delle donne;
- pari opportunità per il personale femminile, programmi di azioni positive;
- nuove tecnologie e relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema di inquadramenti;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro; regole ergonomiche;
- processi di formazione e riqualificazione professionali;
- problematiche e normative di settore, anche in relazione all'integrazione europea del 1993.
L'Osservatorio nazionale dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 110 - Trattativa integrativa
Ad integrazione del presente contratto, è ammessa trattativa articolata soltanto sulle seguenti materie:
[…]
- organici delle Casse rurali ed artigiane, nei termini di cui all'art. 5;
inquadramento del personale dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- eventuali ulteriori profili professionali, da inquadrare nella categoria dei quadri, a norma dell'art. 18;
- corsi di formazione locali (contenuti, durata, modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione di cui all'art. 29;
- sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- ulteriori ipotesi di contratti a termine, come previsto dall'art. 23 (primo comma) della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e dall'art. 12 (ultimo comma) del presente contratto;
- disposizioni in deroga, su indennità di rischio, secondo dichiarazione a verbale in calce all'art. 42;
- contenuti della polizza sanitaria, a norma dell'art. 87.
Dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti e denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale e delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell'Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi per cui, secondo le seguenti disposizioni di attuazione, è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema sarà esaminato in sede nazionale, dalle parti stipulanti del presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che dovrà esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
Disposizioni di attuazione
La trattativa articolata va svolta: a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Casse rurali ed artigiane; a livello aziendale, per quanto riguarda il personale dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, della Coopeld, della Cedecra e del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.
Chiarimento a verbale
Nell'arco di vigenza del presente contratto la contrattazione integrativa su inquadramenti e profili professionali di cui sopra resta aperta soltanto per nuove posizioni di lavoro derivanti da nuove attività o cambiamenti di organizzazione.

Art. 112 - Processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento
Per processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutti i casi sopraindicati, le stesse formeranno oggetto di procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. Per quanto riguarda la procedura di contrattazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 111.
Per tutti i casi considerati in questo articolo, l'Azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Negli stessi periodi di moratoria le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 114 - Diritti e libertà sindacali
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale.

Allegati
Allegato B
Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto (Art. 1)

Federazione Italiana Casse Rurali ed Artigiane (Roma)
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane del Piemonte e Valle D'Aosta (Cuneo)
Federazione Lombarda delle Casse Rurali ed Artigiane (Milano)
Federazione Veneta delle Casse Rurali ed Artigiane (Padova)
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane del Friuli Venezia Giulia (Udine)
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell'Emilia Romagna (Bologna)
Federazione Marchigiana delle Casse Rurali ed Artigiane (Ancona)
Federazione Toscana delle Casse Rurali ed Artigiane (Firenze)
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane del Lazio-Umbria (Roma)
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell'Abruzzo e del Molise (Pescara)
Federazione Campana delle Casse Rurali ed Artigiane (Salerno)
Federazione Interregionale delle Casse Rurali ed Artigiane di Puglia e Basilicata (Bari)
Federazione Calabrese delle Casse Rurali ed Artigiane (Cosenza)
Federazione Siciliana delle Casse Rurali ed Artigiane (Palermo)
Federazione dei Consorzi Cooperativi (Trento)

Allegato C
Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni od accordi autonomi

Raiffeisenverband Sudtirol (Bolzano)

Allegato F
Disciplina del lavoro a tempo parziale
Art. 8

Per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale va effettuato addestramento nella stessa misura stabilita per il personale assunto a tempo pieno.
Per l'attività di formazione ed aggiornamento dei lavoratori in servizio non a termine a tempo parziale, si applicano le norme in materia vigenti per il personale in servizio a tempo pieno. Qualora il corso cada in tutto od in parte fuori dell'orario di lavoro del personale in servizio a tempo parziale, lo stesso ha la facoltà di parteciparvi con pagamento a parte, mediante retribuzione ordinaria, delle ore di presenza al corso non comprese tra quelle di detto orario di lavoro.

Allegato G
Contratti di formazione e lavoro
Art. 7

Nell'ambito dell'orario intero di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro i soggetti interessati devono svolgere attività di formazione teorica e tecnico-pratica in misura non inferiore per i contratti di 24 mesi - con corrispondente riproporzionamento per quelli di durata inferiore - a:
a) 8 settimane per coloro che acquisiranno la formazione professionale propria degli impiegati di 1a;
b) 4 settimane per coloro che acquisiranno la formazione professionale propria degli impiegati di 2°;
c) 1 settimana per coloro che acquisiranno la formazione professionale propria degli ausiliari.
La formazione professionale nei limiti suddetti deve essere attuata con la partecipazione degli interessati a corsi, interni o esterni di formazione e addestramento e/o mediante affiancamento a personale già qualificato. Per i soggetti di cui alla precedente lett. a) la formazione deve essere attuata almeno per 5 settimane mediante la partecipazione ai corsi suddetti. Per i soggetti di cui alla lett. b) la formazione può essere attuata - in relazione all'utilizzo degli interessati - mediante la partecipazione per una settimana ai corsi medesimi.
La formazione di cui alle precedenti lettere a) e b) ricomprende quella prevista dall'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro.