Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 luglio 1951
Validità: 09.07.1951 - 29.09.1952
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara, Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli di Ferrara e Federbraccianti Provinciale di Ferrara-Ccdl, Cisl-Terra di Ferrara-Cisl Provinciale, Uil-Terra di Ferrara
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Ferrara

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 6. - Tutela della maternità.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Martellatura della falce ed uso della falciatrice.
Art. 10. - Turni di lavoro.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 14. - Cottimi.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Efficacia del contratto.
Art. 19. - Validità e durata del contratto.
Tariffe

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ferrara, 11 luglio 1951

Oggi 11 luglio 1951, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Ferrara e con l’assistenza dei rappresentanti dello stesso, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara […], l’Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli di Ferrara […], e la Federbraccianti Provinciale di Ferrara […], assistiti dalla Ccdl […], la Cisl-Terra di Ferrara […], assistiti dalla Cisl Provinciale […], l’Uil-Terra di Ferrara […], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia di Ferrara.

Art. 1.
Il presente Contratto collettivo fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra le aziende agricole ed i braccianti avventizi della provincia di Ferrara.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni, per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o a cottimo, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
In caso di infortunio o malore del lavoratore in azienda, questa se in possesso di mezzi, provvederà per il trasporto del lavoratore al luogo di cura.

Art. 6. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi in efficienza e adatti ai lavori richiesti.
Il lavoratore al quale viene affidato bestiame per lo svolgimento del lavoro dovrà avere la massima cura onde evitare al bestiame stesso infortuni od incidenti.
Il lavoratore risponderà delle perdite e danni a lui imputabili nei confronti di quanto consegnatogli dall’azienda per l’esecuzione dei lavori predisposti.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita come segue:
mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: ore 6;
dal 1° al 15 marzo e dal 10 al 31 ottobre: ore 7;
dal 16 al 31 marzo e per i mesi di aprile, maggio e settembre e dal 1° al 15 ottobre: ore 8;
giugno, luglio e agosto: ore 9.
Fermo restando che il datore di lavoro deve regolare l’orario giornaliero, a seconda delle necessità tecniche e aziendali, il periodo intermedio di riposo non dovrà normalmente superare le 3 ore, salvo particolare andamento climaterico.
Per i lavori di mietitura e trebbiatura cereali, carico, scarico e spandimento letame, il periodo intermedio di riposo potrà essere aumentato.

Art. 9. - Martellatura della falce ed uso della falciatrice.
L’operaio deve presentarsi al lavoro con la falce battuta e durante la falciatura dovrà provvedere alla martellatura della falce almeno ogni due ore.
Il tempo impiegato per la martellatura suddetta non costituisce orario effettivo di lavoro, e, per i soli primi tagli, dovrà essere compensato dal datore di lavoro fino alla concorrenza massima di 1 (una) ora in ragione di giornata effettiva di falciatura.
L’uso della falciatrice resta disciplinato come per il passato.

Art. 10. - Turni di lavoro.
Per i turni di lavoro valgono le disposizioni di legge e nella eventualità che siano predisposti ad essi non possono partecipare i compartecipanti qualora i raccolti loro assegnati a compartecipazione richiedano il loro impiego.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario nomale, di lavoro che è previsto dall’art. 8.
b) Lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 11, nonché la Festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]

Art. 15. - Norme disciplinari.
I rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore e fra gli stessi lavoratori devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e comunque in maniera tale da assicurare l’ordine e la disciplina della azienda.
I lavoratori per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza e sollecitudine il lavoro loro ordinato e con resa normale.
Ogni azione o comportamento contrario a quanto disposto nei commi precedenti, può dar luogo da parte dell’azienda all’applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle Associazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Efficacia del contratto.
Le Organizzazioni sindacali contraenti si impegnano di fare applicare ai rispettivi organizzati tutte le norme e condizioni inseriti nel presente contratto.