Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 giugno 1957
Validità: 01.05.1957 - 15.02.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova e Liberterra Provinciale di Padova, Federbraccianti Provinciale di Padova, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Padova

Sommario:

Art. 1. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 8. - Indennità per gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 12. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Indennità zone malariche.
Art. 15. - Indennità per lavori pesanti ed antigienici.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Controversie individuali.
Art. 18. - Controversie collettive.
Art. 19. - Cottimi.
Art. 20. - Cointeressenza.
Art. 21. - Durata del patto.
Dichiarazione a verbale.
Allegato

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Padova, 7 giugno 1957

Addì 7 giugno 1957, in Padova, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione […], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova […], e la Liberterra Provinciale di Padova […], la Federbraccianti Provinciale di Padova […], l’Unione Italiana del Lavoro […], in esecuzione del Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti avventizi della agricoltura del 25 febbraio 1957 viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i braccianti avventizi della provincia di Padova.

Art. 1. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria e giornaliera da corrispondersi al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.
L’orario normale di lavoro, nei vari mesi dell’anno è fissato come segue:
dicembre - gennaio, ore sei;
novembre - febbraio, ore sette;
tutti gli altri mesi, ore otto.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio l’orario normale di lavoro potrà essere, su richiesta del datore di lavoro protratto a ore nove.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito e compreso da una ora dopo l’Ave Maria e fino all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliero.
[…]

Art. 8. - Indennità per gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali.
Al lavoratore avventizio compete una indennità in luogo delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili od in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà della perdita e dei danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni e le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge in vigore.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 14. - Indennità zone malariche.
In considerazione che nei Comuni della provincia attualmente riconosciuti quale «zona malarica» ai sensi di legge, non si sono riscontrati da tempo casi di malaria, si soprassiede alla determinazione degli obblighi inerenti (somministrazione gratuita di chinino, particolare indennità oltre la normale retribuzione) con riserva di provvedervi non appena in tali Comuni d’ordine dell’Autorità Sanitaria Provinciale sarà provveduto all’assistenza malarica.

Art. 15. - Indennità per lavori pesanti ed antigienici.
Per lo scavo dei fossi per spargimento della calciocianamide verrà corrisposta al lavoratore avventizio una maggiorazione del 12 % sulla, retribuzione.

Art. 16. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal datore di lavoro o chi per esso e devono eseguire con diligenza
Il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati n reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con il richiamo verbale, qualora il lavoratore senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione o si presenti in istato di ubriachezza;
2) con il richiamo scritto in caso di recidiva per i motivi di cui sopra.

Art. 18. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali firmatarie per il sollecito amichevole componimento.

Allegato
Accordi per lavori con retribuzione speciale.
(Allegato al Contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli della provincia di Padova).

Per le categorie dei lavoratori agricoli, sono considerati lavori speciali:
a) mietitura del frumento e del riso;
b) trebbiatura del frumento o del riso;
c) monda del riso.
Mietitura e trebbiatura del frumento
Le operazioni di mietitura e trebbiatura del frumento potranno essere eseguite secondo i seguenti sistemi:
Meanda.
La percentuale di meanda è del 29 % al netto del carato di trebbiatura con le seguenti detrazioni:
- per le mietilegatrici il 4 %;
- per le mietitrici e falciatrici 2 %.
Il bovaio che partecipi ai lavori di mietitura e trebbiatura (conduzione dei buoi per trainare la mietitrice o la mietilegatrice o carreggiatura) ha diritto ad una paga di L. 95 (novantacinque) oraria ed alla somministrazione gratuita di litri uno di vino al giorno, oltre ili salario normale.
Per la rimozione dei covoni in caso di mal tempo il lavoro sarà a carico dei lavoratori qualora la necessità si presenti nel corso della mietitura o della trebbiatura, nei casi invece che ricorra un periodo di sosta non superiore ai quattro giorni (il quarto giorno compreso) tra la mietitura e la trebbiatura il lavoro di rimozione dei covoni è a carico del datore di lavoro a paga oraria come lavoro ordinario. Lo spago, i legacci, il combustibile sono a carico del datore di lavoro. Il bovaio o motorista addetti alle falciatrici o mietilegatrici sono a carico del datore di lavoro. Il manovratore della falciatrice o mietilegatrice verrà compreso fra i meandini. Gli imboccatori saranno a carico dei proprietari di trebbia, siano essi gli stessi agricoltori oppure terzi. Le riparazioni delle macchine di cui sopra sono a carico del datore di lavoro.
Per la mietitura e la trebbiatura dell’orzo, segale ed avena re stano ferme le consuetudini aziendali acquisite.
Cottimo.
Avviene alle seguenti condizioni:
Kg. 4 (quattro) di frumento all’ora, con un minimo di 50 ore al campo non recuperabili per frumento posto in crocetta.
Paga oraria.
[…]
Ai lavoratori a paga oraria sarà inoltre somministrato un litro di vino all’uomo e mezzo litro alle donne e ragazzi a titolo gratuito per ciascuna giornata.
Mietitura, trebbiatura e monda del riso
Il contratto interregionale mondariso fa parte integrante degli accordi provinciali eccetto per quanto riguarda i salari.