Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 21 giugno 1960
Validità: 01.06.1960 - 31.05.1962
Parti: Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Modena, Confederterra Provinciale Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Federazione Provinciale delle Cooperative, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Lavorazioni meccaniche, Modena

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Tariffe salariali del personale di macchina

Contratto collettivo per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi nella provincia di Modena, 21 giugno 1960

Modena, 21 giugno 1960, fra […] Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Modena […], Confederterra Provinciale Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, […] Federazione Provinciale delle Cooperative, […] Unione Sindacale Provinciale, […] Unione Italiana del Lavoro, riuniti in data odierna presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione di Modena, si conviene e stabilisce quanto segue:

Art. 1.
Il presente contratto fissa il trattamento economico e regolamentativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi.

Art. 3.
[…]
Il personale di macchina resterà fisso ed invariato anche nel caso che la macchina si sposti da frazione a frazione dello stesso Comune o da un Comune all’altro della Provincia.
[…]

Art. 5.
Nella trebbiatura per ogni giornata solare di lavoro verranno corrisposte n. 2 ore a titolo di spostamento, piazzamento, pulizia delle macchine e indennità di lavoro straordinario, festivo e notturno. Detta indennità verrà corrisposta in ragione di una ora per giornata, quando il lavoro viene limitato a mezza giornata.
Inoltre al personale di macchina verranno concesse due soste retribuite di dieci minuti cadauna, per ogni giornata, da farsi una al mattino e una al pomeriggio, per la consuetudinaria fermata di bevuta.

Art. 8.
I lavoratori dovranno essere iscritti all’Inps, all’Inam e all’Inail come da vigenti disposizioni.

Art. 12.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna e per i danni eventuali causati a tali oggetti che siano ad esso imputabili.

Art. 13.
Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:
[…]
c) trasgressione del divieto di fumare nelle immediate vicinanze di depositi di paglia;
d) trasgressione, per fatto proprio, alle norme sulla prevenzione infortuni e alle leggi in materia.

Art. 14.
Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere presi d’accordo con il delegato delle maestranze nominato dai lavoratori addetti a quella macchina, il quale avrà anche il compito di sorvegliare l’applicazione del presente contratto, oppure con i rappresentanti del lavoratori, scelti dai lavoratori interessati.

Art. 18.
Per le lavorazioni di trebbiatura del frumento, riso e cereali minori, dovranno essere adibiti:
a) per le trebbie sprovviste di alimentatore-imboccatore automatico, con abbattitore fino a cm. 122 e pressapaglia, n. 1 motorista con mansioni anche di pressatore, (ciò significa che lo stesso dovrà svolgere oltre che la mansione di motorista, quella di pressatore effettuando il normale turno di lavoro; in caso che questo non si verifichi il datore di lavoro è tenuto ad impiegare il quarto pressatore per assicurare i turni) n. 2 imboccatori e n. 3 pressatori, motorista escluso.
b) Per le trebbie provviste di alimentatore-imboccatore automatico e pressapaglia, n. 1 motorista e n. 4 pressatori.

Art. 19.
Per le lavorazioni di aratura, livellatura con trattore o sistemazione semplice dei terreni asciutti e a sistema funicolare dei terreni a risaia, verrà adibito ad ogni trattore un numero di lavoratori corrispondente alle consuetudini di ogni località della Provincia, tenendo conto dei mezzi meccanici impiegati.
[…]
Per i trattori ai quali venga adibito un numero diverso di dipendenti, varranno le consuetudini locali in atto in ogni zona della Provincia.
I motoristi e i piodisti sono impegnati alla guida del trattore, alla manutenzione, pulizia e rifornimento dello stesso, nonché albi registrazione e tenuta dell’aratro.
Durante le interruzioni del lavoro in campagna, per avaria del trattore, i dipendenti che verranno occupati nelle operazioni di riparazione delle macchine-stesse, verranno retribuiti, per le ore di effettiva prestazione, in ragione di L. 240 orarie, comprensive di ogni indennità accessoria a qualsiasi titolo.

Art. 20.
Il numero dei lavoratori da occuparsi per ogni macchina nelle lavorazioni diverse da quelle contemplate negli articoli 18 e 19 sopra citati ed il relativo trattamento salariale, verrà stabilito in sede locale secondo le consuetudini in atto, che però non dovranno essere inferiori alle tariffe apposite, in allegato.

Art. 22.
Resta inteso che, per consuetudine, al personale fisso di macchina sia nella trebbiatura che nella motoaratura, sarà fornito il vitto dalla azienda agricola.

Art. 23.
Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento assistenziale, mutualistico e assicurativo previsto per il settore di attività a cui appartiene il datore di lavoro.

Art. 24.
[…]
Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da contratto stipulato e sottoscritto dalle parti.

Art. 25.
Le norme stabilite nel presente contratto non modificano eventuali accordi favorevoli ai lavoratori raggiunti in sede locale.

Art. 27.
Il presente contratto si intende valido per tutta la Provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti contraenti e interessate.
[…]