Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 aprile 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Provinciale Ortofrutticoli di Milano, Sindacato Provinciale Ortofrutticoli-Federazione Provinciale Milanese Coltivatori Diretti e Liberterra di Milano, Federbraccianti Provinciale di Milano, Uil Terra di Milano
Settori: Agroindustriale, Aziende ortofrutticole, Milano

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e durata del lavoro.
Art. 2. - Contratti individuali di lavoro e preavviso di licenziamento.
Art. 3. - Classifica della manodopera.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 7. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Trattamento di quiescenza.
Art. 10. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11. - Tabella salario.
Art. 12. - Indennità di contingenza.
Art. 13. - Diarie.
Art. 14. - Rimborso spese di trasporto per i lavoratori forestieri.
Art. 15. - Vitto e alloggio.
Art. 16. - Indumenti di lavoro.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 19. - Ricorsi.
Art. 20. - Controversie.
Art. 21. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende ortofrutticole della provincia di Milano, 2 aprile 1960

Addì 2 aprile 1960, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano […], tra il Gruppo Provinciale Ortofrutticoli di Milano […], il Sindacato Provinciale Ortofrutticoli aderente alla Federazione Provinciale Milanese Coltivatori Diretti […] e la Liberterra di Milano […], la Federbraccianti Provinciale di Milano […], la Uil Terra di Milano […], si è provveduto a stipulare il seguente Contratto Collettivo di lavoro da valere per i dipendenti da aziende ortofrutticole, di Milano e Provincia.

Art. 1. - Assunzione e durata del lavoro.
[…]
Per l’assunzione dei ragazzi e delle donne, valgono le norme di Legge in materia.

Art. 2. - Contratti individuali di lavoro e preavviso di licenziamento.
I contratti individuali dì lavoro, in deroga al presente, avranno valore se sono favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni di cui allo stesso.
[…]

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per quanto concerne l’orario di lavoro si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di Legge in merito.
Il periodo intermedio di riposo non dovrà, normalmente, superare le due ore.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Le brevi sospensioni e gli spostamenti dei lavoratori ordinati dal datore di lavoro, sono considerati utili, a tutti gli effetti ai fini dello orario di lavoro.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Fermo restando la legge n. 370 del 22 febbraio 1934, a tutti I lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere. Esso non potrà eccedere le due ore giornaliere.
[…]
Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali. […]

Art. 15. - Vitto e alloggio.
L’alloggio, la luce, il combustibile e la verdura occorrente per la confezione della minestra, forniti dal datore di lavoro, non costituiscono per quest’ultimo diritto a rimborso.

Art. 16. - Indumenti di lavoro.
I datori di lavoro forniranno alle lavoratrici, in caso di cattivo tempo, un impermeabile che resterà di proprietà del datore di lavoro.

Art. 17. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore quando:
a) senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi ed ai macchinari;
c) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel casi di maggiore gravità per le mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
3) con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità in caso di:
a) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi al bestiame, agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2);
f) mancanze di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 20. - Controversie.
[…]
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, saranno rimesse all’esame di apposita Commissione paritetica arbitrale presieduta dal Direttore dell'ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano o da un suo rappresentante.