Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° giugno 1955
Validità: 01.06.1955 - 10.11.1955
Parti: Associazione Agricoltori della Provincia di Varese e Liberterra-Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, Federterra-Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Aziende ortoflorofrutticole, Varese

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Disposizioni per le feste nazionali e infrasettimanali
Art. 9. - Attrezzi da lavoro.
Art. 10. - Attribuzioni delle tariffe.
Art. 11. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 12. - Cottimo.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Trattamento di quiescenza per i lavoratori avventizi.
Art. 15. - 13ª mensilità ai lavoratori fissi.
Art. 16. - Diarie.
Art. 17. - Permesso in caso di matrimonio o di morte.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 21. - Malattie - Infortuni - Assicurazioni sociali.
Art. 22. - Rapporti fra le parti.
Art. 23. - Norme disciplinari.
Art. 24. - Ricorsi.
Art. 25. - Controversie.
Art. 26. - Indennità di contingenza.
Disposizioni speciali per i giardinieri di ville private. Convitti ed alberghi
Art. 27. - Premessa.
Art. 28. - Assunzione.
Art. 29. - Categoria e qualifiche.
Art. 30. - Retribuzioni.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - 13ª mensilità.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento.
Art. 34. - Indennità di anzianità.
Art. 35. - Assicurazioni sociali.
Art. 36. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortoflorofrutticole e per i giardinieri di ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese, 1° giugno 1955

Il giorno 1° giugno 1955, in Varese; fra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Varese […] e la Liberterra dell’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori […], la Federterra della Camera Confederale del Lavoro […], si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze specializzate agricole, dipendenti da aziende ortoflorofrutticole, con disposizioni speciali per i giardinieri di ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere, nella sua media annua le 8 ore giornaliere le 48 settimanali.
Nei vari mesi dell’anno la durata dell’orario normale di lavoro potrà essere variata secondo le esigenze aziendali con un massimo di 9 ore giornaliere.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro e pertanto non è considerato orario effettivo di lavoro il tempo impiegato per mettere a posto gli attrezzi che servono al lavoro stesso e il tempo inizialmente impiegato per recarsi ad altro luogo di lavoro che può essere, per ordine dei datori di lavoro, anche lontano dalla sede ma nel raggio di 5 Km. e con mezzo di trasporto fornito dalla ditta se il lavoratore ne è sprovvisto.
L'inizio e la fine del lavoro, ed i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro, che potrà fissarli anche in ore diverse per diverse squadre o categorie di lavoratori, secondo le esigenze tecniche del lavoro stesso.

Art. 7. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Per straordinario si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore oltre l’orario fissato dall’art. 6.
Per notturno si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore da un'ora dopo l’Ave Maria fino all'alba.
Per lavoro festivo si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati nel presente contratto.
[…]
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le 12 ore settimanali e verrà eseguito in casi di inderogabile necessità. Sono esclusi dal compenso per lavoro festivo quei lavoratori che pure lavorando in giorni festivi avranno assegnato un altro giorno di riposo nella settimana.

Art. 8. - Riposo settimanale - Giorni festivi.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
[…]

Art. 9. - Attrezzi da lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Quando gli vengono affidati in consegna attrezzi e utensili di lavoro (da annotarsi nel libretto sindacale di lavoro) ha l’obbligo di conservarli in buon stato e ne risponderà delle eventuali perdite o danni.

Art. 13. - Ferie.
Al personale fisso a paga mensile e fisso a paga oraria, compete un periodo annuale di ferie, frazionabili in dodicesimi per ogni mese per i lavoratori che non compiano l’anno intero di servizio, nella seguente misura;
1ª Categoria giorni 10
2ª Categoria giorni 8
3ª Categoria giorni 6
4ª Categoria giorni 4
[…]

Art. 21. - Malattie - Infortuni - Assicurazioni sociali.
Tutti i lavoratori, familiari compresi sono iscritti agli Istituti Assistenziali e Previdenziali istituiti a norma di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici e assicurativi.
[…]

Art. 22. - Rapporti fra le parti.
Tutti i lavoratori per i loro servizi dipendono dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta nell’azienda, e dai rispettivi capi immediati.
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo alla quali ispirare i suoi rapporti quotidiani coi lavoratori, al rispetto dovuto ad ogni suo diretto collaboratore.
Per tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono le disposizioni previste dal presente contratto collettivo di lavoro e patrocinato perifericamente dai rappresentanti locali delle organizzazioni contraenti.

Art. 23. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con la multa sino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro; ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni lievi all’azienda, al bestiame, alle macchine ed attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con inulta pari all’importo di una giornata di lavoro nel caso di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze del paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato, senza preavviso né indennità, nei seguenti casi;
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante della azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, ed al bestiame;
[…]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo secondo;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 25. - Controversie.
[…]
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente contratto collettivo, saranno rimesse all’esame delle organizzazioni sindacali contraenti.

Disposizioni speciali per i giardinieri di ville private. Convitti ed alberghi
Art. 27. - Premessa.

Tutte le seguenti norme valgono per i giardinieri di ville private, alberghi e convitti ad eccezione di quei giardinieri addetti a ville per le quali sia applicabile quanto disposto dall’art. 52 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130
Il giardiniere di villa privata non può tenere vivai e comunque coltivare e vendere fiori in concorrenza agli stabilimenti floricoli, vivaisti, floricoltori, ecc.

Art. 31. - Ferie.
Ai giardinieri di villa privata compete un periodo annuale di ferie frazionabile in dodicesimi per i lavoratori che non compiano l’anno di servizio, nella seguente misura:
1ª Categoria giorni 10
2 ª Categoria giorni 8
3 ª Categoria giorni 6;

Art. 35. - Assicurazioni sociali.
Si applicano le norme previste per i lavoratori agricoli a paga mensile con rapporto inferiore all’anno, attraverso i contributi agricoli.