Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 luglio 1958
Validità: campagna 1958
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Lega Provinciale Motoaratori, Unione Provinciale Italiana Lavoratori - Settore terra, Unione Provinciale Sindacato Lavoratori - Settore terra, Sezione Maestranze specializzate
Settori: Agroindustriale, Mezzi meccanici, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Assunzione di mano d’opera.
Art. 2. - Consegna delle macchine.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Organico di macchina.
Art. 5. - Paga oraria, comprensiva dell’indennità di contingenza, ecc.
Art. 6. - Indennità di vitto.
Art. 7. - Compenso pressatura paglia.
Art. 8. - Compenso per preparazione e trasferimento macchine.
Art. 9. - Sospensione forzata del lavoro.
Art. 10. - Riparazione macchine.
Art. 11. - Conservazione delle macchine.
Art. 12. - Ferie - Festività - Gratifica natalizia Indennità di licenziamento.
Art. 13. - Presenza sul lavoro.
Art. 14. - Assistenza e previdenza.
Art. 15. - Libretto dei conti.
Art. 16. - Lavoro festivo e straordinario.
Art. 17. - Validità del contratto.
Art. 18. - Controversie.
Trattenute.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti ai mezzi meccanici per la trebbiatura grano, avena, segale, orzo e riso nella provincia di Ferrara, 16 luglio 1958

In data 16 luglio 1958, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Ferrara, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, da una parte, e la Federbraccianti Provinciale e la Lega Provinciale Motoaratori, l’Unione Provinciale Italiana Lavoratori - Settore terra, l’Unione Provinciale Sindacato Lavoratori - Settore terra, e la Sezione Maestranze specializzate, dall’altra, è stato stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro, che sotto riportiamo, per i lavoratori addetti ai mezzi meccanici per la trebbiatura grano, avena, segale, orzo e riso, da valere per la campagna 1958.

Art. 2. - Consegna delle macchine.
Il personale di macchina è obbligato a ricevere e a riconsegnare le macchine in magazzino od officina del proprietario.
Il personale è tenuto alla pulizia superficiale delle macchine stesse, senza diritto ad alcun compenso.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è fissato in ore 10 (dieci) giornaliere per i mesi di luglio, agosto e settembre; per i rimanenti mesi l’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere.
Si intende lavoro straordinario quello eccedente l’orario normale, richiesto dal datore di lavoro, escluso però quello previsto dall’art. 8 del presente contratto.
Il personale di macchina non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi, di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il personale di macchina non è tenuto a compiere oltre 2 ore giornaliere di lavoro straordinario.

Art. 4. - Organico di macchina.
Le locomobili a vapore che fanno uso del bruciapula dovranno essere assistite da un secondo fuochista.
Per i gruppi azionati da motore a scoppio - tenuto presente la particolarità del lavoro di trebbiatura, il quale impone una maggiore disponibilità e responsabilità del motorista - al fine di evitare o limitare le peggiori conseguenze di infortuni, è obbligatorio l’aiuto motorista, indipendentemente dal numero «dei pezzi» costituenti il gruppo stesso.
Per i gruppi trebbianti, azionati da motore elettrico, l’aiuto motorista è obbligatorio soltanto quando il gruppo medesimo è costituito da più di due «pezzi» (pressatura contemporanea e scossatrice paglia riso).
Il proprietario o titolare del gruppo trebbiante, o loro familiari, possono sostituire altrettanto personale meccanico, purché partecipino effettivamente ai lavori di trebbiatura.

Art. 6. - Indennità di vitto.
Il personale di macchina, oltre alla paga oraria, ha diritto al vitto che gli sarà somministrato sano e sufficiente: in mancanza di questo gli sarà corrisposta una indennità giornaliera di lire 600.

Art. 8. - Compenso per preparazione e trasferimento macchine.
Oltre alle ore di effettivo lavoro, dovrà essere corrisposto al personale un compenso di due ore per gli addetti alle locomobili a vapore e di un’ora giornaliera per quelli addetti ai motori a scoppio ed elettrici.
Tali compensi si riferiscono ai lavori preparatori e complementari, come la messa in pressione delle locomobili, il piazzamento e la pulizia delle macchine, nonché i trasferimenti delle stesse fino ad una distanza di km. 2 (due) da fondo a fondo. I compensi per gli spostamenti a distanza superiore dei due km. verranno liquidati in base al tempo normale di impiego per il maggior percorso ed alla tariffa di cui all’art. 5.

Art. 10. - Riparazione macchine.
Per le riparazioni eseguite sul posto di lavoro dovranno essere applicate le presenti tariffe, sempre che non ci sia intervento di officina,

Art. 11. - Conservazione delle macchine.
I lavoratori hanno preciso obbligo di conservare in buono stato macchine ed attrezzi loro affidati e risponderanno, eventualmente, delle perdite e danni ad essi imputabili.

Art. 12. - Ferie - Festività - Gratifica natalizia Indennità di licenziamento.
Per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, ecc., i datori di lavoro pagheranno al personale di macchina a titolo di indennità compensativa, in aggiunta alla tariffa oraria, la somma di L. 29 (ventinove).
Tale integrazione tariffaria resta limitata esclusivamente alle ore impiegate a macchina funzionante.

Art. 13. - Presenza sul lavoro.
Il personale di macchina non potrà assentarsi dal lavoro nelle ore di lavorazione senza regolare permesso del datore di lavoro o chi per esso.

Art. 14. - Assistenza e previdenza.
Per quanto riguarda le assicurazioni sociali in genere, compresi gli assegni familiari a favore del personale, saranno rispettate le disposizioni di legge vigenti riguardanti gli operai marginali dell’agricoltura.

Art. 17. - Validità del contratto.
Il presente contratto vale per l’intero territorio della provincia di Ferrara e vincola esclusivamente gli aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
[…]

Art. 18. - Controversie.
Tutte le controversie che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, che non trovassero amichevole soluzione tra le parti, saranno demandate alle Organizzazioni sindacali e all’Ufficio Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione.