Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 26 giugno 1956
Validità: 15.06.1956 - 14.06.1958
Parti: Artigianato Fiorentino-Unione Autonoma Provinciale e Filea di Firenze, Cisl-Unione Sindacale Provinciale
Settori: Edilizia, Pittori e decoratori, Artigianato, Firenze

Sommario:

Premessa
Allegato A Contratto collettivo 26 giugno 1956 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori della provincia di Firenze (Escluso il mandamento di Prato)
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Visita d’inventario.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Lavori speciali disagiati.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Interruzione del lavoro.
Art. 14. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Lavori fuori zona.
Art. 17. - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 18. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Gravidanza e puerperio.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Festività.
Art. 26. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 27. - Conservazione utensili.
Art. 28. - Spogliatoi per gli operai.
Art. 29. - Passaggio di mansioni.
Art. 30. - Cottimi.
Art. 31. - Divieto di cottimismo.
Art. 32. - Subappalti.
Art. 33. - Modalità di pagamento.
Art. 34. - Permessi.
Art. 35. - Permessi per dirigenti sindacali.
Art. 36. - Cariche sindacali e pubbliche.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Controversie.
Art. 43. - Previdenza sociale.
Art. 44. - Indennità vestiario e trasporto.
Art. 45. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 46. - Rappresentante dei lavoratori.
Art. 47. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali Condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Validità e durata.
Allegato B Contratto collettivo salariale 26 giugno 1956 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori della provincia di Firenze Escluso il mandamento di Prato
Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga base oraria.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Cottimi.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 7. - Indennità vestiario.
Art. 8. - Validità e durata.
Nota a verbale n. 1
Nota a verbale n. 2
Nota a verbale n. 3

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori della provincia di Firenze escluso il mandamento di Prato, 26 giugno 1956

Addì 26 giugno 1956 in Firenze - Piazza Stazione, 2, tra l’Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale […], e la Federazione Provinciale Edili e Affini (Filea) di Firenze […], la Cisl Unione Sindacale Provinciale […], presa in esame la richiesta di miglioramenti economici e normativi avanzati dalla Filea, dopo cordiali ed esaurienti discussioni si è convenuto di apportare alcune variazioni ai contratti di Categoria sotto specificati.
Al Contratto normativo provinciale della Categoria e al relativo contratto integrativo salariale, ambedue del 20 marzo 1951, nonché all’accordo economico della Categoria del 16 giugno 1955, sono apportate le variazioni determinate nel testo dell’accordo economico-normativo firmato a parte.
La presente nuova stesura dei due predetti contratti aggiornati è conforme a quanto previsto dalla nota a verbale n. 1 del predetto accordo.

Allegato A
Contratto collettivo 26 giugno 1956 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori della provincia di Firenze (Escluso il mandamento di Prato)
Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
Per i mutilati e gli invalidi di guerra, restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge.
Resta comunque inteso che l’orario normale sarà di 8 ore giornaliere - 48 settimanali.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumenti di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 8.
Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 23 alle ore 6 del mattino.
[…]

Art. 10. - Lavori speciali disagiati.
Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale quelli fissati nell’art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica e non potrà a vere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale gli operai chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà compensativo. Qualora peraltro l’operaio non sia stato preavvisato almeno 24 ore prima dell'inizio del lavoro domenicale, al medesimo dovrà corrispondersi la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo prefissata, all’operaio non preavvertito almeno 24 ore prima, sarà dovuta, in caso di prestazione di lavoro, la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di soste dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e del datore di lavoro e che derivano da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell’orario normale concordato tra i datori di lavoro e gli operai, purché i conseguenti prolungamenti di orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e si effettuino entro 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la perdita.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si potrà eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 20. - Gravidanza e puerperio.
Si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 23. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’Azienda un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di dodici giornate e mezzo di ferie, pari a 100 ore.
[…]

Art. 27. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione del capo azienda, e per qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro incorrerà nei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 37.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al titolare.
[…]

Art. 28. - Spogliatoi per gli operai.
L’azienda dovrà mettere a disposizione degli operai nel proprio magazzino in luogo idoneo in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti; in esso l’operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quello da lavoro, prima e dopo l’orario lavorativo.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.

Art. 31. - Divieto di cottimismo.
Il titolare della azienda non può affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, il titolare risponde direttamente nei confronti degli operai assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 32. - Subappalti.
Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un’opera privata o pubblica, l’appaltatore principale resta responsabile verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario del pagamento dei salari, indennità, maggiorazioni, assegni e quanto altro stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi sociali.
Detta responsabilità non sussiste allorquando il subappaltatore cessionario sia una Impresa iscritta all’Albo degli Appaltatori Opere Pubbliche, ovvero sia stata riconosciuta ai sensi dell’art. 33 della legge per le Opere Pubbliche, o sia iscritta alla Camera di Commercio.
[…]
Nel caso che i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l’impiego di mano d’opera - escluse cioè ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale della attrezzatura tecnica occorrente per il lavoro - l’appaltatore principale resta sempre responsabile come sopra previsto anche nel subappaltatore o cessionario concorrano i requisiti di cui al 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti commi, non pregiudicano né mollificano in alcun modo la situazione giuridica dell’appaltatore principale e del subappaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.).

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto
l’azienda ha la facoltà di applicare il richiamo scritto nei seguenti casi:
1) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensioni del lavoro o anticipo della cessazione;
4) gravi offese tra i compagni di lavoro.
b) multa fino all’importo di due ore di lavoro
in caso di recidiva nelle mancanze di cui al punto a), l’azienda potrà procedere all’applicazione della multa fino all'importo di due ore di lavoro;
c) allontanamento dal lavoro
il lavoratore in stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro, sarà allontanato dal lavoro per la giornata.
In caso di recidiva si darà applicazione al licenziamento senza perdita della relativa indennità.
In caso di rissa sul lavoro il lavoratore sarà sospeso fino a tre giorni.
[…]

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
L’Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione e gravi offese verso i superiori e verso i compagni di lavoro;
b) reati commessi sul lavoro per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
c) risse sul lavoro, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
[…]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 42. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improponibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli Artigiani e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti con l’Associazione sindacale dirimpettaia.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni Sindacai dovrà essere sperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione Sindacale della richiesta avanzata dalla Associazione.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni Sindacali.

Art. 43. - Previdenza sociale.
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.

Art. 44. - Indennità vestiario e trasporto.
Agli operai sarà corrisposta per il logorio degli indumenti e dei mezzi personali di trasporto, una indennità sulla paga globale (paga base e contingenza) che sarà stabilita nel contratto integrativo di categoria).

Art. 45. - Disciplina dell’apprendistato.
Si fa riferimento al Contratto Provinciale dell’Apprendistato stipulato in data 28 dicembre 1948 fra le Organizzazioni Artigiane e quelle dei lavoratori.

Art. 46. - Rappresentante dei lavoratori.
Come organo di collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori sarà eletto tra i dipendenti di ogni azienda un rappresentante dei medesimi, il quale non avrà nessun particolare trattamento di favore nei confronti degli altri dipendenti.

Art. 49. - Validità e durata.
Il presente contratto è valido per la Provincia di Firenze, escluso il Mandamento di Prato, a decorrere dal 15 giugno 1956 ed ha la durata di anni due.
[…]

Allegato B
Contratto collettivo salariale 26 giugno 1956 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori della provincia di Firenze Escluso il mandamento di Prato
Art. 2. - Orario di lavoro.

In relazione all’art. 8 del Contratto Normativo, l’orario normale ili lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali ai sensi di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per le ore eccedenti l’orario normale è dovuta la maggiorazione di lavoro straordinario di cui all’art. 9 del Contratto Normativo.

Art. 3. - Lavori disagiati.
Sono considerati lavori con maggior rischio e disagio quelli eseguiti con: Scala aerea - Asse a collo - Ponte volante - Calate - Scala italiana di oltre 5 metri.
Nei lavori eseguiti con i predetti mezzi verrà corrisposta al dipendente una maggiorazione, del 25 % sulla globale retribuzione di fatto percepita. […]

Art. 7. - Indennità vestiario.
In riferimento all’art. 44 resta stabilito che la percentuale a titolo di indennità vestiario e mezzi personali di trasporto sarà del 3,50 % da calcolarsi sulla paga globale (paga base e contingenza).

Art. 8. - Validità e durata.
Il presente Contratto ha vigore dal 15 giugno 1956 ed avrà la durata di anni due.
Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R.R. tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di seguito. 

Nota a verbale n. 1
Le parti si impegnano a riportare le variazioni del presente accordo tanto sul contratto normativo quanto sull’integrativo salariale del 20 marzo 1951 approntando così una nuova edizione dei medesimi da valere con la decorrenza del presente accordo.