Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 luglio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze, Artigianato Fiorentino-Unione Autonoma Provinciale e Camera Confederale del Lavoro di Firenze e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro-Camera Confederale di Firenze
Settori: Artigianato, Firenze

Sommario:

Premessa.
Operai
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
Art. 7. - Sospensione di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale e compensativo.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Cumulo di mansioni.
Art. 12. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 26. - Divieto.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Multe e sospensioni.
Art. 29. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 30. - Preavviso.
Art. 31. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Anzianità dei lavoratori.
Art. 34. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 35. - Certificato di lavoro.
Art. 36. - Condizioni di miglior favore.
Art. 37. - Validità, decorrenza e durata.
Allegato Contratto collettivo 24 luglio 1957 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro e insegnamento complementare.
Art. 6. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
Art. 7. - Sospensione di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale e compensativo.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Divieto di lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Qualifica professionale.
Art. 12. - Doveri dell’apprendista.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia, e di infortunio non sul lavoro.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Servizio militare,
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 26. - Divieto.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Multe e sospensioni.
Art. 29. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 30. - Preavviso.
Art. 31. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33.
Art. 34. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 35. - Certificato di lavoro.
Art. 36. - Condizioni di miglior favore.
Art. 37. - Validità, decorrenza e durata.
Tabelle apprendisti (vedi art. 3).
Norma transitoria.

Accordo collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Firenze escluso il mandamento di Prato, 24 luglio 1957

Addì 24 luglio 1957 in Firenze è stato stipulato fra le sottoindicate Associazioni dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il presente accordo normativo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Firenze.
Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze […], Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale […], Camera Confederale del Lavoro di Firenze e Provincia […], Unione Sindacale Provinciale Cisl […], Unione Italiana del Lavoro - Camera Confederale di Firenze […]

Premessa.
Allo scopo di migliorare la regolamentazione dei rapporti esistenti gli artigiani e i loro dipendenti, è stato stipulato il presente accordo normativo valevole per le Aziende artigiane della provincia di Firenze, escluso il Mandamento di Prato.
Il presente accordo non si applica ai parrucchieri da uomo, misti e da signora, ai mugnai e ai pittori decoratori.

Operai
Art. 1. - Assunzioni.

[…]
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Secondo le esigenze aziendali, il lavoro potrà cessare alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana stessa o della seguente purché non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali.

Art. 6. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalle volontà delle parti o che derivino da causa di forza maggiore, entro 30 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la perdita. In ogni caso, con il compimento delle ore di recupero, non si potrà eccedere l’orario giornaliero di 10 ore.

Art. 8. - Riposo settimanale e compensativo.
Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Il dipendente che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica, godrà del prescritto riposo in altro giorno della settimana che sarà prefissato.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 5 del presente Contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni di legge.
Il lavoro notturno decorre dalle ore 22 di ogni giorno ed ha termino alle ore 6 del mattino. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 9 ai punti a), b), c) e d) (festività).
[…] Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere ed alle dieci settimanali.
[…]

Art. 13. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ai fini di raggiungere un incremento della produzione.
Il cottimo ed il suo computo verranno proposti dalla azienda.
[...]

Art. 16. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso la stessa azienda un anno di anzianità consecutiva godranno annualmente di un periodo di ferie retribuite pari a:
- 12 giorni lavorativi fino a 8 anni compiuti di anzianità di servizio presso l’azienda;
- 14 giorni lavorativi da 8 a 15 anni compiuti di anzianità di servizio presso l’azienda;
- 16 giorni lavorativi oltre i 15 anni compiuti di anzianità di servizio presso l’azienda.
[…]
All’operaio che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, di norma spetterà una giornata di ferie per ogni mese di servizio prestato […]
È ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione, per imprescindibili esigenze della lavorazione ed in via del tutto eccezionale.

Art. 17. - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Per l’igiene e la sicurezza sul lavoro, si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, si osserveranno le norme di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modificazioni sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 24. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare l’azienda senza regolare autorizzazione.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]
Agli operai che frequentano corsi di studio serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.

Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in generi tutto quanto a lui è affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare tempestivamente la propria responsabilità.
Al sabato agli operai verrà concesso un adeguato intervallo di tempo al fine di permettere di fare completa pulizia alla macchina ed al posto di lavoro.
L’operaio risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
[…]

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a due ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell'art. 29.
[…]

Art. 28. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di sospensione e di multa l’operaio che:
а) non si presenti, come previsto nell'art. 23 (assenze), al lavoro, che abbondoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro assegnatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell’azienda;
e) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, purché non tali da incorrere nel licenziamento per mancanze.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 29. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, se di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 28 (multe e sospensioni) e se non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera b).
A titolo indicativo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori;
b) grave litigio nell’azienda, con vie di fatto;
[…]
e) esecuzione di lavoro senza permesso entro la azienda per conto proprio o di terzi;
f) recidiva nel decorso degli ultimi 12 mesi in una qualsiasi delle mancanze contemplate nell’art. 27, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
a) grave insubordinazione;
b) reati commessi sul lavoro per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
c) risse sul lavoro, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
[…]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 37. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente accordo è valido per la provincia di Firenze escluso il Mandamento di Prato.
[…]

Allegato Contratto collettivo 24 luglio 1957 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato
La definizione e la regolamentazione dell’apprendistato è stabilita dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706, nonché dal regolamento per la applicazione della legge sulla disciplina dell’apprendistato (D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668).
Si riportano i punti salienti di dette disposizioni di legge integranti dalle disposizioni di legge integranti dalle disposizioni normative provinciali.

Art. 1. - Assunzioni.
(Vale art. 1 «Operai»).
Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salvo le limitazioni di legge.
I giovani che abbiano superato i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato possono essere tuttavia assunti come apprendisti purché i periodi cumulabili del precedente apprendistato si riferiscano alle stesse attività e non raggiungano nel complesso i1 periodo massimo consentito per categorie e purché, infine, detti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.

Art. 3. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
La durata massima dell’apprendistato e la retribuzione degli apprendisti sono determinate dalle tabelle A e B allegate, salvo particolari accordi di categoria.
A tal fine, e tenuto conto delle differenti esigenze addestrative, le attività artigiane sono divise in due gruppi di categorie.
Tabella A: comprende le attività artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura; appartengono a queste le attività indicai nell'elenco dei mestieri allegato al decreto 23 ottobre 1956, n. 1202 e sue eventuali modificazioni.
Tabella B: comprende le attività usuali o comuni; appartengono a queste tutte le altre attività non comprese nel predetto elenco ministeriale.
[…]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendisti presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
[…]

Art. 5. - Orario di lavoro e insegnamento complementare.
L’orario di lavoro dell’apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall’art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.
Per tali occupazioni gli accordi di categoria possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti,
Le ore destinate all’insegnamento complementare obbligatorio e gratuito da stabilirsi dai contratti collettivi di categoria o dai competenti Ministeri, sono da considerare a tutti gli effetti ore lavorative da retribuire e da computare nell’orario di lavoro.
Possono essere esonerati dall’obbligo della frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l’acquisizione della qualifica.

Art. 6. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
(Vale Art. 6 «Operai»).

Art. 8. - Riposo settimanale e compensativo.
(Vale Art. 8 «Operai»).

Art. 10. - Divieto di lavoro straordinario, notturno e festivo.
È vietato per gli apprendisti il lavoro straordinario notturno e festivo, purché quest’ultimo non sia quello domenicale compensato col riposo settimanale in altro giorno della settimana.

Art. 12. - Doveri dell’apprendista.
L’apprendista deve:
a) obbedire all’imprenditore o alla persona da questi incarica della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all’impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13. - Lavoro a cottimo.
È normalmente escluso per gli apprendisti il lavoro a cottimo a incentivo o in serie. Qualora per necessità tecniche inerenti all’addestramento pratico vi debbano essere adibiti, i periodi di tempo e la retribuzione verranno determinati con accordi particolari.

Art. 16. - Ferie.
La durata delle ferie per apprendisti che abbiano un anno di anzianità ininterrotta presso l’azienda è di:
- giorni 30 di calendario se di età inferiore ai 16 anni (192 ore)
- giorni 20 di calendario se di età superiore ai 16 anni (132 ore).
All’apprendista che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, di norma spettano tanti dodicesimi della misura annua quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
[…] Non è ammessa la rinuncia al godimento reale delle ferie.
[…]

Art. 17. - Igiene e sicurezza sul lavoro.
(Vale Art. 17 «Operai»).

Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
(Vale Art. 18 «Operai»).

Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
(Vale Art. 21 «Operai»).

Art. 24. - Permessi di entrata e di uscita.
(Vale Art. 24 «Operai»).

Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
(Vale Art. 25 «Operai»).

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
(Vale Art. 27 «Operai»).

Art. 28. - Multe e sospensioni.
(Vale Art. 28 «Operai»).

Art. 29. - Licenziamenti per mancanze.
(Vale Art. 29 «Operai»).