Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 dicembre 1958
Validità: 11.12.1958 - 11.12.1960
Parti: Unione Provinciale Senese degli Artigiani, Associazione Provinciale Artigianato Senese e Camera Confederale del Lavoro di Siena e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Siena, Camera Sindacale Provinciale-Uil di Siena
Settori: Artigianato, Siena

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli apprendisti.
Art. 3. - Regolamentazione apprendistato.
Art. 4. - Assunzioni e documenti.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 7. - Passaggio e cumulo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensione e interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Minimi di retribuzione.
Art. 16. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 17. - Permessi e brevi congedi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Assenza.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Richiami scritti e sospensioni.
Art. 34. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Riduzione di lavoro.
Art. 41. - Cessazione, trasformazione, trasferimento di proprietà o fallimento dell’azienda.
Art. 42. - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Norme complementari.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Tabella

Contratto collettivo per gli operai addetti alle aziende artigiane della provincia di Siena, 11 dicembre 1958

Addì 11 dicembre 1958 in Siena, tra l’Unione Provinciale Senese degli Artigiani […], l’Associazione Provinciale Artigianato Senese […] e la Camera Confederale del Lavoro di Siena e Provincia […], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Siena […], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Siena […], con la partecipazione del […] Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Siena; è stato stipulato il presente contratto collettivo da valere per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della Provincia di Siena. 

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle imprese artigiane della Provincia di Siena, ad esclusione dei barbieri e parrucchieri per le quali verrà stipulato uno specifico contratto collettivo di lavoro.
Sono artigiane tutte quelle Imprese iscritte all’albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e quelle per le quali ricorrono i requisiti previsti dalla citata legge.

Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli apprendisti.
L’ammissione ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli apprendisti sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di carattere sindacale.

Art. 3. - Regolamentazione apprendistato.
Per quanto riguarda la regolamentazione dell'apprendistato si fa riferimento alle particolari norme che saranno concordate a parto.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è di 48 ore, con un massimo di 8 ore giornaliere, come fissato dalla legge, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti dal comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i custodi, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione dei turni giornalieri di lavoro e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino e sarà compensato con la maggiorazione del 7 % sulla retribuzione globale.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dalla azienda.

Art. 9. - Lavoro straordinario.
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, è tenuto a compiere lavoro straordinario diurno e notturno ed il lavoro festivo entro i limiti previsti dalla legge.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario normale di 8 ore giornaliere salvo per quelle categorie per le quali il lavoro straordinario si intende quello compiuto dopo le 10 ore giornaliere.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge ed elencate all’art. 12 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
[…]

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
[…]
Le aziende non possono servirsi di dipendenti cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamene retribuiti dovendosi intendere il rapporto di lavoro intercorrente esclusivamente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro è unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[…]
Agli operai interessati devono essere comunicati preventivamente i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo le lavorazioni da eseguirsi, ed il relativo compenso unitario. Devono essere comunicati i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale venga concesso in giorno non domenicale, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo col trattamento previsto all’art. 9 (lavoro straordinario).

Art. 13. - Sospensione e interruzione di lavoro - Recuperi.
[…]
Le brevi sospensioni o le temporanee interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché le soste concordate fra le parti, qualora superino i 40 minuti nella giornata, dovranno essere recuperate a regime normale - con diritto del lavoratore all’ordinaria retribuzione - entro le tre settimane susseguenti a quella in cui sono avvenute le brevi sospensioni, le temporanee interruzioni e le soste e il recupero stesso dovrà essere contenuto nel limite massimo di un’ora e mezza al giorno.
[…]

Art. 18. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione di fatto, nella misura di:
dal 1° al 5° anno compiuto di anzianità giorni 10;
dal 5° anno compiuto di anzianità al 10° anno compiuto giorni 12;
dal 10° anno compiuto di anzianità giorni 14.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
[…]

Art. 20. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizione di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità del lavoratore, curando l’igiene dell’ambiente, l’aereazione ecc. in conformità allo norme di legge in materia ed alle disposizioni delle autorità competenti.

Art. 23. Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale.
[…]
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 27. - Lavori nocivi e pericolosi.
Al lavoratore che presti la sua opera in lavori che presentino particolare disagio o che siano nocivi o pericolosi, per le ore che vi rimarrà adibito, verrà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale di fatto che non dovrà essere inferiore al 10%.
Le organizzazioni stipulanti preciseranno i vari lavori ritenuti speciali e disagiati, nonché le varie percentuali di maggiorazione salariale che non potranno essere inferiori al 10 %, tutte le volte che se ne presenti la necessità.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende da chi ha l’obbligo della sorveglianza o della guida dell’azienda, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità verso i propri compagni di lavoro e di rispetto verso il principale e verso coloro cui incombe l’obbligo della guida o della sorveglianza aziendale, i quali a loro volta, in armonia con la dignità personale del lavoratore e dei suoi diritti sindacali o democratici, dovranno improntare rapporti con il dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre in condizioni l’operaio di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna […]

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 34 del presente contratto.

Art. 33. - Richiami scritti e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto o sospensione il lavoratore che:
а) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) si renda assente ingiustificato, come specificato all’art. 29 (assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti al materiale dell’azienda o di lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) esegua entro l’azienda lavori per conto proprio senza aver ricevuto l’autorizzazione da parte della direzione aziendale;
g) in altro modo trasgredisca l’osservanza delle norme del presente contratto o commetta gravi infrazioni alla disciplina, alla morale e alla sicurezza dell’azienda.
Il richiamo scritto verrà usato per le mancanze di minor rilievo. La sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva di talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione del richiamo scritto.

Art. 34. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, se di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 33 (richiami e sospensioni) e se non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera b) del presente articolo.
A titolo indicativo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
b) grave litigio nell’azienda, con vie di fatto;
[…]
d) esecuzione di lavoro senza permesso entro l’azienda per conto proprio o di terzi;
e) recidiva nel decorso negli ultimi 12 mesi di una qualsiasi delle mancanze contemplate nell’art. 33, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
a) Grave insubordinazione;
b) reati commessi sul lavoro per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
c) risse sul lavoro, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
[…]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l’operaio sarà tenuta al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgono controversie individuali o collettive, restano ferme le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate e, dove tali possibilità non portino al componimento delle controversie stesse, il tentativo di conciliazione sarà demandato alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro competenti per territorio. In caso di disaccordo, resta la facoltà delle parti di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 45. - Norme complementari.
Per quanto non regolato nel presente contratto si applicano lo norme di legge.