Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 novembre 1955
Validità: 01.10.1955 - 31.10.1956
Parti: Federazione Libera Artigiani della Provincia di Perugia, Unione fra gli Artigiani della Provincia di Perugia e Camera Confederale del Lavoro di Perugia e Provincia, Unione Provinciale Sindacati-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil di Perugia
Settori: Artigianato, Perugia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Comunicazione di assunzione.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro a cottimo.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Interruzione di lavoro e recuperi.
Art. 14. - Chiamata alle armi.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 20. - Retribuzione.
Art. 21. - Preavviso.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento e in caso di morte.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Trasferte per missioni e lavori fuori zona.
Art. 28. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 29. - Collegio di conciliazione e di arbitrato.
Art. 30. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni minime orarie
Regolamento per l’apprendistato
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Tabella dei rapporti percentuali

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Perugia, 9 novembre 1955

L’anno 1955, questo di 9 del mese di novembre, in Perugia, nella Sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. […], tra la Federazione Libera Artigiani della Provincia di Perugia […] e l’Unione fra gli Artigiani della Provincia di Perugia […], e la Camera Confederale del Lavoro di Perugia e Provincia […], l’Unione Provinciale Sindacati Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil di Perugia […], si è stipulato il presente contratto provinciale collettivo di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della Provincia di Perugia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative e più precisamente: ore 8 per tutti i lavoratori, esclusi quelli addetti a servizi discontinui o di semplice attesa per i quali l’orario normale è di ore 10.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario s’intende quello prestato in ore eccedenti l'orario normale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Per lavoro festivo s’intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale, nonché quello prestato nelle ricorrenze festive di cui al successivo art. 10. Non si considera lavoro festivo quello prestato nei giorni di domenica quando al dipendente sia concesso il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Il personale che non fruisce del riposo settimanale in coincidenza con la domenica dovrà beneficiare del riposo in altro giorno della settimana.

Art. 13. - Interruzione di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste ed indipendenti dalla volontà delle parti entro i 45 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta la perdita. Detto recupero non potrà comunque superare il limite di un’ora al giorno.

Art. 15. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fu specifico riferimento alle norme di legge.

Art. 17. - Ferie.
I lavoratori che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avranno diritto ad un periodo di ferie di giorni 9 (ore 72) retribuiti con la paga oraria di fatto.
[…]

Art. 24. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità:
a) con richiamo verbale o scritto il quale potrà essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate negli articoli 25 e 26;
b) con multa fino all’importo di tre ore di paga di fatto;
c) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di tre giorni;
d) con licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
La Ditta potrà infliggere la multa di cui alla lettera b) dell’articolo precedente all’operaio:
а) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si assenti temporaneamente dal lavoro senza giustificalo motivo;
c) che non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con evidente negligenza;
d) che guasti, per disattenzione, il materiale dell’azienda o il materiale in lavorazione oppure che non avverta subito il titolare di evidenti guasti agli apparecchi ad esso affidati o di eventuali irregolarità nell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che senza permesso del datore di lavoro o di chi per questi, consumi nell’azienda bevande alcooliche;
f) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) che sia trovato addormentato;
h) che offenda i compagni di lavoro;
i) che dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Ditta;
l) che in qualunque altro caso trasgredisca alla osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno o che commetta qualunque atto che comporti pregiudizio alla disciplina alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell'azienda.
Le predette mancanze in caso di maggiore gravità o di recidiva saranno punite con la sospensione.

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
La Ditta potrà infliggere la punizione di cui alla lettera d) dell'art. 24 all’operaio in caso di:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
b) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito;
c) furti o danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine o al prodotto di lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda;
d) risse nell'azienda;
[…]
g) esecuzione di qualsiasi lavoro non autorizzato per proprio conto e per conto di terzi nel laboratorio, salvo l’azione del datore di lavoro per l’eventuale risarcimento del danno subito;
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
i) mancanza di cui alla lettera l) dell’art. 25 quando da essa derivi grave pregiudizio.
La Ditta ha facoltà di effettuare trattenute per risarcimento del danni in relazione all’entità del danno e alle circostanze che lo hanno determinato mediante trattenute che non potranno superare il 14 % del salario settimanale, quindicinale o mensile.
[…]

Regolamento per l’apprendistato
Ad integrazione del contratto collettivo di lavoro 9 novembre 1955 da valere per i dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Perugia, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Per quanto riguarda il rapporto di apprendistato le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 2.
La durata del periodo di apprendistato è fissata come segue:
anni 5 per gli apprendisti assunti tra i 14 e i 16 anni compiuti;
anni 4½ per gli apprendisti assunti tra i 16 e i 18 anni compiuti;
anni 3½ per gli apprendisti assunti tra i 18 e 20 anni compiuti.

Art. 6.
Il presente regolamento avrà la stessa decorrenza e durata del contratto collettivo provinciale 9 novembre 1955 da valere per i dipendenti da aziende artigiane del quale forma parte integrante e ne segue le sorti a tutti gli effetti.