Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 3 agosto 1954
Validità: 01.08.1954 - 31.07.1955
Parti: Associazione Proprietari Parrucchieri per Signora-Associazione Provinciale dell’Artigianato e Sindacato Lavoranti Parrucchieri di Livorno e Provincia-Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Provincia
Settori: Servizi, Parrucchieri per signora, Artigianato, Livorno
Sommario:
Art. 1. - Minimi di retribuzione. Art. 2. - Apprendistato - Retribuzione. Art. 3. - Vendita della profumeria - Art. 13 del CCN Art. 4. - Lavoro straordinario. Art. 5. - Ferie. |
Art. 6. - Gratifica natalizia. Art. 7. - Condizioni di miglior favore. Art. 8. - Altre norme contrattuali. Art. 9. - Decorrenza e durata. |
Accordo collettivo integrativo per i lavoranti parrucchieri per signora della provincia di Livorno, 3 agosto 1954
Addì, 3 agosto 1954, in Livorno tra l’Associazione Proprietari Parrucchieri per Signora […], assistita dall’Associazione Provinciale dell’Artigianato […] e il Sindacato Lavoranti Parrucchieri di Livorno e Provincia […], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Provincia […], si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per Barbieri - Barbieri Misti e Parrucchieri per Signora - stipulato in Roma il 12 novembre 1947 tra le Federazioni Nazionali Barbieri ecc. e la Federazione Lavoratori Parrucchieri da valere per i lavoranti parrucchieri per signora della Provincia di Livorno.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Per le ore lavorate oltre 9 ore giornaliere e le 54 settimanali, dovrà essere corrisposta sulla paga globale la maggiorazione del 35 % per le ore straordinarie feriali, ed al 50 % per le ore straordinarie festive e notturne.
Art. 5. - Ferie.
Considerate le particolari condizioni delle aziende periferiche ferme, restando le condizioni di miglior favore, il periodo annuale minimo delle ferie è fissato in 8 giorni a partire dal 1950.
Art. 8. - Altre norme contrattuali.
Per quanto non previsto dal presente accordo (ferie, festività nazionali, infrasettimanali ecc. ecc.) le parti si richiamano a quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 e successive modificazioni.