Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 12 aprile 1958
Validità: 12.04.1958 - 31.12.1960
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Pistoia e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia, Unione Sindacale Provinciale Cisl di Pistoia
Settori: Agroindustriale, Erbe ornamentali, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Regolamentazione normativa.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Retribuzioni.
Art. 5. - Indennità di dimissioni.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 10. - Apprendistato.
Art. 11. - Art. 10 CCNL 21 dicembre 1938.
Decorrenza e durata.

Accordo collettivo per i dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali della provincia di Pistoia, 12 aprile 1958

L'anno millenovecentocinquantotto addì 12 aprile in Pistoia nella sede dell’Associazione Industriali, piazza Garibaldi n. 4; sono presenti: l’Associazione Industriali della Provincia di Pistoia […], la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia […], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl di Pistoia […], tra i quali si è stipulato il seguente accordo da valere per le Aziende esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali
Nell’intento di addivenire al definitivo assestamento della situazione salariale del settore erbe ornamentali, le parti, hanno convenuto quanto segue

Art. 1. - Regolamentazione normativa.
Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto attiene la parte normativa e fatte salve le disposizioni più favorevoli fissate dalle vigenti disposizioni della legge, dagli accordi interconfederali e dal presente accordo, dal Contratto collettivo di lavoro stipulato a Roma il 21 dicembre 1938.

Art. 6. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’Azienda un anno di anzianità continuativa e non interrotta, godranno annualmente di 12 giornate di ferie.
[…]
Per il pagamento delle ferie valgono le disposizioni di cui al successivo art. 9.

Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Il trattamento economico, dovuto agli operai per ferie, festività è gratifica natalizia, è assolto dall’Azienda mediante la corresponsione della percentuale del 19 % sulla retribuzione globale di fatto.
[…]

Art. 10. - Apprendistato.
I datori di lavoro potranno assumere apprendiste per avviarle alla qualifica di coronarie o confezionatrici.
La durata dell’apprendistato è fissata in due anni.
[…]
I periodi di apprendistato eventualmente già compiuti presso hi stessa o altra Azienda saranno computati agli effetti dell’assegnazione dello scatto della retribuzione e della durata dell’apprendistato.
Alle retribuzioni stabilite in conformità delle percentuali sopra in dicate dovrà essere aggiunta, oltre la indennità di contingenza, In maggiorazione del 19 % con la quale dovranno intendersi assolte tutte le competenze dovute alle apprendiste per ferie, festività e gratifica natalizia.