Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 novembre 1949
Validità: 01.11.1949 - 31.10.1950
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Lcgil-Settore terra, Sindacato Autonomo Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi della provincia dell’Aquila-Federazione Nazionale dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali
Settori: Agroindustriale, Impiegati, L'Aquila

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 6.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Periodo di prova.
Art. 9. - Disciplina del rapporto di impiego.
Art. 10. - Cambiamenti di funzioni e variazioni di qualifica.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 13. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 14. - Ferie annuali.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Aumenti di stipendio.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. Categorie impiegatizie.
Art. 20. - Minimi di stipendio.
Art. 21. - Malattie ed infortuni.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Assicurazioni sociali ed assegni familiari.
Art. 24. - Previdenza ed assistenza.
Art. 25. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 26. - Variazioni di servizio.
Art. 27. - Cessazione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 30. - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 31. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 32. - Indennità di anzianità per la cessazione del rapporto indennità per il caso di morte.
Art. 33. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 34. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 35. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 36. - Cointeressenza.
Art. 37. - Licenziamenti e trasferimenti di dirigenti sindacali.
Art. 38. - Reclami e controversie individuali.
Art. 39. - Controversie collettive.
Art. 40. - Disposizioni generali.

Contratto collettivo integrativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia dell’Aquila, 30 novembre 1949

L’anno 1949, il giorno 30 del mese di novembre in Avezzano, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e la Libera Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Lcgil) «Settore terra» […], il Sindacato Autonomo Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi della provincia dell’Aquila (aderente alla «Federazione Nazionale dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali») […], si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole forestali.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di Azienda agricola, esercenti attività affini o comunque connesse con l’agricoltura) e gli impiegati di Aziende agricole e forestali.

Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Il presente Contratto collettivo si applica agli impiegati tecnici ed amministrativi, tecnici e non tecnici agricoli, impiegati di concetto e impiegati d'ordine dipendenti da Aziende agricole e forestali. Si considerano tecnici agricoli i dottori di scienze agrarie, i periti agrari, i licenziati dalle scuole tecniche, pratiche speciali di agricoltura, i pratici patentati ai sensi del regio1 decreto 1° marzo 1928, n. 697.
Il presente Contratto ha valore solamente per gli inscritti alle rispettive organizzazioni contraenti.

Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l'impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende ciascun rapporto rimane regolato distintamente. In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all'orario di lavoro mentre conservano efficacia tutte le altre norme del presente Contratto.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, dal prestatore d'opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina dei presente Contratto.

Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno salvo sia diversamente stabilito tra le parti, si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione.
[…]
Le clausole concordate dovranno essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori. Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovrà risultare da impegno scritto.
L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto d’impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia effettivamente esecuzione.
Le norme del presente accordo, escluse quelle relative al preavviso ed alle indennità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6.
Nei riguardi di coloro che prestano la loro opera impiegatizia presso aziende agricole soltanto in determinati periodi di tempo inferiore all’anno e sempre con funzioni di collaborazione riferita al complesso della gestione, il rapporto di lavoro sarà regolato come segue:
[...]
b) non spetta all'impiegato il diritto alle ferie annuali ed al preavviso;
c) il trattamento in caso di malattia o di infortunio sarà uguale a quello previsto dalla lettera a) dell'art. 21;
d) non è dovuto il trattamento relativo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 32 e non sono applicabili le norme relative alla assicurazione contro i rischi e gli infortuni sul lavoro;
[…]
Tutte le altre disposizioni del presente Contratto troveranno applicazione per i predetti impiegati.
Qualora l’impiegato, assunto ai sensi del presente articolo venisse trattenuto in servizio per un periodo superiore all’anno, varranno per lui le stesse condizioni e lo stesso trattamento previsto per gli impiegati assunti a tempo indeterminato.

Art. 7. - Apprendistato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell'azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
due anni per i giovani inferiori agli anni 21:
un anno per quelli di età superiore agli anni 21.
Per praticanti apprendisti si intendono coloro che non hanno esplicato alcuna attività professionale nel campo tecnico ed amministrativo dell’agricoltura.
Il datore di lavoro deve garantire l’efficacia del tirocinio, assicurare all'apprendista il suo sostentamento con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto, ma quando essi vengono assunti definitivamente nell’azienda, la loro anzianità sarà computata dal giorno in cui iniziarono la loro attività di apprendisti.
Al termine dell’apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
[…]

Art. 9. - Disciplina del rapporto di impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’Azienda, o a parte di essa secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, dalla normale gestione dell’Azienda stessa e attenendosi ai regolamenti ed alle norme in uso nella azienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto e con gli impegni individuali stipulati con il datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro e chi per esso, sempre nei limiti dei mandato conferitogli:
a) del buon andamento dell’Azienda in rapporto alla attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare, esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, della cassa e delle documentazioni relative, quando queste gli vendono affidate;
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, nonché dell’osservanza dei contratti di lavoro, dei capitolati od accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per lui.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l’impiegato e a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge tenendo conto delle caratteristiche della prestazione impiegatizia in agricoltura.

Art. 12. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale non potrà superare le due ore giornaliere o le 12 settimanali […]
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica e considerato straordinario […]
Tuttavia anche per detti giorni l’impiegato non dovrà trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell’attività aziendale e altresì curare l’esecuzione di lavoro di eccezionalità e urgenza, senza che per ciò gli sia dovuto compenso straordinario.
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica verrà accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 14. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, continuando a percepire per tale periodo la normale retribuzione. Il periodo di ferie non potrà essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[…]
Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell’Azienda lo impongono, il datore di lavoro e l'impiegato potranno concordare di sostituire al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a dieci giorni, purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo come sopra stabilito.
[…]
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in tal caso all’impiegato il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l’anno dei giorni di ferie non godute.

Art. 16. - Retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente all’impiegato che esplica le sue attività nell’azienda una abitazione decorosa provvista di illuminazione sufficiente per esso e per la sua famiglia, e permetterà inoltre l'uso di un appezzamento per l’orto ed il pollaio ed il prelevamento della legna per usi domestici.
[…]
In difetto dell’alloggio dell'azienda, le parti concorderanno le modalità perché l'impiegato che esplica la sua attività in essa possa abitare il più vicino possibile all’azienda e usufruire, nei limiti delle possibilità, di un mezzo di trasporto per raggiungere la Azienda stessa e disimpegnare le proprie mansioni. […]

Art. 21. - Malattie ed infortuni.
[…]
Le disposizioni di cui sopra lasciano impregiudicato l’eventuale diritto dell’impiegato al risarcimento dei danni spettantigli giusta le disposizioni di legge vigenti, ove la malattia o l’infortunio, dipendono da colpa del datore di lavoro o di terzi.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di sei mesi dall'inizio dell’assenza, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi tre mesi fatta deduzione di quanto essa abbia diritto a percepire per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[…]

Art. 23. - Assicurazioni sociali ed assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e tubercolosi per gli assegni familiari valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 24. - Previdenza ed assistenza.
Circa la materia della previdenza e dell’assistenza le parti si impegnano di stipulare altro accordo anche in relazione a quelle che saranno le riforme legislative in corso di preparazione della materia
stessa.
Frattanto le parti stesse applicheranno ai dirigenti ed agli impiegati, per quanto non sia stato già contemplato dal presente contratto, il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dal relativo Contratto collettivo nazionale stipulato il 21 luglio 1938.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dallo accertamento della mancanza:
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in denaro per un periodo non superiore a un mese;
e) licenziamento in tronco quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 31 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell’impiegato. […]

Art. 31. - Risoluzione immediata del rapporto.
Non è dovuto il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tra le parti sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso né indennità, le seguenti:
a) minaccie, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[…]
c) abuso di potere, disonestà, grave trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari
Sono da considerarsi, tra le altre, giuste, cause di dimissioni senza preavviso da parte dell’impiegato le seguenti:
a) minaccie, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione o ritardato pagamento di esso oltre i tre mesi;
c) modifica delle pattuizioni contrattuali se non concordata con l’impiegato.
[…]

Art. 38. - Reclami e controversie individuali.
[…]
In caso di controversia nella applicazione ed interpretazione del presente accordo e nello svolgimento del rapporto d’impiego, le rispettive Organizzazioni sindacali, dietro richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopreranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 39. - Controversie collettive.
Le controversie e le questioni di carattere collettivo saranno demandate alle competenti Associazioni contraenti per sperimentare il tentativo di conciliazione. A tal fine, l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra Associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data della spedizione della denuncia, l’interessata avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.

Art. 40. - Disposizioni generali.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti sono sostituite di diritto da quelle del presente Contratto. […] Per tutto quanto non è regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni sancite dal regio decreto- legge 13 novembre 1924, n. 1825, sull’impiego privato, le norme di diritto comune, gli usi e le consuetudini locali.