Categoria: Corte di giustizia CE
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Corte di Giustizia CE, 24 maggio 2007, n. 359 - C-359/06 - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/45/CE – Politica sociale – Protezione dei lavoratori – Uso di attrezzature di lavoro – Requisiti minimi di sicurezza e di salute

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 – Commissione / Austria

(Causa C 359/06)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/45/CE – Politica sociale – Protezione dei lavoratori – Uso di attrezzature di lavoro – Requisiti minimi di sicurezza e di salute»

 

Ricorso per inadempimento – Esame della Corte nel merito – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)

Dispositivo
1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Carinzia e, per quanto riguarda la Bassa Austria, quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.

2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


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