Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 2 aprile 1960
Validità: 01.02.1960 - 31.01.1962
Parti: Unioni Provinciali Agricoltori della Toscana, Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti della Toscana e Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Unione Italiana, del Lavoro-Uil e Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Toscana

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione del salariato fisso.
Art. 4. - Contratto individuale di lavoro.
Art. 5. - Durata del contratto individuale di lavoro.
Art. 6. - Mansioni del salariato fisso.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione del salariato fisso.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattia ed infortunio.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Efficacia del contratto.
Art. 32. - Durata del contratto.
Allegato A Contratto individuale di lavoro di assunzione per salariati fissi

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della Toscana, 2 aprile 1960

Il giorno 2 aprile 1960 nella sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Firenze, tra le Unioni Provinciali Agricoltori di: Firenze, Arezzo, Girostato, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena […], le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti delle predette provincie […], e le Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli (Cgil) delle Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena […], le Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti Agricoli (Cisl) delle predette provincie […], la Unione Italiana, del Lavoro (Uil) delle provincie suddette […], visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura, stipulato in Roma il 26 marzo 1960 fra la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana, La Federazione Nazionale Braccianti, Salariati agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate Fisba aderente alla Cisl, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Uil-Terra; si è stipulato il presente Contratto collettivo regionale di lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura da valere per le provincie di Firenze, Arezzo. Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.
Il giorno 2 aprile 1960 nella sede dell’Unione Agricoltori del hi Provincia di Firenze, tra le Unioni Provinciali Agricoltori di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena […], le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti delle predette provincie […], e la Cisnal-Terra per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena […], visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura, stipulato in Roma il 26 marzo 1960 fra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale del Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Salariati e Braccianti agricoli aderente alla Cisnal, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura da valere per le provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi della Regione Toscana.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno viene corrisposta mensilmente, a norma dei contratti collettivi provinciali e delle consuetudini locali.
Le qualifiche e le denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria saranno stabilite nei contratti collettivi provinciali, sulla base delle mansioni ad essi affidate da precisarsi nei contratti stessi.

Art. 6. - Mansioni del salariato fisso.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto di norma a consegnare al lavoratore gli attrezzi e gli utensili necessari per il lavoro al quale viene adibito.
Gli attrezzi e gli utensili consegnati al lavoratore vengono annotati sul libretto sindacale con l’indicazione del loro stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i predetti attrezzi ed utensili ed in genere quanto gli è stato consegnato dal datore di lavoro.
[…]

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata media normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 ore settimanali.
Per i salariati fissi non addetti alla cura ed al governo del bestiame, la distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende con intervalli non superiori alle due ore nei periodi autunnale, invernale e primaverile e alle ore quattro nel periodo estivo, salvo accordi diversi intervenuti fra i datori di lavoro ed i salariati fissi.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente;
novembre, dicembre, gennaio, ore 7;
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, ore 8;
giugno, luglio, agosto, ore 9.
Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, le organizzazioni provinciali determinano, nella stessa sede, il numero dei capi e le mansioni affidate ai salariati fissi rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.
Quando il salariato fisso abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al disposto del comma precedente nel contratto collettivo provinciale, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionate alla dotazione mancante, nell'ambito dell’orario vigente per i salariati fissi addetti al lavoro dei campi.
Quando invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal contratto collettivo provinciale, il salariato fisso, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo in soprannumero e ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.
I contratti collettivi provinciali debbono disciplinare nei particolari tale materia.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno allo scoperto: quello eseguito da un’ora dopo l'Ave Maria all’alba;
c) lavoro notturno al coperto: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6 solari;
d) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 14.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui al penultimo comma del predetto articolo.
[…]

Art. 13. - Riposo settimanale.
I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Per i salariati fissi addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni la regolamentazione del riposo settimanale, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 è demandata ai contratti collettivi provinciali di lavoro, fermo restando il disposto dell’art. 1, n. 6, 7 e 8 della legge stessa.

Art. 15. - Retribuzione del salariato fisso.
[…]
Ove il contratto collettivo provinciale faccia obbligo della concessione ai salariati fissi capo famiglia dell'alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione.
[…]

Art. 18. - Malattia ed infortunio.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 […]

Art. 21. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del salariato fisso dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, alla applicazione delle seguenti sanzioni:
1) Trattenuta fino al massimo di due ore di salario:
а) nel caso in cui senza un giustificato motivo, il salariato fisso si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza, il salariato fisso arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui il salariato fisso si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Trattenuta di una giornata di salario nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanza di cui al punto 1);
3) Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
[…]
d) recidiva per le mancanze che abbiano dato luogo alle sanzioni previste al punto 2);
e) condanne penali per reati inerenti il rapporto di lavoro o per reati infamanti commessi nell’ambito dell'azienda o per reati commossi a danno dell’azienda;
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e per l’interpretazione del presente contratto, come dei contratti collettivi provinciali, saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 31. - Efficacia del contratto.
Le disposizione del presente contratto regionale sono impegnative per le organizzazioni contraenti le quali, se necessario, interverranno per la loro piena osservanza.