Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 1991
Validità: 01.04.1991 - 31.03.1994
Parti: Fieg, Asig e Filis, Fis, Uilssic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Editrici, stampatrici ed ag. di stampa
Fonte: CNEL

Sommario:

  Prefazione
Parte prima
Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine
Art. 4 Nomenclatura
Art. 5 Rappresentanze sindacali
   Delegato di impresa
Art. 6 Regolamento interno
Art. 7 Diritti sindacali
   Assemblea
   Contributi sindacali
   Diffusione stampa sindacale
   Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
   Comunicati sindacali
Art. 8 Assunzioni
   Norme di attuazione
Art. 9 Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
   Disposizioni comuni
Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 Assicurazione infortuni.
Art. 12 Lavoro a tempo parziale
Art. 13 Diritto allo studio
Art. 14 Norme per i licenziamenti
   Licenziamenti per riduzione di personale (licenziamenti collettivi)
      Dichiarazione comune
   Licenziamenti individuali
Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
   Programmi globali di settore
   Osservatorio
   Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
      A) Piani di ristrutturazione tecnologica
      B) Garanzie occupazionali
      C) Utilizzo delle tecnologie
          Commissione per le tecnologie
   Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 Mutamenti di proprietà- Trasferimento di testata
   Mutamenti di proprietà
   Trasferimento di testata
Art. 17 Appalti
Art. 18 Controversie
Art. 19 Quadri
   Inquadramento e classificazione del personale
   Livello 10
   Livello 9
   Livello 8
   Livello 7
   Livello 6
   Livello 5
   Livello 4
   Livello 3
   Livello 2
   Livello 1
   Nota a verbale
Norme tecniche
   A) Sistema a caldo
   B) Sistema a freddo
   C) Parte comune ai sistemi a caldo e a freddo
   D) Sistemi di elaborazione
Art. 20 Norme complementari
Art. 21 Programmi di distribuzione
Art. 22 Portatori di handicap
Parte seconda
Norme operai
Art. 1 Visita medica
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato
Art. 4 Orario di lavoro - Turni
   Orario di lavoro
   Turni
      Dichiarazione a verbale
      Complementari e ausiliari
   Maggiorazioni
   Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Lavoro straordinario
Art. 7 Festività - Lavoro festivo
Art. 8 Interruzione di lavoro
Art. 9 Orario e retribuzioni garantiti
Art. 10 Ferie
Art. 11 Assenze
Art. 12 Permessi - Aspettativa
   Permessi retribuiti
   Permessi non retribuiti
   Permessi per lavoratori studenti
   Aspettativa
Art. 13 Giorni di riposo
Art. 14 Congedo matrimoniale
Art. 15 Gratifica natalizia
Art. 16 Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 Trasferte
Art. 18 Malattia ed infortunio
Art. 19 Tutela della maternità
   Norma transitoria
Art. 20 Mutamento di mansioni
Art. 21 Corresponsione delle paghe
Art. 22 Conteggi perequativi
Art. 23 Chiamata e richiamo alle armi
  Art. 24 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 25 Trattamento di fine rapporto
   Nota
Art. 26 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 Disciplina del lavoro
Parte terza
Norme impiegati
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Livelli professionali
Art. 3 Mutamento di mansioni
Art. 4 Orario di lavoro
   Impiegati amministrativi
   Impiegati tecnici
   Agenzie di stampa
   Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
   Trattamento Cassa Integrazione
Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 Festività - Lavoro festivo
Art. 9 Ferie
Art. 10 Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
   Permessi retribuiti
   Permessi non retribuiti
   Permessi ai lavoratori studenti
   Congedo matrimoniale
   Aspettativa
Art. 11 Giorni di riposo
Art. 12 Tredicesima mensilità
Art. 13 Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 Corresponsione della retribuzione
Art. 15 Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 Trasferte
Art. 17 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 Tutela della maternità
Art. 19 Servizio militare
Art. 20 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 Previdenza
Art. 24 Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 Disciplina del lavoro
Parte quarta
Condizioni di miglior favore
   1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam.
   2) Condizioni di miglior favore locali.
Parte quinta
Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
Allegati
A) Tabelle salariali
B) Regolamento per l'erogazione dell'indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici stampatrici dei giornali quotidiani
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
C) Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
D) Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell'art. 6 delle norme operai
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
E) Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell'art. 7 delle norme impiegati
   Art. l
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
F) Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
G) Accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali
H) Norme sui licenziamenti individuali - Legge 15 luglio 1966, n. 604, Legge 11 maggio 1990, n. 108
I) Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
L) Disciplina del trattamento di fine rapporto - Legge 29 maggio 1982, n. 297
M) Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento fra uomini e donne
N) Art. 5 Legge 19 dicembre 1984, n. 863 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
O) Accordo 4 giugno 1986. Ripristino, limitatamente al Comune di Roma, della festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
P) Norme tecniche - Sistema a caldo
Q) Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Testo stralciato degli artt. 24, 25, 4 e 5
R) Distribuzione del contratto

Prefazione
L'anno 1991 addì 8 giugno in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali[…], l'Associazione Stampatori Italiana Giornali[…]; la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo[…]; la Federazione Informazione e Spettacolo[…]; la Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura[…]; è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte prima
Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 4 Nomenclatura
Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si intende indicativa dei gruppi degli impiegati e degli operai. Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di «impiegato» e «operaio».
[…]

Art. 5 Rappresentanze sindacali
Si applicano le norme della Legge 20 maggio 1970 n. 300 sulle rappresentanze sindacali.
In aggiunta ai compiti previsti dalla suddetta legge spetta alle rappresentanze sindacali di esprimere unitariamente (Cgil - Cisl - Uil) il parere rivolto ad accertare, contestualmente alla assunzione dei lavoratori, la esistenza dei requisiti professionali degli stessi stabiliti dalle norme tecniche del presente contratto. A tale fine all'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà alle rappresentanze sindacali i dati relativi ai requisiti professionali del lavoratore assunto.
Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con meno di 16 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la Fieg.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.

Art. 6 Regolamento interno
É in facoltà della direzione dell'azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 7 Diritti sindacali
Si richiamano le disposizioni contenute nella Legge 20 maggio 1970, n. 300[…]

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze e previo avviso alla direzione aziendale, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, specie per quanto concerne gli ambienti di lavoro particolarmente disagiati.
I lavoratori tramite le loro rappresentanze potranno procedere, all'interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lavoratori delle informazioni che, nel rispetto delle norme di legge e dei contenuti delle schede tecniche consegnate alle USL, attengono la qualità delle sostanze usate nel processo produttivo al fine di eliminare eventuali elementi di nocività.
Le direzioni aziendali provvederanno altresì ad informare periodicamente i lavoratori sulle misure adottate e sui mezzi di protezione attivati onde evitare rischi ai dipendenti anche in caso di emergenze.
Particolare attenzione sarà rivolta al problema della rumorosità anche in relazione alle direttive CEE emanate in materia.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata di comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. l due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
La direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali concorderanno, secondo le procedure previste dal presente articolo, specifici accertamenti sulle conseguenze dirette o indirette dell'introduzione di nuove tecnologie - con particolare riferimento ai terminali video - sulla salute ed integrità fisica del dipendente al fine di attuare tutte le misure idonee alla prevenzione e alla tutela. L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate.
Qualora i risultati degli accertamenti suggeriscano tale soluzione, con intesa tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali dell'azienda valutate le pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie delle lavorazioni eseguite nelle aziende che editano quotidiani e notiziari di agenzia, potranno essere concordate pause per gli addetti che operano costantemente e per l'intero orario contrattuale alla unità video.
Il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione svolta in seguito a malattia professionale od infortunio sul lavoro (comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate) sarà utilizzato, secondo le esigenze aziendali, in mansioni possibilmente corrispondenti al grado di professionalità acquisito, conservando in ogni caso la propria retribuzione.
A particolare tutela della salute nella maternità, all'inizio del periodo di gravidanza, è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) e fatta salva la sua professionalità, di essere adibita a mansioni prive di fonti di rischio.

Art. 11 Assicurazione infortuni
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall'impiego di automezzi gli autisti, gli ispettori e comunque tutti coloro che nell'espletamento delle loro funzioni e per necessità tecniche organizzative e produttive siano chiamati all'utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto.
L'assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite del massimale di L. 120.000.000 per persona.

Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Programmi globali di settore
La Fieg e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato; ciò nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, la sana gestione delle imprese ed il consolidamento e lo sviluppo economico-produttivo ai fini di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l'occupazione.
Ai fini del predetto confronto la Fieg, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali entro il mese di novembre di ciascun anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- utilizzo organici e impianti nell'arco delle 24 ore;
- orario di chiusura;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria) nelle singole aziende e nel territorio;
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- entrata e uscita manodopera azienda per azienda (per qualifica, sesso, categoria);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell'entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione);
La predetta informativa relativa ai dati sull'andamento del settore integra gli accordi di analogo contenuto intervenuti a livello territoriale. La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell'informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell'intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e a promuovere lo sviluppo dell'informazione a mezzo stampa.
Osservatorio
Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all'interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione.
L'osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell'organizzazione del lavoro in riferimento anche alla «Raccomandazione» CEE/1984; problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (art. 13 - Norme generali).
Nell'osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla Fieg e trasmessi alle organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale nonché l'informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all'utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all'entità globale della produzione realizzata.
L'osservatorio è altresì sede, tramite specifica commissione operante al suo interno, per lo studio e definizione di progetti di azioni positive per le donne al fine della realizzazione delle disposizioni previste dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125.
Per definire le caratteristiche operative dell'osservatorio le parti costituiscono una commissione paritetica di sei componenti.
Il costo di funzionamento dell'osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
Gli editori, tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo le organizzazioni sindacali sui programmi che comportino nuovi insediamenti produttivi o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i prevedibili effetti sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.
A) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell'intero periodo della loro attuazione, con l'individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti.
I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell'informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
- una informativa sui programmi editoriali dell'azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;
- l'esposizione delle scelte relative all'organizzazione del lavoro nell'intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione), negli uffici amministrativi e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano - nelle distinte situazioni - la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;
- indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
I piani delle imprese come sopra saranno presentati dalle direzioni aziendali alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto per la valutazione di congruità contrattuale e allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nella loro applicazione. I piani suddetti saranno altresì trasmessi alle RSA e alle Organizzazioni sindacali territoriali, preventivamente al confronto sull'organizzazione del lavoro e quindi con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l'occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare - attraverso il confronto sindacale - un'equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
Qualora l'azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
In presenza di piani che - per quanto riguarda l'utilizzo del sistema editoriale - prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e delle RSA alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all'impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all'attuazione della mobilità nell'ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull'organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che - nell'arco temporale di realizzazione dei piani - lascerà l'azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell'impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla direzione e dalla RSA. In caso di mancato accordo le parti aziendali trasferiranno l'esame del problema alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
[…]
C) Utilizzo delle tecnologie
L'attuazione dei programmi di ristrutturazione e di trasformazione tecnologica deve consentire l'acquisizione di livelli di produttività adeguati alla entità degli investimenti e alle finalità di sviluppo che si intendono perseguire.
[…]
I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all'utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale, attraverso l'applicazione dei criteri e degli strumenti indicati al punto A). L'adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del giornale, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori poligrafici le fasi produttive del giornale - comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonché quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione - con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall'azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione. Sono affidati altresì ai lavoratori poligrafici gli interventi relativi al flusso informativo proveniente dagli archivi elettronici e/o da banche dati collegati in linea con i sistemi editoriali nonché lo svolgimento di ricerche predeterminate richieste dalla redazione.
Nelle agenzie di informazione è di competenza dei lavoratori poligrafici lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla loro professionalità nei vari settori aziendali, comprese le funzioni che si rendano necessarie per l'organizzazione degli archivi, la digitazione e l'avvio in linea di tutto il materiale con esclusione della ribattitura dei testi elaborati con terminali da ciascun giornalista dipendente dall'azienda che vengono immessi direttamente nei sistemi redazionali, nonché, su indicazione della redazione, gli interventi digitali di natura tecnica sulle immagini.
I testi redazionali digitati dai lavoratori poligrafici o dai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione collegate con le redazioni rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo capoverso del punto C).
[…]
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell'applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una commissione paritetica nazionale che procederà all'esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.
Commissione per le tecnologie
E' costituita una commissione paritetica sindacati ed editori di tre componenti per parte allo scopo di affiancare le Organizzazioni stipulanti nell'approfondimento di tutte le tematiche connesse ai criteri di applicazione delle tecnologie, alla loro evoluzione e al loro pieno utilizzo con riferimento al ruolo dei poligrafici nei modelli di organizzazione del lavoro più evoluti che si potranno determinare, con particolare riferimento alle figure emergenti di nuova istituzione. Gli orientamenti della Commissione, anche sulla base delle sperimentazioni compiute, saranno oggetto di pareri e di proposte finalizzate alla razionale applicazione delle norme contrattuali anche in materia di classificazione e, ove necessario, al loro adeguamento in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale.
La Commissione avrà sede presso l'Osservatorio contrattuale.
[…]

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Inquadramento e classificazione del personale
Norme tecniche
Le qualifiche tecniche e le mansioni ad esse correlate sono le seguenti:
[…]
C) Parte comune ai sistemi a caldo e a freddo
Composizione delle squadre per macchine rotative:

                                                             Capo          rotativisti          totale
                                                             macch.
Da 4 a 8 lastre: 1 piega                              1                  2                  3
Da 4 a 12 lastre: 1 piega                            1                  2                  3
Da 16 lastre: 1 piega                                  1                  3                  4
Da 16 lastre: 2 pieghe                                1                  4                  5
Da 16 a 32 lastre                                       1                  6                  7
Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le 15.000 copie, l'organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di tale macchina fosse di un numero superiore di lastre.
[…]
10) Ausiliari
Sono ausiliari i lavoratori che svolgono attività ausiliaria al processo produttivo di manovalanza comune. Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto 18 anni.
[…]

Art. 20 Norme complementari
1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
[…]

Art. 21 Programmi di distribuzione
Nei casi in cui i programmi di distribuzione siano attuati su base zonale attraverso le agenzie specializzate, verrà fornita un'informativa dalle aziende alle RSA anche allo scopo di valutare gli eventuali effetti sull'organizzazione aziendale.
Le aziende editoriali richiederanno alle società fornitrici dei predetti servizi di distribuzione il rispetto delle norme generali di tutela del lavoro nei confronti del personale da esse dipendenti.

Art. 22 Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Parte seconda
Norme operai
Art. 1 Visita medica
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall'azienda, prima dell'assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l'orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L'apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro - Turni
Orario di lavoro
L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
[…]Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Turni
L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno.
[…]
Complementari e ausiliari
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l'orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
[…]
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell'azienda e le rappresentanze sindacali.

Art. 6 Lavoro straordinario
[…]
Allo scopo di favorire l'occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie pari a ore 150 annue per dipendente, a partire dal 1 gennaio 1992.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
Le intese che a riguardo saranno raggiunte a livello aziendale e i dati sullo straordinario saranno semestralmente verificati e valutati dalle parti a livello nazionale allo scopo di assicurare l'efficacia della norma.
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno far ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
[…]

Art. 18 Malattia ed infortunio
In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia, l'operaio che non sia in prova ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione dell'anzianità sino alla raggiunta idoneità al lavoro (Art. 5, terzo comma della Legge 20 maggio 1970, n. 300: il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico).
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro dell'operaio constatata dall'INAIL o dall'INPS, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere […] non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
All'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l'orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
[…]

Parte terza
Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi
L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
[…]
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali, l'orario unico.
[…]
L'attività lavorativa prestata dagli impiegati amministrativi in orario promiscuo e notturno è compensata con la maggiorazione rispettivamente del 9% e 18% […]
L'interruzione per la refezione durante l'orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della Parte seconda - Norme operai.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
[…]
Allo scopo di favorire l'occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie pari a ore 150 annue per dipendente, a partire dall'l gennaio 1992.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
Le intese che a riguardo saranno raggiunte a livello aziendale e i dati sullo straordinario saranno semestralmente verificati e valutati dalle parti a livello nazionale allo scopo di assicurare l'efficacia della norma.
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere […]non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
[…]

Parte quarta
Condizioni di miglior favore
2) Condizioni di miglior favore locali.
Città di Trieste(*)
1) Orario di lavoro […] Per il turno notturno potrà essere effettuata un'interruzione di mezz'ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
[…]
(*)Le condizioni di miglior favore riportate sono quelle riconosciute dall'Ufficio del Lavoro di Trieste in data 19 luglio 1954.