Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo provinciali
Data firma: 7 aprile 1952
Validità: 01.11.1951 - 31.10. 1953
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Rieti, Federazione Provinciali Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli di Rieti-Federterra Provinciale di Rieti, Federazione Provinciale di Rieti Salariati e Braccianti e Maestranze Agricole Forestali-Cisl/Unione Provinciale Cisl, Unione Italiana Lavoratori della Terra-Camera sindacale Provinciale di Rieti
Settori: Agroindustriale, Salariati, Rieti

Sommario:

Parte prima Disposizioni generali
Art. 1. - Definizione e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato e sua classifica.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Cambiamento di mansione.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Assunzione donne e ragazzi.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione in denaro.
Art. 16. - Corresponsioni in natura - Compensi indennità.
Art. 17. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Pagamento.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Assicurazioni sociali.
Art. 23. - Malattie ed infortuni.
Art. 24. - Morte del salariato.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Computo della indennità.
Art. 28. - Trapasso di aziende.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari e loro modifica.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Parte seconda Attribuzioni
Art. 31. - Controversie individuali.
Art. 32. - Attribuzioni.
Art. 33. - Dichiarazione a verbale e norme transitorie.

Contratto collettivo integrativo per i salariati agricoli fissi della provincia di Rieti, 7 aprile 1952

L’anno millenovecentocinquantadue, il giorno sette di aprile, in Rieti, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori sita in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 4, tra la Unione Provinciale degli Agricoltori di Rieti […], la Federazione Provinciali Coltivatori Diretti […], e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli di Rieti […], assistito dal Segretario della Federterra Provinciale di Rieti […], la Federazione Provinciale di Rieti Salariati e Braccianti e Maestranze Agricole Forestali aderenti alla Cisl […], assistito da […] Unione Provinciale Cisl […], la Unione Italiana Lavoratori della Terra, rappresentata dal Segretario della Camera sindacale Provinciale di Rieti […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Salariati Agricoli Fissi da valere per la provincia di Rieti.

Parte prima Disposizioni generali
Art. 1. - Definizione e durata del contratto.

Il presente contratto collettivo fissa le norme da valere tra i datori di lavoro ed i lavoratori aventi la qualifica di Salariati Fissi.
Esso ha carattere provinciale ed ha la durata di due anni con decorrenza dal 1° novembre 1951 al 31 ottobre 1953.
[…]

Art. 2. - Definizione del salariato e sua classifica.
È salariato fisso quel lavoratore vincolato con contratto a tempo indeterminato non inferiore ad una annata agraria, con rapporto ininterrotto, prestazione continua, salario annuale con pagamento mensile.
I salariati vengono classificati nelle seguenti categorie:
Fatutto - Guardiano - Capo d’opera - Trattorista – Bifolco - Vaccaro - Ortolano - Vivaista - Giardiniere - Pastore aziendale.

Art. 3. - Contratto individuale.
[…]
I contratti individuali contenenti norme in deroga al presente contratto non sono validi se le norme stesse non sono ratificate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Ogni accordo o norma in contrasto col presente contratto è nullo, salvo condizione di miglior favore per il salariato.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro che deve compiere.
Detti attrezzi ed utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l’indicazione del loro stato d’uso.
Il salariato è tenuto a conservarli con cura e risponderà delle eventuali perdite o danni imputabili a sua colpa.
Il relativo ammontare verrà trattenuto sul salario.

Art. 9. - Assunzione donne e ragazzi.
Per l’assunzione delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere la media delle ore 8 (otto) giornaliere, salvo i periodi di più intenso lavoro, in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
Perciò l’orario viene così ripartito:
gennaio, febbraio, dicembre: ore 7;
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8;
giugno, luglio e agosto: ore 9.
Agli effetti della decorrenza dell’orario giornaliero, il lavoro ha inizio e termine sul luogo del lavoro stesso.
I salariati che non possono essere interamente utilizzati per le loro mansioni specifiche, potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro nella azienda.
I salariati che non eseguono un vero e proprio lavoro manuale e continuativo, nonché quelli le cui mansioni sono tassativamente (vaccaro, guardiano, fatutto, pastore aziendale) non sono compresi nelle norme per l’orario sopra stabilito.

Art. 11. - Recuperi.
Nel caso in cui per intemperie o altro, non fosse possibile eseguire nella giornata l’intero orario normale di lavoro, è ammesso il recupero delle ore perdute entro la settimana con un limite massimo di due ore giornaliere, avuto riguardo ad un orario massimo effettivo di 10 ore complessive.
Il lavoro praticato nelle ore di recupero non è soggetto a maggiorazione di salario.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È consentito il lavoro straordinario, oltre l’orario normale, per casi di particolare e riconosciuta necessità, nonché quelle effettuate in ore notturne od in giorni festivi.
Si considera lavoro notturno quello eseguito da una ora dopo l'Ave Maria all’alba.
Si considera lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14 del presente contratto.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e sarà eseguito a richiesta del datore di lavoro.
[…]

Art. 13. - Riposo settimanale.
In riferimento alla norma n. 13 del Patto Nazionale, i salariati hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
In deroga alle suddette norme, i salariati che per le loro specifiche mansioni (guardiani, allevamento e custodia del bestiame) non possono usufruire dell’intera giornata del riposo settimanale e delle intere festività stabilite (escluse quelle nazionali che debbono essere retribuite a termine di legge) hanno diritto ad un periodo di ferie compensativo di giorni 12 oltre quelle fissate nell’art. 20 del presente contratto.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, conforme la norme n. 20 del Contratto Nazionale, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[…]

Art. 22. - Assicurazioni sociali.
Per quanto riguarda le assicurazioni sociali e le previdenze sociali le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 23. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari e loro modifica.
Qualsiasi infrazione alla disciplina, al normale svolgimento di lavoro, all’educato contegno che il salariato deve tenere, potrà essere punita secondo la gravità della mancanza nei modi seguenti:
1) con richiamo orale in caso:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si dimostri negligente nella cura degli attrezzi o del bestiame od a quanto altro di proprietà dell’azienda;
2) con la sospensione dal lavoro e dal salario per una settimana nei casi di maggiore gravità o nel caso che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
3) con il licenziamento in tronco nei casi di infrazione più gravi quali:
a) vie di fatto verso il datore di lavoro o verso il di lui rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, macchine, bestiame, coltivazioni, ecc. salva ed impregiudicata ogni azione giudiziaria;
[…]
e) recidiva nei casi che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione.
[…]

Parte seconda Attribuzioni
Art. 32. - Attribuzioni.

а) Fatutto. - È il salariato che non ha attribuzioni specifiche e che esegue lavori e servizi agricoli in genere che gli vengano intimati.
b) Guardiano. - È colui che ha la sorveglianza e tutela delle cose, frutti, bestiame dell’azienda, contro le manomissioni da parte di terzi.
Avrà la custodia e governo della cavalcatura qualora gli venga affidata.
b) Capo d’opera. - È a capo di un gruppo di operai; dispone sorveglia e dirige i lavori, secondo le direttive e gli ordini ricevuti.
Quando non ha da sorvegliare operai potrà essere adibito ad altri lavori.
c) Trattorista. - Normalmente è adibito alla conduzione delle motoaratrici e delle macchine in genere, avendo pure le responsabilità della pulizia, delle piccole riparazioni e della buona conservazione delle medesime.
d) Bifolco. - È colui che ha in consegna il bestiame da lavo e relativi ordini e macchine che deve governare e curare e con i quali esegue tutti i lavori richiesti dal conduttore o da chi per esso.
Quando non deve lavorare con il bestiame sarà adibito ad altri livori ordinari.
e) Vaccaro. - È il salariato addetto al bestiame da latte.
Avrà cura di non più di 12 vacche da latte (a frutto) oltre a due capi di allevo fino a svezzamento completo.
Avrà l’obbligo della falciatura, carico e trasporti dei foraggi e mangimi, oltre quello del trasporto e sistemazione del letame alla concimaia. Il vaccaro che avrà cura di più di 12 vacche e sino al massimo di 16 (con allevo sino a tre capi) avrà a suo carico il solo lavoro di stalla e precisamente: la pulizia, preparazione, distribuzione del mangime, abbeveratura, mungitura, carico, trasporto o sistemazione del letame alla concimaia.
Il datore di lavoro potrà affidare al vaccaro anche vacche asciutte, giovenche e manze.
Agli effetti della dotazione normale di stalla si stabilisce che una vacca in lattazione possa essere sostituita con due dei suddetti capi. Oltre le cure precedenti, il vaccaro dovrà provvedere all’assistenza dei parti, cure sanitarie e sorveglianze diurne e notturne in stalla e al pascolo nonché alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni dei regolamenti di igiene.
I camiciotti ed i berretti, quando siano prescritti dalle Autorità competenti, saranno forniti dal datore di lavoro. Il vaccaro provvederà a sue spese alla loro pulizia e ad eventuali piccole riparazioni.
f) Ortolano - Vivaista - Giardiniere. - Sono i salariati che alle dipendenze del conduttore del fondo o di chi per esso hanno affidato per la coltivazione e la sorveglianza un orto, o una vigna di un giardino.
g) Pastore Aziendale. - È il salariato addetto ai greggi stanziali nella azienda agricola ed alla sorveglianza di bestiame vario al pascolo.