Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Rieti e Federazione Provinciale Braccianti Agricoli- Cisl/Unione Cisl di Rieti, Federazione Provinciale Braccianti Agricoli di Rieti-Camera del Lavoro di Rieti e Provincia, Uil-Unione Sindacale di Rieti
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Rieti

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 6. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Trapasso di azienda.
Art. 17. - Distanza.
Art. 18. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Rieti, 10 luglio 1957

Addì 10 luglio 1957, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, in Rieti, via Cintia, n. 118; tra l’Unione Provinciale Agricoltori […], anche in nome e per conto dei Sindacati Provinciali aderenti […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Rieti […] e la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli, aderenti alla Cisl […], assistito da […] Unione Cisl di Rieti, la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli di Rieti […], assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Rieti e Provincia […], la Uil - Unione Sindacale di Rieti […], anche in nome e per conto dei Sindacati Aderenti […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi, da valere in tutto il territorio della Provincia di Rieti.

Art. 1.
Il presente Contratto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria e giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque alla fine della settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro - Interruzione di lavoro - Recuperi.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali: la loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende. La durata dell’orario normale di lavoro, nei vari mesi dell’anno è stata stabilita nei modi seguenti: gennaio, febbraio, novembre ore 7 giornaliere; marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8 giornaliere; giugno, luglio, agosto, ore 9 giornaliere; dicembre ore 6 giornaliere.
Per quanto attiene al recupero per intemperie e cause di forza maggiore valgono le disposizioni di legge (regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 892 art. 6).

Art. 6. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché le feste del patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]

Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[…]
Al lavoratore compete inoltre una indennità in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti alle altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quale gratifica natalizia, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]

Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
[…]
N.B. - Per i lavori pesanti (scassi e bonifiche) e per quelli in cui viene impiegata mano d’opera specializzata (slupatura olivi, potatura piante da frutto) è dovuto un aumento del 20 % sulla tariffa base oraria.
[…]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputati.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali e gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano in attesa di eventuali altre disposizioni si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione di disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a secondo della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con la multa fino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
a) se senza giustificare il motivo si assenti ed abbandoni il lavoro e ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) se per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) se si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel casi di recidiva di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) Con licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nelle aziende;
[…]
c) risse e condanne penali per reati comuni;
d) recidive nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al 2° paragrafo;
e) danneggiamento doloso agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione di integrazioni dei contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 17. - Distanza.
[….]
Nel caso che il datore di lavoro fornisca i mezzi di trasporto, del tempo impiegato non si dovrà tener conto nel senso che il lavoratore è obbligato a rispettare l’intero orario lavorativo.
Nessuna speciale indennità sarà dovuta al lavoratore nel caso che il proprietario possa mettere a disposizione dei dormitori adatti ed igienici.