Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciali
Data firma: 1 febbraio 1955
Validità: 01.09.1955 - 31.12.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti, Federazione Provinciale Liberi Lavoratori Agricoli, Federazione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Salariati, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Contratto aziendale ed individuale.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Tabella delle paghe mensili.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Malattia ed infortuni.
Art. 19. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 20. - Controversie.
Art. 21.

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Teramo, 1 febbraio 1955

Il giorno 1 febbraio 1955 nella sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Teramo, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e la Federbraccianti […], la Federazione Provinciale Liberi Lavoratori Agricoli […], la Federazione Italiana del Lavoro […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi da valere per la provincia di Teramo.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore vincolato con contratto a tempo determinato non inferiore ad una annata, con rapporto ininterrotto, prestazione continua, salario annuale con pagamento mensile.
I salariati si distinguono in tre categorie:
Fatutto o garzone: Assolve alle mansioni di tutto fare a seconda degli ordini che volta per volta gli vengono impartiti dal datore di lavoro.
Ortolano: Alle dipendenze del datore di lavoro o di chi per esso provvederà esclusivamente a tutti i lavori e sorveglianza dei prodotti ortofrutticoli coltivati ad uso di commercio ed industriali da non confondersi con le coltivazioni consuetudinarie per uso famiglia.
Vignaiuolo: Alle dipendenze del datore di lavoro, o chi per esso provvederà esclusivamente a tutti i lavori del vigneto a capanneto le cui produzioni sono destinate a scopo commercio e industriali da non confondersi con le stesse colture esercitate a scopo familiare.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La normale durata del lavoro non potrà eccedere le ore otto giornaliere. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta secondo le esigenze dell’azienda e come disposto dal datore di lavoro. La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilità come segue:
gennaio, febbraio, novembre e dicembre ore 7
marzo, aprile, maggio settembre, ottobre ore 8
giugno, luglio e agosto ore 9

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro.
b) Lavoro notturno quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba.
c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato.
d) Lavoro notturno festivo quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba, nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
e) Lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro, nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute solo se eseguite a richiesta del datore di lavoro e non dovranno comunque avere carattere sistematico.
[…]

Art. 12. - Riposo settimanale.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 14. - Ferie.
A tutti i salariati fissi che abbiano compiuto un anno di servizio spettano giorni 8 di ferie all’anno la corrispondente retribuzione.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
I salariati fissi hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed ogni altra cosa loro affidata dal datore di lavoro e risponderanno delle eventuali perdite imputabili a colpa e negligenza del lavoratore.

Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. Col richiamo orale nei casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2. Con il richiamo scritto nel caso di recidiva nelle stesse infrazioni di cui sopra.
3. Con la sospensione per una settimana nei casi di recidiva stessa causa che ha determinato il richiamo scritto.
4. Con il licenziamento in tronco nel caso di infrazioni più e cioè:
a) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, ecc.;
[…]
d) recidive nei casi che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.
[…]

Art. 21.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto provinciale si fa espresso riferimento, per la sua applicazione al patto collettivo nazionale per salariati fissi stipulato in Roma il 31 luglio 1951.