Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 aprile 1957
Validità: 01.09.1955 - 31.12.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Liberi Sindacati
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 4. - Retribuzione oraria.
Art. 5. - Lavori speciali.
• Retribuzione dei lavori speciali
Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Art. 7. - Norme disciplinari.
Art. 8. - Durata del contratto.
Art. 9.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Teramo, 11 aprile 1957

Il giorno 11 aprile 1957, nella sede dell’Unione Provinciale degli agricoltori di Teramo, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderente alla Camera del Lavoro […], il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderente ai Liberi Sindacati […], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia, integrativo a quello nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957.

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornate, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere ed è stato così stabilito:
ore 6 nei mesi di dicembre e gennaio;
ore 7 nei mesi di febbraio e novembre;
ore 8 nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre;
ore 9 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nella domenica e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato nonché la festa del Patroni del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno essere perciò a carattere continuativo.
[…]

Art. 5. - Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali quelli inerenti alla potatura, all’innesto, alla spalmatura, agli impianti di viti e frutteti, tutti i lavori inerenti alla vendemmia e raccolta delle ulive e quelli relativi alla coltivazione e raccolta degli ortaggi e prodotti ad uso industriale nonché la ripulitura dei pozzi.

Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine ed ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà ad esso delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 7. - Norme disciplinari.
Il lavoratore agricolo dovrà attenersi agli ordini ed alle disposizioni impartitegli dal datore di lavoro o chi per esso. In caso di infrazione o di mancanza commesse dal lavoratore in conseguenza o attinenza della sua prestazione, vengono fissate le seguenti sanzioni:
a) richiamo in caso di brevi assenze e non giustificate o negligenza;
b) multa fino al massimo della ritenuta di un’ora della retribuzione in caso di abbandono del lavoro, suo ritardato inizio o anticipata cessazione, lievi danni agli attrezzi, al bestiame e alle coltivazioni;
c) licenziamento immediato, in caso di insubordinazione, recidiva specifica sulla infrazione di cui al comma precedente, danni gravi al bestiame, attrezzi e piantagioni.

Art. 9.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si farà riferimento al contratto collettivo nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 del quale il presente è parte integrante a tutti gli effetti.